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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30212/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2020 della Corte di assise di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 20 dicembre 2018, in rito abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di Palermo - a carico, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - adottava le seguenti statuizioni: - confermava la declaratoria di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di associazione per delinquere (di cui al capo A della rubrica), favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (capo F) e contrabbando di tabacchi lavorati esteri (capo I), uniti in continuazione, e ne ribadiva la condanna alla pena principale complessiva di sei anni e otto mesi di reclusione e 236.000 euro di multa ciascuno; - confermava la declaratoria di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di associazione per delinquere, con ruolo di promotore e organizzatore (capo A), e ai reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (capi B e C), uniti in continuazione, e - escluse talune aggravanti - rideterminava la pena complessiva nella misura di sei anni e otto mesi di reclusione e 100.000 euro di multa; - confermava la declaratoria di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di associazione per delinquere (capo A) , e ai reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (capi B e C), uniti in continuazione, e - escluse talune aggravanti - rideterminava la pena complessiva nella misura di cinque anni e dieci mesi di reclusione e 100.000 euro di multa; - confermava la declaratoria di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di associazione per delinquere (capo A) e - esclusa l'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416 cod. pen. - rideterminava la pena nella misura di due anni e sei mesi di reclusione e 100.000 euro di multa.

2. Secondo quanto ritenuto sin dal primo grado, l'associazione per delinquere, di cui al capo A), si articolava in una componente marsalese, cui appartenevano i fratelli Allegra (e [OSCURATO:PERSONA], coimputato, non ricorrente in questa sede), e in una componente fiorentina, cui appartenevano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il programma criminoso era diretto a favorire l'ingresso clandestino in Italia di stranieri extracomunitari provenienti dalla Tunisia.

Alcune traversate, attuative del programma, erano state precisamente individuate.

Esse erano state eseguite con lo stesso gommone [OSCURATO:PERSONA] 700, con potente motore fuoribordo, acquistato nel settembre 2016 dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il gommone era ormeggiato in un pontile di Marsala, gestito dai fratelli Allegra.

Si trattava, in particolare, delle traversate del 10 e 20 ottobre 2016, del 3 dicembre 2016 e del 17 marzo 2017, oggetto rispettivamente delle contestazioni di cui ai capi B), C), D) - per quest'ultima risultava condannato il solo coimputato [OSCURATO:PERSONA] - e F).

Nel corso dell'ultima traversata (quella del 17 marzo 2017) era stata accertata anche la condotta di contrabbando di cui al capo I).

Le traversate erano caratterizzate da un medesimo modus operandi.

Il gommone, in occasione di ciascun trasbordo, era spostato in un punto appartato della costa marsalese.

Su di esso prendevano posto gli scafisti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i primi due viaggi; il solo [OSCURATO:PERSONA] per il terzo; altro correo, separatamente giudicato, per il quarto), che lo dirigevano a velocità sostenuta verso una predeterminata località della costa tunisina.

Qui erano imbarcati i migranti, già preventivamente raccolti sulla base di un sistema efficientemente organizzato e lucroso, in numero non superiore a quattordici.

Il mezzo navale ripartiva immediatamente per la Sicilia, ove gli interessati venivano sbarcati, avendo sovente come destinazione finale altri Paesi europei.

I fratelli Allegra provvedevano, infine, a ricondurre il gommone nel pontile di Marsala.

In seno a una tale pianificazione di attività, si era inserito l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 20 ottobre 2016 per altra causa.

Tale evento non aveva interrotto l'attuazione del programma criminoso, ma aveva creato attriti nei rapporti tra gli imputati, e in particolare tra l'arrestato e i suoi sodali, che avevano comunque continuato i viaggi.

3. Quali elementi di prova a carico, il G.u.p. del Tribunale di Palermo aveva considerato: - le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], coinvolto nei traffici illegali ma escusso, in fase di indagini preliminari, quale persona informata sui fatti; dichiarazioni relative ai suoi rapporti con [OSCURATO:PERSONA], nonché ai viaggi e agli incontri effettuati in Sicilia prima dell'arresto di quest'ultimo; - le dichiarazioni, parzialmente confessorie, degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], specificamente riferite alle condotte di cui ai capi B) e C); - materiale documentale, costituito da fotografie e videoriprese; - esiti di intercettazioni telefoniche e risultanze di tabulati; - attività di diretta osservazione, svolta dalla polizia giudiziaria, in specie in occasione dello sbarco di clandestini del 17 marzo 2017.

4. Nel rivalutare tale quadro probatorio, e per quanto di persistente interesse in questa sede, la Corte di secondo grado riteneva anzitutto inutilizzabili, ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen., le dichiarazioni di Ballantini, rese - senza le prescritte garanzie difensive - dopo la già avvenuta emersione di indizi di (cor)reità a suo carico.

Ciò non determinava tuttavia, per i giudici del gravame, il ribaltamento del verdetto di condanna, basato, per ciascuno degli imputati odierni, su autonomi e robusti elementi probatori ulteriori, emersi anche dall'attività di rinnovazione istruttoria svolta in appello ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. 5.

Quanto alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale dava atto delle dichiarazioni rese dall'uomo nel corso dell'esame svolto nel giudizio di secondo grado, tese a scagionare se stesso e la moglie dall'imputazione associativa, e le riteneva implausibili e insincere - anche perché contrastanti, circa le finalità dell'acquisto del gommone, indicate come inizialmente lecite, con quanto ammesso in occasione di precedenti interrogatori - e quindi tali da precludere, in radice, il riconoscimento di attenuanti comunque ricollegabili a forme di collaborazione con la giustizia.

L'acquisto del gommone (avvenuto a [OSCURATO:PERSONA], il 7 settembre 2016) costituiva invece, a giudizio della Corte, il momento iniziale, e centrale, dell'intera pianificazione delittuosa, in quanto strumento essenziale dell'organizzazione ideata e promossa da [OSCURATO:PERSONA].

Il gommone, costato diecimila euro, pagati in contanti, rappresentava un investimento che avrebbe dovuto essere ripagato mediante l'effettuazione di un numero indeterminato di traversate, da subito iniziate. [OSCURATO:PERSONA] poté seguire direttamente solo le prime due, per le quali aveva ingaggiato direttamente gli scafisti, essi stessi partecipi dell'organizzazione criminale, ciò si deve solo al suo imprevedibile e contingente arresto.

Quest'ultimo alterò gli equilibri interni al gruppo, perché i fratelli Allegra continuarono a pretendere la somma di 3.500 euro a traversata, solo apparentemente riferibile a un costo di ormeggio, e in realtà costituente la quota-parte del profitto loro spettante relativo ai traffici, dei quali [OSCURATO:PERSONA]:!ikh, con la componente fiorentina, aveva perso il dominio.

Di tali fibrillazioni erano testimonianza i colloqui tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie, intercettati in carcere.

La piena intraneità di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio emergeva, altresì, dal ruolo da lei svolto rispetto alla traversata del 3 dicembre 2016.

L'imputata era stata assolta dal relativo reato, in primo grado, e vi era giudicato interno, ma la Corte territoriale ne rivalutava incidentalmente la posizione, al solo fine di statuire in merito al reato associativo, e ciò alla luce del fatto sopravvenuto rappresentato dalle spontanee dichiarazioni rese, in secondo grado, dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva indicata come colei che l'aveva direttamente incaricato del viaggio. [OSCURATO:PERSONA], dunque, non solo era intervenuta nel momento topico dell'acquisto del gommone, anche portando la provvista monetaria in Sicilia; non solo aveva coadiuvato il marito, intestandosi le schede telefoniche usate da lui per colloquiare con i sodali; non solo lo aveva aiutato a noleggiare l'automobile con cui [OSCURATO:PERSONA] si era recato con Ballantini in Sicilia per concludere l'affare; oltre a ciò, la donna si era attivamente interessata ad uno dei viaggi che componevano il programma criminale dell'associazione.

E si trattava di viaggio che il marito, detenuto, non poteva più direttamente curare, sicché lei divenne sua longa manus, recandosi personalmente a Marsala.

Si otteneva così la conferma che l'imputata avesse assunto un ruolo attivo e dinamico nell'ambito dell'organizzazione criminale, anche nel periodo successivo alla detenzione del coniuge.

Il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non fosse credibile, nella parte del suo racconto tesa ad escludere di aver portato a compimento il viaggio, e così a scagionarsi, non escludeva la valutazione frazionata delle sue dichiarazioni.

6. [OSCURATO:PERSONA] era da considerare, se non propriamente a capo del sodalizio (ossia in posizione di supremazia gerarchica al suo interno), come un suo promotore, perché egli aveva dato impulso ad esso, acquistando il gommone e mettendolo a disposizione per le finalità già illustrate; ed era da considerare, comunque, come organizzatore delle attività del sodalizio, e anzitutto dei viaggi cui aveva direttamente concorso sino al suo arresto.

7. L'attenuante speciale della collaborazione con la giustizia non poteva legarsi neppure agli apporti dichiarativi resi da [OSCURATO:PERSONA] in altri processi su vicende connesse, essendo prevalente in senso sfavorevole - al di là del fatto che non fosse ancora dato conoscere l'esito dei processi stessi - l'atteggiamento ambiguo e reticente da lui serbato nel caso a giudizio, che lo rendeva altresì immeritevole delle attenuanti generiche; valutazione estensibile, quanto alle generiche, alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

8. [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi associato all'organizzazione.

Nel partecipare alle traversate di cui ai capi B) e C), effettuate con lo stesso mezzo, gli stessi complici e le stesse attività, egli era ben conscio del contributo che forniva ad un'attività di tipo seriale, in cui egli si trovava per l'effetto inserito con lo specifico ruolo di scafista.

Le traversate sarebbero state in numero maggiore, se il suo referente, [OSCURATO:PERSONA], non fosse stato arrestato, perché tale evento determinò l'emarginazione della componente fiorentina dell'associazione.

L'imputato in discorso non meritava né l'attenuante speciale della collaborazione, né le attenuanti generiche, perché il suo apporto confessorio era stato parziale, e limitato a circostanze (quali le condotte di reato di cui ai capi B e C) già pacificamente emerse a suo carico.9.

I fratelli Allegra erano coinvolti in tutte le traversate indicate in rubrica (e non solo in quella di cui al capo F, onde la disposta trasmissione degli atti al Pubblico ministero per l'esercizio dell'azione penale concorrente), con il ruolo attivo già sopra evidenziato.

Quest'ultimo ne svelava, altresì, l'intraneità associativa, in quanto dimostrava la piena adesione di entrambi gli imputati a un progetto criminoso volto alla realizzazione di un numero indeterminato di sbarchi.

La gestione del gommone, che serviva alla loro effettuazione, era strateclica nella vita dell'organizzazione, in cui essi erano stati sin dall'origine coinvolti (acquisto del gommone incluso) e di cui avevano assunto le redini dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], come confermato dalle dichiarazioni accusatorie provenienti da quest'ultimo e dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] nonché dal rimanente costituto probatorio (fotografie, contatti telefonici).

10. Avverso la sentenza di appello ricorrono per cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, tutti e cinque gli imputati.

11. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mediante unico atto, sottoscritto dal comune difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolano due motivi.

11.1. Primo motivo.

Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.

Il contributo, apportato dai ricorrenti alla realizzazione del programma associativo, riguarderebbe la sola traversata del 17 marzo 2017.

Tale contributo realizzerebbe soltanto una forma di concorso di persone nel singolo reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Mancherebbe, viceversa, un vincolo associativo stabile, funzionale alla commissione di una serie indeterminata di delitti, senza il quale il reato di cui all'art. 416 cod. pen. non sarebbe configurabile.

11.2. Secondo motivo.

Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416, terzo comma, cod. pen., e illogicità di motivazione.

La Corte territoriale avrebbe comunque errato nel mancare di escludere, rispetto ai ricorrenti, l'aggravante di essere a capo dell'organizzazione criminosa, ruolo da loro mai ricoperto, neppure dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA].

12. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mediante unic:o atto, sottoscritto dal comune difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolano cinque motivi.

12.1. Primo motivo.

Violazione dell'art. 416 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato associativo, sul presupposto dell'esistenza di un programma delittuoso di tipo indeterminato e sul riscontro della necessaria affectio societatis; presupposti che sarebbero, viceversa, del tutto mancanti.

L'acquisto del gommone, da parte dell'imputato - non è peraltro affatto dimostrato che si trattasse del Tempest 770, sequestrato in occasione dell'ultima traversata, essendo verosimilmente plurimi i mezzi navali allo scopo impiegati - sarebbe stato da lui perfettamente giustificato.

L'intento era solo personale, e di svago, e solo in prosieguo egli ne avrebbe permesso l'uso per il trasporto illegale dei migranti.

Avrebbe errato la sentenza impugnata a ritenere implausibile tale versione, per una pretesa, e in realtà insussistente, contraddizione con le dichiarazioni iniziali rese dall'interessato.

L"ascolto della fonoregistrazione di queste ultime farebbe risaltare l'assenza di qualunque c:ontraddizione.

Le telefonate tra l'imputato e la moglie, oggetto di intercettazione, contenenti riferimenti a un acquisto operato per scopi leciti, erano pienamente affidabili.

Quand'anche mai l'acquisto fosse stato ab origine diretto a scopi illeciti, ciò non dimostrerebbe l'esistenza del vincolo associativo, non sarebbe cioè rappresentativo della sussistenza di un programma delittuoso indeterminato, nella cui attuazione l'imputato fosse coinvolto.

Esso dimostrerebbe, semmai e soltanto, la preordinazione delle intraprese condotte di trasporto illegale di migranti.

Dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 20 ottobre 2016 per altra causa, le traversate sarebbero proseguite contro la volontà dell'imputato, come riconosciuto dalla sentenza impugnata, e questo dato sarebbe dimostrativo non già dell'emersione di fibrillazioni interne al preteso sodalizio criminale, ma dell'inesistenza dell'accordo costitutivo di quest'ultimo, ossia di un accordo proteso all'esecuzione non già di viaggi individuati e specifici, ma di un numero indeterminato di essi.

Non sarebbe insomma superato, sotto questo profilo, il confine che, dal mero concorso di persone nel reato, conduce al reato associativo.

Il confine non sarebbe valicato, neppure riguardo al profilo dell'affectio societatis.

Le riscontrate frizioni, inerenti l'uso del gommone, sempre rivendicato dall'imputato come esclusivamente proprio, rivelerebbero l'assenza di un tale requisito, inteso come consapevole e stabile compenetrazione dell'imputato stesso nel preteso sodalizio.

Il fatto che questi retribuisse i fratelli Allegra per singole traversate sarebbe indicativo del fatto che il natante non fosse stabilmente a disposizione del sodalizio stesso e sarebbe incompatibile con il senso di appartenenza ad una comune compagine criminale, diversamente da quanto giudizialmente ritenuto.

Anche secondo il correo [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe lavorato in proprio e non avrebbe fatto parte del gruppo criminale.

La sentenza impugnata avrebbe ignorato tale dichiarato.12.2.

Secondo motivo.

Violazione dell'art. 416 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

Violazione di legge processuale.

Il motivo richiama, per quanto possa occorrere, le censure già sviluppate, inerenti la posizione di [OSCURATO:PERSONA], e svolge le seguenti considerazioni ulteriori. [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile di partecipazione associativa, sulla base delle dichiarazioni etero-accusatorie spontaneamente rese, in secondo grado, dal coimputato (non ricorrente in questa sede) [OSCURATO:PERSONA], novello Andocide (il riferimento storico è alle vicende accadute nel 415 a.C., durante la guerra del Peloponneso, narrate da Tucidide), inutilizzabili contro di lei a norma degli artt. 111, quarto comma, Cost., e 526, comma 1-bis, cod. proc. pen.; dichiarazioni, peraltro, ritenute non credibili nella parte auto-assolutoria e fatte oggetto di indebita valutazione frazionata.

La partecipazione associativa, inoltre, sarebbe stata desunta dal coinvolgimento dell'imputata nella traversata del 3 dicembre 2016 (capo D della rubrica), dalla quale però [OSCURATO:PERSONA] è stata assolta sin dal primo grado.

Né sarebbe provato che tale traversata fosse stata operata con il gommone di proprietà del marito.

La partecipazione associativa sarebbe stata altresì ricollegata alle reciproche minacce di azioni legali, tra i due coniugi da un lato e i fratelli Allegra dall'altro, legate al pagamento della somma di 3.500 euro pattuita per le traversate, ma tale elemento avrebbe dovuto, al contrario, essere valorizzato per escludere l'affectio societatis.

12.3. Terzo motivo.

Violazione dell'art. 416, primo comma, cod. pen., con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza impugnata avrebbe intestato all'imputato il ruolo di promotore, senza individuare alcun comportamento che potesse esservi realmente ricondotto.

Promotore sarebbe solo chi costituisca l'associazione, o vi arruoli altri adepti.

Il mero conferimento di mezzi e strumenti (il gommone) non integrerebbe la fattispecie.

12.4. Quarto motivo.

Violazione dell'art. 12, comma 3-quinquies, T.U. imm., con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

L'attenuante della collaborazione con la giustizia sarebbe stata ingiustamente negata, in quanto sarebbe stata pretermessa la valutazione degli apporti dichiarativi, di natura decisiva, resi dall'imputato in altri processi connessi a quello odierno, che andavano viceversa certamente apprezzati, come avvenuto - in altra sede - per il correo [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe reso dichiarazioni consimili.

Il motivo illustra nel dettaglio tali apporti.Senza indulgere a considerazioni di merito, il narrato di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe risultato comunque fondamentale per giungere, nel processo, alla condanna dei fratelli Allegra (nei cui confronti, addirittura, la Corte di secondo grado aveva ordinato la trasmissione degli atti al Pubblico ministero in relazione ad ipotesi delittuose ulteriori), e per l'incriminazione del dichiarante [OSCURATO:PERSONA].

12.5. Quinto motivo.

Violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione, in punto di diniego delle attenuanti generiche e con riferimento alla posizione sia di [OSCURATO:PERSONA] che di [OSCURATO:PERSONA].

12.6. [OSCURATO:PERSONA] ha successivamente rinunciato al mandato.

E' stato designato, in sua vece, un difensore di ufficio, in persona dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

13. [OSCURATO:PERSONA] svolge, con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], cinque motivi.

13.1. Primo motivo, articolato in due submotivi.

Erronea applicazione della legge penale e inutilizzabilità processuale, con riferimento al capo A).

Prova cardine del processo era quella proveniente dal dichiarante [OSCURATO:PERSONA].

Elisa quest'ultima dalla Corte di secondo grado, in applicazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., la ribadita colpevolezza dell'imputato non supererebbe la c.d. prova di resistenza.

A quest'ultimo scopo, la Corte medesima avrebbe utilizzato le dichiarazioni spontanee rese, in appello, dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], inutilizzabili per violazione del contraddittorio (artt. 111 e 117 Cost., 6 CEDU, 526, comma 1-bis, cod. proc. pen.).

In ogni caso, si tratterebbe di dichiarazioni ritenute in larga parte incongrue e inveridiche dallo stesso giudice di secondo grado, e fatte oggetto di una valutazione irragionevolmente atomistica e parcellizzata.

13.2. Secondo motivo, articolato in due submotivi.

Erronea applicazione della legge penale e illogicità di motivazione, sempre con riferimento al capo A) e avuto riguardo all'elemento oggettivo e a quello soggettivo del reato associativo.

L'imputato, che aveva ammesso le sue responsabilità per i reati di cui ai capi B) e C), non sarebbe stato partecipe di alcun sodalizio criminale.

L'acquisto del gommone sarebbe un fatto neutro ai fini della ricostruzione della sua esistenza.

La telefonata, intercettata, tra i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata letta in un'ottica pregiudizialmente colpevolista.

La vicinanza temporale tra acquisto e viaggi, e tra questi ultimi, sarebbe stata condizionata da fattori esterni, quali quello meteorologico, e non sarebbe indicativa né del pactum sceleris, né dell'affectio societatis.

Nessuna compiuta divisione dei ruoli sarebbe emersa e gli Allegra utilizzarono abusivamente il gommone, dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], e continuarono a chiedere a quest'ultimo un esoso compenso per il suo ormeggio.

La prosecuzione delle traversate, dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], era avvenuta all'insaputa di lui, e non dimostrava l'esistenza di un programma indeterminato di azioni delittuose.

Mancherebbe l'elemento soggettivo del reato.

La colpevolezza dell'imputato sul reato associativo sarebbe stata derivata da quella di [OSCURATO:PERSONA], come declinazione del principio «non poteva non sapere» e «non poteva non immaginare».

Vi sarebbe totale assenza di prove rilevanti a carico del ricorrente, con specifico riferimento all'affectio societabS (assenza di contatti tra lui e i coimputati, assenza di intercettazioni che io coinvolgano).

La sua adesione all'associazione sarebbe stata ricostruita su base solo «eventuale», mentre occorrerebbe il dolo specifico.

La consumazione dei pretesi reati-fine di per sé non riscontrerebbe tale dolo e, anche in presenza di più correi, non varrebbe a discriminare la partecipazione associativa dal mero concorso di persone nel delitto.

13.3. Terzo motivo.

Violazione dell'art. 12, comma 3-quinquies, T.U. imm., e illogicità di motivazione.

L'attenuante della collaborazione sarebbe stata negata, per pretesa reticenza dell'imputato nell'ammettere le sue intere responsabilità, e in questa parte il giudizio sarebbe di merito e non sindacabile in questa sede.

Andrebbe però ricordato che il narrato di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe risultato comunque fondamentale per giungere, nel processo, alla condanna dei fratelli Allegra (nei cui confronti, addirittura, la Corte di secondo grado aveva ordinato la trasmissione degli atti al Pubblico ministero in relazione ad ipotesi delittuose ulteriori), e per l'incriminazione del dichiarante [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale, inoltre, non avrebbe considerato la decisiva utilità delle dichiarazioni, dall'imputato rese in altri processi, e la circostanza avrebbe dovuto essere invece valutata.

13.4. Quarto motivo.

Violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione, in punto di diniego delle attenuanti generiche.

13.5. Quinto motivo.

Omessa pronuncia in ordine alla richiesta di applicazione dell'attenuante della partecipazione di minima importanza, ex art. 114 cod. pen. 13.6.

Nel corso del giudizio di cassazione è subentrato, nella difesa del ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

14. Sono pervenute, in data 8 aprile 2021, memorie difensive nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Le memorie testé menzionate sono tardive, perché presentate oltre il termine del quindicesimo giorno antecedente l'udienza odierna. .J Tale termine, previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. relativamente al procedimento in camera di consiglio, è applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica, una volta richiesta la trattazione orale ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e la sua inosservanza esime la Corte di cassazione dall'obbligo di prendere in esame gli scritti difensivi che non lo rispettino (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647-02).

2. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.

Il loro primo motivo è infatti articolato in termini palesemente generici, a fronte dell'ampia e diffusa motivazione mediante la quale la C:orte territoriale dà conto del coinvolgimento dei due imputati in tutte le traversate dirette al trasferimento illegale dei migranti dalle coste tunisine, con ruolo strategicamente diretto all'attuazione di un piano criminoso stabile, posto in essere da un'organizzazione adeguatamente strutturata in sua funzione.

Si tornerà oltre sui caratteri distintivi tra la fattispecie dell'associazione per delinquere e l'istituto del mero concorso di persone nel reato, e sulla solidità dell'impianto argomentativo che sorregge in argomento la sentenza impugnata.

Ai fini della delibazione dei ricorsi in questione, è sufficiente constatare l'inefficienza delle censure ivi svolte ad attivare, al riguardo, il sindacato di questa Corte.

Il secondo motivo dei medesimi ricorsi pone, invece, un tema inconferente, perché né all'uno né all'altro dei fratelli Allegra è stato mai contestato il ruolo di capo, e neppure quello di promotore o organizzatore, del sodalizio di cui al capo A).

Le censure sono conseguentemente prive di oggetto.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità delle impugnazioni (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro ciascuno.

3. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono, nel loro complesso, da respingere.

4. L'esistenza dell'associazione per delinquere, e la posizione assuntavi dai ricorrenti, è ben evidenziata dalla sentenza impugnata, che in proposito spende considerazioni saldamente ancorate alle risultanze probatorie di causa, aventi piena tenuta logica e rispondenti a corretti canoni giuridici circa la distinzione tra reato associativo e mero concorso di persone.4.1.

Sotto quest'ultimo profilo, è noto che l'elemento differenziatore tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso in discorso è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati, eventualmente parti di un medesimo disegno criminoso, con la realizzazione dei quali l'accordo si esaurisce e cessa ogni motivo di allarme sociale; mentre, nel reato associativo, l'accordo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, e il vincolo tra i partecipanti permane, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018, dep. 2019, Magnani, Rv. 274442-01).

L'associazione per delinquere si caratterizza, dunque, per il rilievo autonomo del predetto vincolo, dotato di relativa stabilità, oltre che per l'indeterminatezza del piano di azione delinquenziale e per l'esistenza di una struttura organizzativa, anche minímale, idonea a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (Sez. 2, n. 16339 del 17/01/2013, Burgio, Rv. 255359-01).

Ai fini della riconduzione della condotta nella fattispecie dell'associazione per delinquere, il giudice può dedurre i citati requisiti - stabilità del vincolo, trascendente la commissione dei singoli reati fine, indeterminatezza del programma e adeguata corrispondente organizzazione dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti i reati in questione ad opera di soggetti a tale scopo stabilmente collegati tra di loro (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540-01).

L'esplicita manifestazione di una volontà associativa non è, del resto, necessaria per la costituzione del sodalizio, potendo la prova del fenomeno criminoso essere desunta dall'analisi di comportamenti significativi dei singoli associati, che si concretino in una fattiva e stabile compartecipazione all'impresa criminale (Sez. 2, n. 28868 del 02/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279589-01).

Dato ciò, l'eventuale esistenza di scopi personali concorrenti, anche diversi e contrapposti tra i singoli sodali, se del caso distribuiti in sottocompagini, non è ostativa al riconoscimento della comune associazione, ove tali divergenze comunque confluiscano, e trovino composizione, in un progetto generale da realizzare mediante le attività delittuose, finalizzato a perseguire un risultato utile da ripartire tra i diversi compartecipi (Sez. 3, n. 23335 del 28/01/2021, ,lecci, Rv. 281589- 01).

4.2. In linea con le riportate coordinate ermeneutiche, la sentenza impugnata ha opportunamente riscontrato l'esistenza di una struttura criminale, sia pure dotata di un'organizzazione minìnnale, dedita all'esecuzione di una molteplicità, ex ante numericamente indefinita, di condotte parzialmente attuate, secondo le ripetitive modalità di cui oltre - di procurato ingresso di migranti clandestini nel territorio nazionale.

La rudimentale organizzazione si ricava dal costituto probatorio, ineccepibilmente valutato, che riflette la destinazione allo scopo illecito di una specifica imbarcazione, per tale ragione appositamente acquistata, o a tale uso comunque adibita; l'accurata preparazione e realizzazione delle traversate, che avvenivano secondo modalità rispondenti ad uno schema ampiamente collaudato; la predefinita, e tendenzialmente rigida, ripartizione dei ruoli tra i vari sodali, sconvolta dall'arresto (per altra causa) di [OSCURATO:PERSONA]; la divisione dei profitti tra i sodali appartenenti alle distinte componenti, mascherata, rispetto ai fratelli Allegra, dietro pretesi costo di ormeggio dell'imbarcazione. [OSCURATO:PERSONA] che la moglie presero parte al fenomeno associativo, mediante attività sostanzialmente incontroverse e univocamente significative, quale che sia l'opinione in proposito del coimputato [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato.

Entrambi procurarono il gommone. [OSCURATO:PERSONA] assoldò gli scafisti incaricati delle prime due traversate (tra questi, l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]).

