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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 31024/2026

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avverso la sentenza del 06/11/2025 della Corte d'appello di Bresciadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l’unico motivo del ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], avente adoggetto la qualificazione giuridica dei fatti, nonché l’unico motivo del ricorso afirma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che contesta il mancato riconoscimento dell’attenuante“costituzionale” della lieve entità della rapina,difettano della necessariaspecificità, in quanto, da un lato, meramente riproduttivi di profili di censura giàadeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici e sulla base diuna ricostruzione dei fatti pienamente aderente alle risultanze probatorieacquisite e correttamente valutate, dal giudice di merito (pag. 10-12), e,dall'altro, non contenenti specifica critica delle argomentazioni e delle ragioni difatto e di diritto a base della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] inoltre che i suddetti motivo di ricorso non sono consentiti perché,senza indicare specifici profili di contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione e senza individuare specifici travisamenti di emergenze processualivalorizzate dai giudici di merito, tendono ad ottenere una inammissibilericostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalgiudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, haadeguatamente esplicitato le ragioni del suo convincimento, dovendosi ribadireche esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in viaesclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);[OSCURATO:PERSONA] che, per le ragioni sopra esposte, i ricorsi devono essere dichiaratiinammissibili, con conseguente la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avverso la sentenza del 06/11/2025 della Corte d'appello di Bresciadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l’unico motivo del ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], avente adoggetto la qualificazione giuridica dei fatti, nonché l’unico motivo del ricorso afirma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che contesta il mancato riconoscimento dell’attenuante“costituzionale” della lieve entità della rapina,difettano della necessariaspecificità, in quanto, da un lato, meramente riproduttivi di profili di censura giàadeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici e sulla base diuna ricostruzione dei fatti pienamente aderente alle risultanze probatorieacquisite e correttamente valutate, dal giudice di merito (pag. 10-12), e,dall'altro, non contenenti specifica critica delle argomentazioni e delle ragioni difatto e di diritto a base della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] inoltre che i suddetti motivo di ricorso non sono consentiti perché,senza indicare specifici profili di contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione e senza individuare specifici travisamenti di emergenze processualivalorizzate dai giudici di merito, tendono ad ottenere una inammissibilericostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalgiudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, haadeguatamente esplicitato le ragioni del suo convincimento, dovendosi ribadireche esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in viaesclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);[OSCURATO:PERSONA] che, per le ragioni sopra esposte, i ricorsi devono essere dichiaratiinammissibili, con conseguente la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente