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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05579/2024

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3329-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difendegiusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la sentenza n. 3396/2017 della [OSCURATO:PERSONA] delLAZIO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/2/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso, affidato a quattro motivi , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale delLazioaveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. della Commissione tributaria provinciale di Latina, in accoglimentodel ricors o proposto a vverso avvis o di intimazione di pagamento di imposta di successione; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, l’Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata; ilcontribuente ha da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA]

1.1. l’Agenzia delle entrate ha depositato, in data 28/9/2022, istanza, con allegata documentazione sopravvenuta, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, a seguito di annullamento dell’«iscrizione a ruolo sulla cui base ...(era)... stato emesso l’avviso di intimazione ... (oggetto del presente giudizio)», essendo stata iscritta «nuovamente a ruolo l’imposta in contestazione nei limiti della quota ereditaria facente capo al Valente»;

1.2. avendo l’Agenzia provveduto all’annullamento in autotutela dell’atto impositivo impugnato, la difesa erariale ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, a cui si è opposta parte ricorrente che ne ha chiesto la liquidazione a suo favore;

1.3. ciò posto, l 'annullamento in via di autotutela degli atti impositivi impugnati comporta la cessazione della materia del contendere, a cui consegue l’estinzione del processo con l'ulteriore effetto della caducazione «delle pronunce emanate nei precedenti gradi di merito non passate in giudicato» (Cass.n. 5641 del 20/03/2015);

1.4. quanto al regolamento delle spese di lite, in diritto si evidenzia che, diversamente da quanto avviene per il processo civile ordinario, nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere è espressamente disciplinata dall'art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, ove è stabilito che «il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere», con la precisazione che«la cessazione della materia del contendere è dichiarata con decreto del presidente o con sentenza della commissione.

Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell'art. 28»;

1.5. la stessa disposizione poi precisa che «nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate», mentre negli altri casi di estinzione del giudizio previsti dall'art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992 si deve invece fare ricorso al criterio della soccombenza virtuale, applicato dalla giurisprudenza di legittimità in tutte le ipotesi di cessazione della materia del contendere, come pure si evince dalla sentenza n. 274 del 12 luglio 2005 della Corte costituzionale, nella parte in cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., del testo previgente dell'articolo in esame, ove, a seguito della dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, precludeva ai giudici tributari di condannare l'Amministrazione virtualmente soccombente;

1.6. per quanto riguarda il giudizio di legittimità, l'art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce che «al ricorso per cassazione e al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto» e numerose sono comunque le pronunce che hanno espressamente applicato il disposto dell'art. 46, comma 1, d.lgs. cit. ai casi di cessazione della materia del contendere verificatesi in pendenza del giudizio di legittimità (cfr. Cass. nn. 27815/2019, 23377/2019, 18622/2019, 18621/2019, 14634/2019);1.7. questa Corte ha inoltre più volte evidenziato che, nonostante l'estinzione del giudizio, in tali ipotesi, non può darsi una sopravvivenza della sentenza di merito, in applicazione dell'art. 310, secondo comma, cod. proc. civ.,perché il sopravvenire di un fatto nuovo, esterno al processo, diretto a far venire meno l'oggetto stesso del giudizio (costituito dalle originarie contrapposte pretese e difese delle parti), da un lato, priva dette parti dell'interesse ad ottenere una -ormai inutile - pronuncia determinativa della regola del rapporto giuridico sostanziale e, dall'altro, rende del tutto privo di funzione pratica il regolamento di un non più attuale assetto di interessi, stabilito dalla pronuncia di merito impugnata - che in caso di ordinaria declaratoria di estinzione dei giudizio (cfr. l'art. 338 cod. proc. civ., applicabile anche algiudizio di legittimità) o di inammissibilità sopravvenuta della impugnazione, passerebbe in giudicato; 1.8.secondo tali pronunce, dunque, la decisione impugnata deve essere cassata senza rinvio, non potendo riconoscersi l'idoneità al passaggio in giudicato di una regolamentazione del rapporto controverso non più attuale (cfr. Cass., nn. 9753/2017, 17817/2016, 19533/2011; v. anche Cass., Sez. 5, n. 18125/2019);

1.9. nell'ipotesi di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, può essere inoltre disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15, comma 1 , del medesimo d.lgs., in quanto intervenuta all'esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario (cfr. Cass.n. 19947 del 2010; Cass. n. 9174 del 2011; Cass. n. 3950 del 2017; Cass.n. 21380 del 2006);

1.10. la compensazione trova spazio, in particolare, qualora l’annullamento dell'atto in sede di autotutela non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, ma derivi, invece, dall'obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 cod. proc. civ., che può essere premiato con la compensazione delle spese (cfr. Cass. n. 22231 del 2011);

1.11. non ricorre tale evenienza nel caso in esame avendo la stessa Agenzia delle entrate sostanzialmente confermato l’errore iniziale nella pretesaa titolo di imposta di successione nei confronti del ricorrente , senza tenereconto del valore della quota riconosciuta al contribuente, che aveva accettato l’eredità con beneficio di inventario, in sede di liquidazione dell’attivo ereditario;

2. in conclusione deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e conseguentemente deve essere cassata senza rinvio la decisione impugnata;

3. le spese di legittimitàvanno poste, secondo soccombenza virtuale , a carico dell'Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate riscossione , come chiesto da parte ricorrente;

4. quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (cfr. Cass. n. 23175 del 12/11/2015; cui adde Cass. n. 6888 del 03/04/2015 in motiv.) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (cfr. Cass. n. 19562 del 30/09/2015 in motiv.) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;cassa la sentenza impugnata senza rinvio; condanna l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate riscossione, in solido,al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi, oltre Euro 200 per esborsi, rimborso spese forfetarie 15%, Iva e Cpa, se dovuti.

Così deciso in Roma, n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3329-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difendegiusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la sentenza n. 3396/2017 della [OSCURATO:PERSONA] delLAZIO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/2/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso, affidato a quattro motivi , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale delLazioaveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. della Commissione tributaria provinciale di Latina, in accoglimentodel ricors o proposto a vverso avvis o di intimazione di pagamento di imposta di successione; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, l’Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata; ilcontribuente ha da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1. l’Agenzia delle entrate ha depositato, in data 28/9/2022, istanza, con allegata documentazione sopravvenuta, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, a seguito di annullamento dell’«iscrizione a ruolo sulla cui base ...(era)... stato emesso l’avviso di intimazione ... (oggetto del presente giudizio)», essendo stata iscritta «nuovamente a ruolo l’imposta in contestazione nei limiti della quota ereditaria facente capo al Valente»; 1.2. avendo l’Agenzia provveduto all’annullamento in autotutela dell’atto impositivo impugnato, la difesa erariale ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, a cui si è opposta parte ricorrente che ne ha chiesto la liquidazione a suo favore; 1.3. ciò posto, l 'annullamento in via di autotutela degli atti impositivi impugnati comporta la cessazione della materia del contendere, a cui consegue l’estinzione del processo con l'ulteriore effetto della caducazione «delle pronunce emanate nei precedenti gradi di merito non passate in giudicato» (Cass.n. 5641 del 20/03/2015); 1.4. quanto al regolamento delle spese di lite, in diritto si evidenzia che, diversamente da quanto avviene per il processo civile ordinario, nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere è espressamente disciplinata dall'art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, ove è stabilito che «il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere», con la precisazione che«la cessazione della materia del contendere è dichiarata con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell'art. 28»; 1.5. la stessa disposizione poi precisa che «nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate», mentre negli altri casi di estinzione del giudizio previsti dall'art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992 si deve invece fare ricorso al criterio della soccombenza virtuale, applicato dalla giurisprudenza di legittimità in tutte le ipotesi di cessazione della materia del contendere, come pure si evince dalla sentenza n. 274 del 12 luglio 2005 della Corte costituzionale, nella parte in cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., del testo previgente dell'articolo in esame, ove, a seguito della dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, precludeva ai giudici tributari di condannare l'Amministrazione virtualmente soccombente; 1.6. per quanto riguarda il giudizio di legittimità, l'art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce che «al ricorso per cassazione e al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto» e numerose sono comunque le pronunce che hanno espressamente applicato il disposto dell'art. 46, comma 1, d.lgs. cit. ai casi di cessazione della materia del contendere verificatesi in pendenza del giudizio di legittimità (cfr. Cass. nn. 27815/2019, 23377/2019, 18622/2019, 18621/2019, 14634/2019);1.7. questa Corte ha inoltre più volte evidenziato che, nonostante l'estinzione del giudizio, in tali ipotesi, non può darsi una sopravvivenza della sentenza di merito, in applicazione dell'art. 310, secondo comma, cod. proc. civ.,perché il sopravvenire di un fatto nuovo, esterno al processo, diretto a far venire meno l'oggetto stesso del giudizio (costituito dalle originarie contrapposte pretese e difese delle parti), da un lato, priva dette parti dell'interesse ad ottenere una -ormai inutile - pronuncia determinativa della regola del rapporto giuridico sostanziale e, dall'altro, rende del tutto privo di funzione pratica il regolamento di un non più attuale assetto di interessi, stabilito dalla pronuncia di merito impugnata - che in caso di ordinaria declaratoria di estinzione dei giudizio (cfr. l'art. 338 cod. proc. civ., applicabile anche algiudizio di legittimità) o di inammissibilità sopravvenuta della impugnazione, passerebbe in giudicato; 1.8.secondo tali pronunce, dunque, la decisione impugnata deve essere cassata senza rinvio, non potendo riconoscersi l'idoneità al passaggio in giudicato di una regolamentazione del rapporto controverso non più attuale (cfr. Cass., nn. 9753/2017, 17817/2016, 19533/2011; v. anche Cass., Sez. 5, n. 18125/2019); 1.9. nell'ipotesi di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, può essere inoltre disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15, comma 1 , del medesimo d.lgs., in quanto intervenuta all'esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario (cfr. Cass.n. 19947 del 2010; Cass. n. 9174 del 2011; Cass. n. 3950 del 2017; Cass.n. 21380 del 2006); 1.10. la compensazione trova spazio, in particolare, qualora l’annullamento dell'atto in sede di autotutela non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, ma derivi, invece, dall'obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 cod. proc. civ., che può essere premiato con la compensazione delle spese (cfr. Cass. n. 22231 del 2011); 1.11. non ricorre tale evenienza nel caso in esame avendo la stessa Agenzia delle entrate sostanzialmente confermato l’errore iniziale nella pretesaa titolo di imposta di successione nei confronti del ricorrente , senza tenereconto del valore della quota riconosciuta al contribuente, che aveva accettato l’eredità con beneficio di inventario, in sede di liquidazione dell’attivo ereditario; 2. in conclusione deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e conseguentemente deve essere cassata senza rinvio la decisione impugnata; 3. le spese di legittimitàvanno poste, secondo soccombenza virtuale , a carico dell'Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate riscossione , come chiesto da parte ricorrente; 4. quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (cfr. Cass. n. 23175 del 12/11/2015; cui adde Cass. n. 6888 del 03/04/2015 in motiv.) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (cfr. Cass. n. 19562 del 30/09/2015 in motiv.) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;cassa la sentenza impugnata senza rinvio; condanna l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate riscossione, in solido,al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi, oltre Euro 200 per esborsi, rimborso spese forfetarie 15%, Iva e Cpa, se dovuti. Così deciso in Roma, n