Dopo il suo arresto, tentò di mantenere rnisur9 il dominio dei traffici di esseri umani, incaricando [OSCURATO:PERSONA] di agire per suo conto sulla base di precise direttive.

Fu così che la donna, al di là del suo specifico coinvolgimento nella traversata del 3 dicembre 2016, escluso con forza di giudicato dalla sentenza di primo grado, sviluppò contatti almeno con i fratelli Allegra, per verificare quale fosse l'impiego ulteriore che del gommone sarebbe stato fatto in assenza del marito.

La preordinazione dell'impiego del gommone al trasporto illegale dei migranti, fosse anche in epoca successiva al suo acquisto, è riconosciuta dai ricorrenti in discorso e ciò costituisce (diversamente da quanto opinato nei rispettivi atti di impugnazione) indice specifico e robusto di esistenza, e di riferibilità ai medesimi ricorrenti, del reato associativo.

Le traversate, successive all'arresto, avvennero senza che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] potesse strategicamente dirigerle in prima persona, ma questi incaricò la moglie di seguire le operazioni e le impartì direttive; questo è quanto la sentenza impugnata ha inappuntabilmente ricostruito e le censure dei ricorrenti al riguardo sono meramente reiterative e di puro merito, mentre inammissibilmente nuova appare la questione concernente la corrispondenza del gommone usato per le traversate con quello sequestrato in occasione dell'ultima di esse.

La sentenza impugnata riferisce puntualmente delle tensioni apertesi tra le distinte componenti del sodalizio, a seguito dell'arresto del promotore delle sue attività, e dà conto, con ineccepibili argomenti, del fatto che esse non smentiscano affatto la sua identità e natura, testimoniando invece lo stato di interna fibrillazione in cui esso, nella seconda fase, dopo l'arresto stesso, era precipitato.4.3.

Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], coglie nel segno la censura inerente l'inutilizzabilità, a carico della ricorrente, delle dichiarazioni spontanee rese, fuori dal contraddittorio dibattimentale, dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] (tra le molte, Sez. 2, n. 30653 del 24/09/2020, Capasso, Rv. 279911-01).

Tali dichiarazioni riguardano esclusivamente, tuttavia - è bene ricordarlo - il preteso coinvolgimento della ricorrente nella condotta di reato di cui al capo D) della rubrica (traversata del 3 dicembre 2016), da cui l'imputata risulta irrevocabilmente assolta.

La partecipazione associativa di lei, a prescindere da tali dichiarazioni, resta scolpita, come non manca di rilevare la sentenza impugnata, dal ruolo attivo svolto nella fase di costituzione del sodalizio (fu [OSCURATO:PERSONA] a prelevare la somma contanti con la quale il gommone destinato ai traffici venne comperato, a portarla in Sicilia e a concludere qui l'affare) e dai compiti vicari che il marito le affidò in costanza della detenzione di lui.

4.4. I motivi primo e secondo dei ricorsi in scrutinio debbono giudicarsi infondati, sulla base delle esposte considerazioni.

5. Il terzo motivo dei ricorsi in scrutinio - in realtà riguardante la sola posizione di [OSCURATO:PERSONA] - è invece inammissibile, perché carente (tra le molte, Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-0e della necessaria adeguata correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

Il reato ex art. 416, primo comma, cod. pen. è stato ritenuto a carico di detto imputato non solo perché questi è stato individuato come promotore del sodalizio criminoso - ruolo che riveste chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, coagulando attorno a sé le prime adesioni e i consensi partecipativi, ovvero contribuisca alla potenzialità pericolosa del gruppo già costituito, provocando anche l'adesione di terzi (Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva, Rv. 268962-01), e che difficilmente, dunque, a [OSCURATO:PERSONA] può essere negato - ma anche in rapporto alla sua veste di organizzatore delle attività del medesimo sodalizio.

Tale qualifica spetta a colui che, in autonomia, curi il coordinamento e l'impiego delle strutture e delle risorse associative, nonché reperisca i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso, ponendo in essere un'attività che assuma i caratteri dell'essenzialità e dell'infungibilità (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816-03).

Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che tale attività peraltro pacificamente svolse in base all'esposizione che precede, non sviluppa, in proposito, censura alcuna.6.

Il quarto motivo dei ricorsi in esame - anch'esso riguardante la sola posizione di [OSCURATO:PERSONA] - è manifestamente infondato.

L'attenuante del ravvedimento operoso, di cui all'art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, postula che l'agente «si adoper[i] per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti».

Per il riconoscimento dell'attenuante l'atteggiamento resipiscente dell'imputato, e la sua piena confessione, sono presupposti necessari e non sufficienti, essendo richiesto che questi fattivamente contribuisc:a alla ricostruzione dei fatti a sua conoscenza e alla punizione dei loro autori (Sez. 1, n. 52513 del 14/06/2018, L., Rv. 274190-01; Sez. 1, n. 6296 del 01/12/2009, dep. 2010, Lin, Rv. 246104-01).

Quel che rileva è, infine, la collaborazione avente ad oggetto i fatti per cui si procede, e non per delitti diversi, pur se della stessa specie, da quelli oggetto del giudizio (Sez. 1, n. 9886 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280675-01).

Ciò posto, l'attenuante in parola è stata nella specie correttamente negata, con corretto riferimento ai fatti odierni, sul rilievo della evidente parzialità dell'ammissione di responsabilità dall'imputato resa, ostativa all'integrale disvelamento delle stesse condotte delittuose previste dal medesimo d.lgs. n. 286, e così alla ricostruzione della loro esatta consistenza come al rilievo della loro effettiva gravità, sancite per il tramite di fonti probatorie diverse e ulteriori.

7. Il quinto motivo dei ricorsi in esame è manifestamente infondato.

Basti rilevare che, in materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01).

Al riguardo la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenta, mediante puntuale richiamo a specifici indici ostativi, oggettivi (ruolo eminente da entrambi gli imputati ricoperto nella vicenda criminosa) e soggettivi (particolare intensità del dolo), e al carattere al cospetto recessivo di ogni altro pur prospettato elemento.8.

Alla reiezione dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve seguire la loro condanna al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art.616 cod. pen. 9.

Risulta infine da respingere il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

10. I primi due motivi, connessi e congiuntamente esaminabili, sono infondati.

In ordine alla configurabilità del sodalizio criminoso descril:to al capo A) della rubrica, la sentenza impugnata contiene - come già rilevato - appropriati rilievi in punto di fatto, coerenti con il paradigma legale di riferimento.

La sentenza stessa non elude gli snodi problematicamente sollevati dal ricorrente, fornendo loro, in prevenzione, una risposta esauriente, la cui tenuta logica non è scalfita da censure di tipo meramente reiterativo.

In ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio medesimo, la sentenza impugnata ben argomenta sul fatto che le ripetute condotte di trasporto illegale di migranti - al ricorrente intestate, e da lui non ricusate - furono poste in essere nel quadro di una precisa organizzazione, all'agente ben nota, i cui protocolli furono puntualmente applicati, garantendo la riuscita dell'operazione.

Il dinamismo, da tali condotte sprigionato, non può essere disgiunto dal contesto in cui andò a collocarsi, che era quello di una retrostante realtà associativa, strettamente funzionale alla consumazione dei reati di procurato ingresso illegale di stranieri extracomunitari.

La sentenza impugnata ben evidenzia come l'imputato abbia partecipato, per sua stessa ammissione, a due traversate, condotte con lo stesso mezzo, gli stessi complici e le stesse modalità, avendo chiaro il contributo che, quale scafista pagato dall'organizzazione, egli forniva a quest'ultima.

E si è già ricordato che l'affectio societatis può desumersi da comportamenti significativi, univocamente espressivi di attiva e stabile partecipazione.

Ecco dunque che la prova della partecipazione associativa prescinde effettivamente tanto dal narrato testimoniale di [OSCURATO:PERSONA] - eliminato dal quadro decisorio ad opera dello stesso giudice di secondo grado - quanto dal contributo dichiarativo di [OSCURATO:PERSONA], inutilizzabile secondo quanto già osservato, né in realtà utilizzato a carico del ricorrente odierno.

11. Il terzo e il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati, per ragioni sovrapponibili a quelle esposte nei precedenti paragrafi 6 e

7. Anche l'ammissione di responsabilità di tale imputato si presenta deficitaria, in rapporto alle imputazioni risalenti al d.lgs. n. 286 del 1998, mosse nel processo odierno.

Avulsa dal suo inquadramento nel giusto contesto associativo, essa non presenta valenza collaborativa di spessore adeguato al riconoscimento della relativa speciale attenuante.

Quanto alle attenuanti generiche, ampia e diffusa appare la motivazione che ne illustra il diniego, facente leva, nuovamente, sulla scarsa pregnanza della resa collaborazione e sull'assenza di indici favorevoli in grado di prevalere sulla negativa rilevanza, oggettiva e soggettiva, delle plurime condotte incriminate.

12. Il quinto motivo del ricorso in scrutinio risulta, da ultimo, infondato.

Per consolidata giurisprudenza (Sez. 4, n. 35950 del 25/11/2020, Indelicato, Rv. 280081-01; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv. 266461- 01; Sez. 1, n. 26031 del 09/05/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256035-01), ai fini del riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza al reato concorsuale si richiede che il contributo dato dal compartecipe si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso; la relativa valutazione può ricavarsi anche per implicito dalla sentenza di merito.

La sentenza impugnata adeguatamente delinea il ruolo di scafista, svolto dal ricorrente, in più occasioni, per conto dell'organizzazione.

Ed appare di piena evidenza che si sia trattato di apporto niente affatto marginale, nel quadro delle attività delittuose per cui è proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2020 della Corte di assise di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 20 dicembre 2018, in rito abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di Palermo - a carico, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - adottava le seguenti statuizioni: - confermava la declaratoria di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di associazione per delinquere (di cui al capo A della rubrica), favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (capo F) e contrabbando di tabacchi lavorati esteri (capo I), uniti in continuazione, e ne ribadiva la condanna alla pena principale complessiva di sei anni e otto mesi di reclusione e 236.000 euro di multa ciascuno; - confermava la declaratoria di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di associazione per delinquere, con ruolo di promotore e organizzatore (capo A), e ai reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (capi B e C), uniti in continuazione, e - escluse talune aggravanti - rideterminava la pena complessiva nella misura di sei anni e otto mesi di reclusione e 100.000 euro di multa; - confermava la declaratoria di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di associazione per delinquere (capo A) , e ai reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (capi B e C), uniti in continuazione, e - escluse talune aggravanti - rideterminava la pena complessiva nella misura di cinque anni e dieci mesi di reclusione e 100.000 euro di multa; - confermava la declaratoria di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di associazione per delinquere (capo A) e - esclusa l'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416 cod. pen. - rideterminava la pena nella misura di due anni e sei mesi di reclusione e 100.000 euro di multa. 2. Secondo quanto ritenuto sin dal primo grado, l'associazione per delinquere, di cui al capo A), si articolava in una componente marsalese, cui appartenevano i fratelli Allegra (e [OSCURATO:PERSONA], coimputato, non ricorrente in questa sede), e in una componente fiorentina, cui appartenevano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il programma criminoso era diretto a favorire l'ingresso clandestino in Italia di stranieri extracomunitari provenienti dalla Tunisia. Alcune traversate, attuative del programma, erano state precisamente individuate. Esse erano state eseguite con lo stesso gommone [OSCURATO:PERSONA] 700, con potente motore fuoribordo, acquistato nel settembre 2016 dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il gommone era ormeggiato in un pontile di Marsala, gestito dai fratelli Allegra. Si trattava, in particolare, delle traversate del 10 e 20 ottobre 2016, del 3 dicembre 2016 e del 17 marzo 2017, oggetto rispettivamente delle contestazioni di cui ai capi B), C), D) - per quest'ultima risultava condannato il solo coimputato [OSCURATO:PERSONA] - e F). Nel corso dell'ultima traversata (quella del 17 marzo 2017) era stata accertata anche la condotta di contrabbando di cui al capo I). Le traversate erano caratterizzate da un medesimo modus operandi. Il gommone, in occasione di ciascun trasbordo, era spostato in un punto appartato della costa marsalese. Su di esso prendevano posto gli scafisti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i primi due viaggi; il solo [OSCURATO:PERSONA] per il terzo; altro correo, separatamente giudicato, per il quarto), che lo dirigevano a velocità sostenuta verso una predeterminata località della costa tunisina. Qui erano imbarcati i migranti, già preventivamente raccolti sulla base di un sistema efficientemente organizzato e lucroso, in numero non superiore a quattordici. Il mezzo navale ripartiva immediatamente per la Sicilia, ove gli interessati venivano sbarcati, avendo sovente come destinazione finale altri Paesi europei. I fratelli Allegra provvedevano, infine, a ricondurre il gommone nel pontile di Marsala. In seno a una tale pianificazione di attività, si era inserito l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 20 ottobre 2016 per altra causa. Tale evento non aveva interrotto l'attuazione del programma criminoso, ma aveva creato attriti nei rapporti tra gli imputati, e in particolare tra l'arrestato e i suoi sodali, che avevano comunque continuato i viaggi. 3. Quali elementi di prova a carico, il G.u.p. del Tribunale di Palermo aveva considerato: - le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], coinvolto nei traffici illegali ma escusso, in fase di indagini preliminari, quale persona informata sui fatti; dichiarazioni relative ai suoi rapporti con [OSCURATO:PERSONA], nonché ai viaggi e agli incontri effettuati in Sicilia prima dell'arresto di quest'ultimo; - le dichiarazioni, parzialmente confessorie, degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], specificamente riferite alle condotte di cui ai capi B) e C); - materiale documentale, costituito da fotografie e videoriprese; - esiti di intercettazioni telefoniche e risultanze di tabulati; - attività di diretta osservazione, svolta dalla polizia giudiziaria, in specie in occasione dello sbarco di clandestini del 17 marzo 2017. 4. Nel rivalutare tale quadro probatorio, e per quanto di persistente interesse in questa sede, la Corte di secondo grado riteneva anzitutto inutilizzabili, ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen., le dichiarazioni di Ballantini, rese - senza le prescritte garanzie difensive - dopo la già avvenuta emersione di indizi di (cor)reità a suo carico. Ciò non determinava tuttavia, per i giudici del gravame, il ribaltamento del verdetto di condanna, basato, per ciascuno degli imputati odierni, su autonomi e robusti elementi probatori ulteriori, emersi anche dall'attività di rinnovazione istruttoria svolta in appello ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. 5. Quanto alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale dava atto delle dichiarazioni rese dall'uomo nel corso dell'esame svolto nel giudizio di secondo grado, tese a scagionare se stesso e la moglie dall'imputazione associativa, e le riteneva implausibili e insincere - anche perché contrastanti, circa le finalità dell'acquisto del gommone, indicate come inizialmente lecite, con quanto ammesso in occasione di precedenti interrogatori - e quindi tali da precludere, in radice, il riconoscimento di attenuanti comunque ricollegabili a forme di collaborazione con la giustizia. L'acquisto del gommone (avvenuto a [OSCURATO:PERSONA], il 7 settembre 2016) costituiva invece, a giudizio della Corte, il momento iniziale, e centrale, dell'intera pianificazione delittuosa, in quanto strumento essenziale dell'organizzazione ideata e promossa da [OSCURATO:PERSONA]. Il gommone, costato diecimila euro, pagati in contanti, rappresentava un investimento che avrebbe dovuto essere ripagato mediante l'effettuazione di un numero indeterminato di traversate, da subito iniziate. [OSCURATO:PERSONA] poté seguire direttamente solo le prime due, per le quali aveva ingaggiato direttamente gli scafisti, essi stessi partecipi dell'organizzazione criminale, ciò si deve solo al suo imprevedibile e contingente arresto. Quest'ultimo alterò gli equilibri interni al gruppo, perché i fratelli Allegra continuarono a pretendere la somma di 3.500 euro a traversata, solo apparentemente riferibile a un costo di ormeggio, e in realtà costituente la quota-parte del profitto loro spettante relativo ai traffici, dei quali [OSCURATO:PERSONA]:!ikh, con la componente fiorentina, aveva perso il dominio. Di tali fibrillazioni erano testimonianza i colloqui tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie, intercettati in carcere. La piena intraneità di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio emergeva, altresì, dal ruolo da lei svolto rispetto alla traversata del 3 dicembre 2016. L'imputata era stata assolta dal relativo reato, in primo grado, e vi era giudicato interno, ma la Corte territoriale ne rivalutava incidentalmente la posizione, al solo fine di statuire in merito al reato associativo, e ciò alla luce del fatto sopravvenuto rappresentato dalle spontanee dichiarazioni rese, in secondo grado, dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva indicata come colei che l'aveva direttamente incaricato del viaggio. [OSCURATO:PERSONA], dunque, non solo era intervenuta nel momento topico dell'acquisto del gommone, anche portando la provvista monetaria in Sicilia; non solo aveva coadiuvato il marito, intestandosi le schede telefoniche usate da lui per colloquiare con i sodali; non solo lo aveva aiutato a noleggiare l'automobile con cui [OSCURATO:PERSONA] si era recato con Ballantini in Sicilia per concludere l'affare; oltre a ciò, la donna si era attivamente interessata ad uno dei viaggi che componevano il programma criminale dell'associazione. E si trattava di viaggio che il marito, detenuto, non poteva più direttamente curare, sicché lei divenne sua longa manus, recandosi personalmente a Marsala. Si otteneva così la conferma che l'imputata avesse assunto un ruolo attivo e dinamico nell'ambito dell'organizzazione criminale, anche nel periodo successivo alla detenzione del coniuge. Il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non fosse credibile, nella parte del suo racconto tesa ad escludere di aver portato a compimento il viaggio, e così a scagionarsi, non escludeva la valutazione frazionata delle sue dichiarazioni. 6. [OSCURATO:PERSONA] era da considerare, se non propriamente a capo del sodalizio (ossia in posizione di supremazia gerarchica al suo interno), come un suo promotore, perché egli aveva dato impulso ad esso, acquistando il gommone e mettendolo a disposizione per le finalità già illustrate; ed era da considerare, comunque, come organizzatore delle attività del sodalizio, e anzitutto dei viaggi cui aveva direttamente concorso sino al suo arresto. 7. L'attenuante speciale della collaborazione con la giustizia non poteva legarsi neppure agli apporti dichiarativi resi da [OSCURATO:PERSONA] in altri processi su vicende connesse, essendo prevalente in senso sfavorevole - al di là del fatto che non fosse ancora dato conoscere l'esito dei processi stessi - l'atteggiamento ambiguo e reticente da lui serbato nel caso a giudizio, che lo rendeva altresì immeritevole delle attenuanti generiche; valutazione estensibile, quanto alle generiche, alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 8. [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi associato all'organizzazione. Nel partecipare alle traversate di cui ai capi B) e C), effettuate con lo stesso mezzo, gli stessi complici e le stesse attività, egli era ben conscio del contributo che forniva ad un'attività di tipo seriale, in cui egli si trovava per l'effetto inserito con lo specifico ruolo di scafista. Le traversate sarebbero state in numero maggiore, se il suo referente, [OSCURATO:PERSONA], non fosse stato arrestato, perché tale evento determinò l'emarginazione della componente fiorentina dell'associazione. L'imputato in discorso non meritava né l'attenuante speciale della collaborazione, né le attenuanti generiche, perché il suo apporto confessorio era stato parziale, e limitato a circostanze (quali le condotte di reato di cui ai capi B e C) già pacificamente emerse a suo carico.9. I fratelli Allegra erano coinvolti in tutte le traversate indicate in rubrica (e non solo in quella di cui al capo F, onde la disposta trasmissione degli atti al Pubblico ministero per l'esercizio dell'azione penale concorrente), con il ruolo attivo già sopra evidenziato. Quest'ultimo ne svelava, altresì, l'intraneità associativa, in quanto dimostrava la piena adesione di entrambi gli imputati a un progetto criminoso volto alla realizzazione di un numero indeterminato di sbarchi. La gestione del gommone, che serviva alla loro effettuazione, era strateclica nella vita dell'organizzazione, in cui essi erano stati sin dall'origine coinvolti (acquisto del gommone incluso) e di cui avevano assunto le redini dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], come confermato dalle dichiarazioni accusatorie provenienti da quest'ultimo e dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] nonché dal rimanente costituto probatorio (fotografie, contatti telefonici). 10. Avverso la sentenza di appello ricorrono per cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, tutti e cinque gli imputati. 11. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mediante unico atto, sottoscritto dal comune difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolano due motivi. 11.1. Primo motivo. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Il contributo, apportato dai ricorrenti alla realizzazione del programma associativo, riguarderebbe la sola traversata del 17 marzo 2017. Tale contributo realizzerebbe soltanto una forma di concorso di persone nel singolo reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Mancherebbe, viceversa, un vincolo associativo stabile, funzionale alla commissione di una serie indeterminata di delitti, senza il quale il reato di cui all'art. 416 cod. pen. non sarebbe configurabile. 11.2. Secondo motivo. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416, terzo comma, cod. pen., e illogicità di motivazione. La Corte territoriale avrebbe comunque errato nel mancare di escludere, rispetto ai ricorrenti, l'aggravante di essere a capo dell'organizzazione criminosa, ruolo da loro mai ricoperto, neppure dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA]. 12. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mediante unic:o atto, sottoscritto dal comune difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolano cinque motivi. 12.1. Primo motivo. Violazione dell'art. 416 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato associativo, sul presupposto dell'esistenza di un programma delittuoso di tipo indeterminato e sul riscontro della necessaria affectio societatis; presupposti che sarebbero, viceversa, del tutto mancanti. L'acquisto del gommone, da parte dell'imputato - non è peraltro affatto dimostrato che si trattasse del Tempest 770, sequestrato in occasione dell'ultima traversata, essendo verosimilmente plurimi i mezzi navali allo scopo impiegati - sarebbe stato da lui perfettamente giustificato. L'intento era solo personale, e di svago, e solo in prosieguo egli ne avrebbe permesso l'uso per il trasporto illegale dei migranti. Avrebbe errato la sentenza impugnata a ritenere implausibile tale versione, per una pretesa, e in realtà insussistente, contraddizione con le dichiarazioni iniziali rese dall'interessato. L"ascolto della fonoregistrazione di queste ultime farebbe risaltare l'assenza di qualunque c:ontraddizione. Le telefonate tra l'imputato e la moglie, oggetto di intercettazione, contenenti riferimenti a un acquisto operato per scopi leciti, erano pienamente affidabili. Quand'anche mai l'acquisto fosse stato ab origine diretto a scopi illeciti, ciò non dimostrerebbe l'esistenza del vincolo associativo, non sarebbe cioè rappresentativo della sussistenza di un programma delittuoso indeterminato, nella cui attuazione l'imputato fosse coinvolto. Esso dimostrerebbe, semmai e soltanto, la preordinazione delle intraprese condotte di trasporto illegale di migranti. Dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 20 ottobre 2016 per altra causa, le traversate sarebbero proseguite contro la volontà dell'imputato, come riconosciuto dalla sentenza impugnata, e questo dato sarebbe dimostrativo non già dell'emersione di fibrillazioni interne al preteso sodalizio criminale, ma dell'inesistenza dell'accordo costitutivo di quest'ultimo, ossia di un accordo proteso all'esecuzione non già di viaggi individuati e specifici, ma di un numero indeterminato di essi. Non sarebbe insomma superato, sotto questo profilo, il confine che, dal mero concorso di persone nel reato, conduce al reato associativo. Il confine non sarebbe valicato, neppure riguardo al profilo dell'affectio societatis. Le riscontrate frizioni, inerenti l'uso del gommone, sempre rivendicato dall'imputato come esclusivamente proprio, rivelerebbero l'assenza di un tale requisito, inteso come consapevole e stabile compenetrazione dell'imputato stesso nel preteso sodalizio. Il fatto che questi retribuisse i fratelli Allegra per singole traversate sarebbe indicativo del fatto che il natante non fosse stabilmente a disposizione del sodalizio stesso e sarebbe incompatibile con il senso di appartenenza ad una comune compagine criminale, diversamente da quanto giudizialmente ritenuto. Anche secondo il correo [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe lavorato in proprio e non avrebbe fatto parte del gruppo criminale. La sentenza impugnata avrebbe ignorato tale dichiarato.12.2. Secondo motivo. Violazione dell'art. 416 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Violazione di legge processuale. Il motivo richiama, per quanto possa occorrere, le censure già sviluppate, inerenti la posizione di [OSCURATO:PERSONA], e svolge le seguenti considerazioni ulteriori. [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile di partecipazione associativa, sulla base delle dichiarazioni etero-accusatorie spontaneamente rese, in secondo grado, dal coimputato (non ricorrente in questa sede) [OSCURATO:PERSONA], novello Andocide (il riferimento storico è alle vicende accadute nel 415 a.C., durante la guerra del Peloponneso, narrate da Tucidide), inutilizzabili contro di lei a norma degli artt. 111, quarto comma, Cost., e 526, comma 1-bis, cod. proc. pen.; dichiarazioni, peraltro, ritenute non credibili nella parte auto-assolutoria e fatte oggetto di indebita valutazione frazionata. La partecipazione associativa, inoltre, sarebbe stata desunta dal coinvolgimento dell'imputata nella traversata del 3 dicembre 2016 (capo D della rubrica), dalla quale però [OSCURATO:PERSONA] è stata assolta sin dal primo grado. Né sarebbe provato che tale traversata fosse stata operata con il gommone di proprietà del marito. La partecipazione associativa sarebbe stata altresì ricollegata alle reciproche minacce di azioni legali, tra i due coniugi da un lato e i fratelli Allegra dall'altro, legate al pagamento della somma di 3.500 euro pattuita per le traversate, ma tale elemento avrebbe dovuto, al contrario, essere valorizzato per escludere l'affectio societatis. 12.3. Terzo motivo. Violazione dell'art. 416, primo comma, cod. pen., con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata avrebbe intestato all'imputato il ruolo di promotore, senza individuare alcun comportamento che potesse esservi realmente ricondotto. Promotore sarebbe solo chi costituisca l'associazione, o vi arruoli altri adepti. Il mero conferimento di mezzi e strumenti (il gommone) non integrerebbe la fattispecie. 12.4. Quarto motivo. Violazione dell'art. 12, comma 3-quinquies, T.U. imm., con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. L'attenuante della collaborazione con la giustizia sarebbe stata ingiustamente negata, in quanto sarebbe stata pretermessa la valutazione degli apporti dichiarativi, di natura decisiva, resi dall'imputato in altri processi connessi a quello odierno, che andavano viceversa certamente apprezzati, come avvenuto - in altra sede - per il correo [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe reso dichiarazioni consimili. Il motivo illustra nel dettaglio tali apporti.Senza indulgere a considerazioni di merito, il narrato di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe risultato comunque fondamentale per giungere, nel processo, alla condanna dei fratelli Allegra (nei cui confronti, addirittura, la Corte di secondo grado aveva ordinato la trasmissione degli atti al Pubblico ministero in relazione ad ipotesi delittuose ulteriori), e per l'incriminazione del dichiarante [OSCURATO:PERSONA]. 12.5. Quinto motivo. Violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione, in punto di diniego delle attenuanti generiche e con riferimento alla posizione sia di [OSCURATO:PERSONA] che di [OSCURATO:PERSONA]. 12.6. [OSCURATO:PERSONA] ha successivamente rinunciato al mandato. E' stato designato, in sua vece, un difensore di ufficio, in persona dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 13. [OSCURATO:PERSONA] svolge, con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], cinque motivi. 13.1. Primo motivo, articolato in due submotivi. Erronea applicazione della legge penale e inutilizzabilità processuale, con riferimento al capo A). Prova cardine del processo era quella proveniente dal dichiarante [OSCURATO:PERSONA]. Elisa quest'ultima dalla Corte di secondo grado, in applicazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., la ribadita colpevolezza dell'imputato non supererebbe la c.d. prova di resistenza. A quest'ultimo scopo, la Corte medesima avrebbe utilizzato le dichiarazioni spontanee rese, in appello, dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], inutilizzabili per violazione del contraddittorio (artt. 111 e 117 Cost., 6 CEDU, 526, comma 1-bis, cod. proc. pen.). In ogni caso, si tratterebbe di dichiarazioni ritenute in larga parte incongrue e inveridiche dallo stesso giudice di secondo grado, e fatte oggetto di una valutazione irragionevolmente atomistica e parcellizzata. 13.2. Secondo motivo, articolato in due submotivi. Erronea applicazione della legge penale e illogicità di motivazione, sempre con riferimento al capo A) e avuto riguardo all'elemento oggettivo e a quello soggettivo del reato associativo. L'imputato, che aveva ammesso le sue responsabilità per i reati di cui ai capi B) e C), non sarebbe stato partecipe di alcun sodalizio criminale. L'acquisto del gommone sarebbe un fatto neutro ai fini della ricostruzione della sua esistenza. La telefonata, intercettata, tra i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata letta in un'ottica pregiudizialmente colpevolista. La vicinanza temporale tra acquisto e viaggi, e tra questi ultimi, sarebbe stata condizionata da fattori esterni, quali quello meteorologico, e non sarebbe indicativa né del pactum sceleris, né dell'affectio societatis. Nessuna compiuta divisione dei ruoli sarebbe emersa e gli Allegra utilizzarono abusivamente il gommone, dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], e continuarono a chiedere a quest'ultimo un esoso compenso per il suo ormeggio. La prosecuzione delle traversate, dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], era avvenuta all'insaputa di lui, e non dimostrava l'esistenza di un programma indeterminato di azioni delittuose. Mancherebbe l'elemento soggettivo del reato. La colpevolezza dell'imputato sul reato associativo sarebbe stata derivata da quella di [OSCURATO:PERSONA], come declinazione del principio «non poteva non sapere» e «non poteva non immaginare». Vi sarebbe totale assenza di prove rilevanti a carico del ricorrente, con specifico riferimento all'affectio societabS (assenza di contatti tra lui e i coimputati, assenza di intercettazioni che io coinvolgano). La sua adesione all'associazione sarebbe stata ricostruita su base solo «eventuale», mentre occorrerebbe il dolo specifico. La consumazione dei pretesi reati-fine di per sé non riscontrerebbe tale dolo e, anche in presenza di più correi, non varrebbe a discriminare la partecipazione associativa dal mero concorso di persone nel delitto. 13.3. Terzo motivo. Violazione dell'art. 12, comma 3-quinquies, T.U. imm., e illogicità di motivazione. L'attenuante della collaborazione sarebbe stata negata, per pretesa reticenza dell'imputato nell'ammettere le sue intere responsabilità, e in questa parte il giudizio sarebbe di merito e non sindacabile in questa sede. Andrebbe però ricordato che il narrato di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe risultato comunque fondamentale per giungere, nel processo, alla condanna dei fratelli Allegra (nei cui confronti, addirittura, la Corte di secondo grado aveva ordinato la trasmissione degli atti al Pubblico ministero in relazione ad ipotesi delittuose ulteriori), e per l'incriminazione del dichiarante [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale, inoltre, non avrebbe considerato la decisiva utilità delle dichiarazioni, dall'imputato rese in altri processi, e la circostanza avrebbe dovuto essere invece valutata. 13.4. Quarto motivo. Violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione, in punto di diniego delle attenuanti generiche. 13.5. Quinto motivo. Omessa pronuncia in ordine alla richiesta di applicazione dell'attenuante della partecipazione di minima importanza, ex art. 114 cod. pen. 13.6. Nel corso del giudizio di cassazione è subentrato, nella difesa del ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 14. Sono pervenute, in data 8 aprile 2021, memorie difensive nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le memorie testé menzionate sono tardive, perché presentate oltre il termine del quindicesimo giorno antecedente l'udienza odierna. .J Tale termine, previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. relativamente al procedimento in camera di consiglio, è applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica, una volta richiesta la trattazione orale ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e la sua inosservanza esime la Corte di cassazione dall'obbligo di prendere in esame gli scritti difensivi che non lo rispettino (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647-02). 2. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. Il loro primo motivo è infatti articolato in termini palesemente generici, a fronte dell'ampia e diffusa motivazione mediante la quale la C:orte territoriale dà conto del coinvolgimento dei due imputati in tutte le traversate dirette al trasferimento illegale dei migranti dalle coste tunisine, con ruolo strategicamente diretto all'attuazione di un piano criminoso stabile, posto in essere da un'organizzazione adeguatamente strutturata in sua funzione. Si tornerà oltre sui caratteri distintivi tra la fattispecie dell'associazione per delinquere e l'istituto del mero concorso di persone nel reato, e sulla solidità dell'impianto argomentativo che sorregge in argomento la sentenza impugnata. Ai fini della delibazione dei ricorsi in questione, è sufficiente constatare l'inefficienza delle censure ivi svolte ad attivare, al riguardo, il sindacato di questa Corte. Il secondo motivo dei medesimi ricorsi pone, invece, un tema inconferente, perché né all'uno né all'altro dei fratelli Allegra è stato mai contestato il ruolo di capo, e neppure quello di promotore o organizzatore, del sodalizio di cui al capo A). Le censure sono conseguentemente prive di oggetto. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità delle impugnazioni (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro ciascuno. 3. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono, nel loro complesso, da respingere. 4. L'esistenza dell'associazione per delinquere, e la posizione assuntavi dai ricorrenti, è ben evidenziata dalla sentenza impugnata, che in proposito spende considerazioni saldamente ancorate alle risultanze probatorie di causa, aventi piena tenuta logica e rispondenti a corretti canoni giuridici circa la distinzione tra reato associativo e mero concorso di persone.4.1. Sotto quest'ultimo profilo, è noto che l'elemento differenziatore tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso in discorso è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati, eventualmente parti di un medesimo disegno criminoso, con la realizzazione dei quali l'accordo si esaurisce e cessa ogni motivo di allarme sociale; mentre, nel reato associativo, l'accordo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, e il vincolo tra i partecipanti permane, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018, dep. 2019, Magnani, Rv. 274442-01). L'associazione per delinquere si caratterizza, dunque, per il rilievo autonomo del predetto vincolo, dotato di relativa stabilità, oltre che per l'indeterminatezza del piano di azione delinquenziale e per l'esistenza di una struttura organizzativa, anche minímale, idonea a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (Sez. 2, n. 16339 del 17/01/2013, Burgio, Rv. 255359-01). Ai fini della riconduzione della condotta nella fattispecie dell'associazione per delinquere, il giudice può dedurre i citati requisiti - stabilità del vincolo, trascendente la commissione dei singoli reati fine, indeterminatezza del programma e adeguata corrispondente organizzazione dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti i reati in questione ad opera di soggetti a tale scopo stabilmente collegati tra di loro (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540-01). L'esplicita manifestazione di una volontà associativa non è, del resto, necessaria per la costituzione del sodalizio, potendo la prova del fenomeno criminoso essere desunta dall'analisi di comportamenti significativi dei singoli associati, che si concretino in una fattiva e stabile compartecipazione all'impresa criminale (Sez. 2, n. 28868 del 02/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279589-01). Dato ciò, l'eventuale esistenza di scopi personali concorrenti, anche diversi e contrapposti tra i singoli sodali, se del caso distribuiti in sottocompagini, non è ostativa al riconoscimento della comune associazione, ove tali divergenze comunque confluiscano, e trovino composizione, in un progetto generale da realizzare mediante le attività delittuose, finalizzato a perseguire un risultato utile da ripartire tra i diversi compartecipi (Sez. 3, n. 23335 del 28/01/2021, ,lecci, Rv. 281589- 01). 4.2. In linea con le riportate coordinate ermeneutiche, la sentenza impugnata ha opportunamente riscontrato l'esistenza di una struttura criminale, sia pure dotata di un'organizzazione minìnnale, dedita all'esecuzione di una molteplicità, ex ante numericamente indefinita, di condotte parzialmente attuate, secondo le ripetitive modalità di cui oltre - di procurato ingresso di migranti clandestini nel territorio nazionale. La rudimentale organizzazione si ricava dal costituto probatorio, ineccepibilmente valutato, che riflette la destinazione allo scopo illecito di una specifica imbarcazione, per tale ragione appositamente acquistata, o a tale uso comunque adibita; l'accurata preparazione e realizzazione delle traversate, che avvenivano secondo modalità rispondenti ad uno schema ampiamente collaudato; la predefinita, e tendenzialmente rigida, ripartizione dei ruoli tra i vari sodali, sconvolta dall'arresto (per altra causa) di [OSCURATO:PERSONA]; la divisione dei profitti tra i sodali appartenenti alle distinte componenti, mascherata, rispetto ai fratelli Allegra, dietro pretesi costo di ormeggio dell'imbarcazione. [OSCURATO:PERSONA] che la moglie presero parte al fenomeno associativo, mediante attività sostanzialmente incontroverse e univocamente significative, quale che sia l'opinione in proposito del coimputato [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato. Entrambi procurarono il gommone. [OSCURATO:PERSONA] assoldò gli scafisti incaricati delle prime due traversate (tra questi, l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]). Dopo il suo arresto, tentò di mantenere rnisur9 il dominio dei traffici di esseri umani, incaricando [OSCURATO:PERSONA] di agire per suo conto sulla base di precise direttive. Fu così che la donna, al di là del suo specifico coinvolgimento nella traversata del 3 dicembre 2016, escluso con forza di giudicato dalla sentenza di primo grado, sviluppò contatti almeno con i fratelli Allegra, per verificare quale fosse l'impiego ulteriore che del gommone sarebbe stato fatto in assenza del marito. La preordinazione dell'impiego del gommone al trasporto illegale dei migranti, fosse anche in epoca successiva al suo acquisto, è riconosciuta dai ricorrenti in discorso e ciò costituisce (diversamente da quanto opinato nei rispettivi atti di impugnazione) indice specifico e robusto di esistenza, e di riferibilità ai medesimi ricorrenti, del reato associativo. Le traversate, successive all'arresto, avvennero senza che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] potesse strategicamente dirigerle in prima persona, ma questi incaricò la moglie di seguire le operazioni e le impartì direttive; questo è quanto la sentenza impugnata ha inappuntabilmente ricostruito e le censure dei ricorrenti al riguardo sono meramente reiterative e di puro merito, mentre inammissibilmente nuova appare la questione concernente la corrispondenza del gommone usato per le traversate con quello sequestrato in occasione dell'ultima di esse. La sentenza impugnata riferisce puntualmente delle tensioni apertesi tra le distinte componenti del sodalizio, a seguito dell'arresto del promotore delle sue attività, e dà conto, con ineccepibili argomenti, del fatto che esse non smentiscano affatto la sua identità e natura, testimoniando invece lo stato di interna fibrillazione in cui esso, nella seconda fase, dopo l'arresto stesso, era precipitato.4.3. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], coglie nel segno la censura inerente l'inutilizzabilità, a carico della ricorrente, delle dichiarazioni spontanee rese, fuori dal contraddittorio dibattimentale, dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] (tra le molte, Sez. 2, n. 30653 del 24/09/2020, Capasso, Rv. 279911-01). Tali dichiarazioni riguardano esclusivamente, tuttavia - è bene ricordarlo - il preteso coinvolgimento della ricorrente nella condotta di reato di cui al capo D) della rubrica (traversata del 3 dicembre 2016), da cui l'imputata risulta irrevocabilmente assolta. La partecipazione associativa di lei, a prescindere da tali dichiarazioni, resta scolpita, come non manca di rilevare la sentenza impugnata, dal ruolo attivo svolto nella fase di costituzione del sodalizio (fu [OSCURATO:PERSONA] a prelevare la somma contanti con la quale il gommone destinato ai traffici venne comperato, a portarla in Sicilia e a concludere qui l'affare) e dai compiti vicari che il marito le affidò in costanza della detenzione di lui. 4.4. I motivi primo e secondo dei ricorsi in scrutinio debbono giudicarsi infondati, sulla base delle esposte considerazioni. 5. Il terzo motivo dei ricorsi in scrutinio - in realtà riguardante la sola posizione di [OSCURATO:PERSONA] - è invece inammissibile, perché carente (tra le molte, Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-0e della necessaria adeguata correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Il reato ex art. 416, primo comma, cod. pen. è stato ritenuto a carico di detto imputato non solo perché questi è stato individuato come promotore del sodalizio criminoso - ruolo che riveste chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, coagulando attorno a sé le prime adesioni e i consensi partecipativi, ovvero contribuisca alla potenzialità pericolosa del gruppo già costituito, provocando anche l'adesione di terzi (Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva, Rv. 268962-01), e che difficilmente, dunque, a [OSCURATO:PERSONA] può essere negato - ma anche in rapporto alla sua veste di organizzatore delle attività del medesimo sodalizio. Tale qualifica spetta a colui che, in autonomia, curi il coordinamento e l'impiego delle strutture e delle risorse associative, nonché reperisca i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso, ponendo in essere un'attività che assuma i caratteri dell'essenzialità e dell'infungibilità (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816-03). Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che tale attività peraltro pacificamente svolse in base all'esposizione che precede, non sviluppa, in proposito, censura alcuna.6. Il quarto motivo dei ricorsi in esame - anch'esso riguardante la sola posizione di [OSCURATO:PERSONA] - è manifestamente infondato. L'attenuante del ravvedimento operoso, di cui all'art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, postula che l'agente «si adoper[i] per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti». Per il riconoscimento dell'attenuante l'atteggiamento resipiscente dell'imputato, e la sua piena confessione, sono presupposti necessari e non sufficienti, essendo richiesto che questi fattivamente contribuisc:a alla ricostruzione dei fatti a sua conoscenza e alla punizione dei loro autori (Sez. 1, n. 52513 del 14/06/2018, L., Rv. 274190-01; Sez. 1, n. 6296 del 01/12/2009, dep. 2010, Lin, Rv. 246104-01). Quel che rileva è, infine, la collaborazione avente ad oggetto i fatti per cui si procede, e non per delitti diversi, pur se della stessa specie, da quelli oggetto del giudizio (Sez. 1, n. 9886 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280675-01). Ciò posto, l'attenuante in parola è stata nella specie correttamente negata, con corretto riferimento ai fatti odierni, sul rilievo della evidente parzialità dell'ammissione di responsabilità dall'imputato resa, ostativa all'integrale disvelamento delle stesse condotte delittuose previste dal medesimo d.lgs. n. 286, e così alla ricostruzione della loro esatta consistenza come al rilievo della loro effettiva gravità, sancite per il tramite di fonti probatorie diverse e ulteriori. 7. Il quinto motivo dei ricorsi in esame è manifestamente infondato. Basti rilevare che, in materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01). Al riguardo la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenta, mediante puntuale richiamo a specifici indici ostativi, oggettivi (ruolo eminente da entrambi gli imputati ricoperto nella vicenda criminosa) e soggettivi (particolare intensità del dolo), e al carattere al cospetto recessivo di ogni altro pur prospettato elemento.8. Alla reiezione dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve seguire la loro condanna al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art.616 cod. pen. 9. Risulta infine da respingere il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 10. I primi due motivi, connessi e congiuntamente esaminabili, sono infondati. In ordine alla configurabilità del sodalizio criminoso descril:to al capo A) della rubrica, la sentenza impugnata contiene - come già rilevato - appropriati rilievi in punto di fatto, coerenti con il paradigma legale di riferimento. La sentenza stessa non elude gli snodi problematicamente sollevati dal ricorrente, fornendo loro, in prevenzione, una risposta esauriente, la cui tenuta logica non è scalfita da censure di tipo meramente reiterativo. In ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio medesimo, la sentenza impugnata ben argomenta sul fatto che le ripetute condotte di trasporto illegale di migranti - al ricorrente intestate, e da lui non ricusate - furono poste in essere nel quadro di una precisa organizzazione, all'agente ben nota, i cui protocolli furono puntualmente applicati, garantendo la riuscita dell'operazione. Il dinamismo, da tali condotte sprigionato, non può essere disgiunto dal contesto in cui andò a collocarsi, che era quello di una retrostante realtà associativa, strettamente funzionale alla consumazione dei reati di procurato ingresso illegale di stranieri extracomunitari. La sentenza impugnata ben evidenzia come l'imputato abbia partecipato, per sua stessa ammissione, a due traversate, condotte con lo stesso mezzo, gli stessi complici e le stesse modalità, avendo chiaro il contributo che, quale scafista pagato dall'organizzazione, egli forniva a quest'ultima. E si è già ricordato che l'affectio societatis può desumersi da comportamenti significativi, univocamente espressivi di attiva e stabile partecipazione. Ecco dunque che la prova della partecipazione associativa prescinde effettivamente tanto dal narrato testimoniale di [OSCURATO:PERSONA] - eliminato dal quadro decisorio ad opera dello stesso giudice di secondo grado - quanto dal contributo dichiarativo di [OSCURATO:PERSONA], inutilizzabile secondo quanto già osservato, né in realtà utilizzato a carico del ricorrente odierno. 11. Il terzo e il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati, per ragioni sovrapponibili a quelle esposte nei precedenti paragrafi 6 e 7. Anche l'ammissione di responsabilità di tale imputato si presenta deficitaria, in rapporto alle imputazioni risalenti al d.lgs. n. 286 del 1998, mosse nel processo odierno. Avulsa dal suo inquadramento nel giusto contesto associativo, essa non presenta valenza collaborativa di spessore adeguato al riconoscimento della relativa speciale attenuante. Quanto alle attenuanti generiche, ampia e diffusa appare la motivazione che ne illustra il diniego, facente leva, nuovamente, sulla scarsa pregnanza della resa collaborazione e sull'assenza di indici favorevoli in grado di prevalere sulla negativa rilevanza, oggettiva e soggettiva, delle plurime condotte incriminate. 12. Il quinto motivo del ricorso in scrutinio risulta, da ultimo, infondato. Per consolidata giurisprudenza (Sez. 4, n. 35950 del 25/11/2020, Indelicato, Rv. 280081-01; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv. 266461- 01; Sez. 1, n. 26031 del 09/05/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256035-01), ai fini del riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza al reato concorsuale si richiede che il contributo dato dal compartecipe si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso; la relativa valutazione può ricavarsi anche per implicito dalla sentenza di merito. La sentenza impugnata adeguatamente delinea il ruolo di scafista, svolto dal ricorrente, in più occasioni, per conto dell'organizzazione. Ed appare di piena evidenza che si sia trattato di apporto niente affatto marginale, nel quadro delle attività delittuose per cui è proce
Sentenza Cassazione n. 30212/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris