CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12837/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 648- bis cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di sussistenza dell'elemento psicologico del reato di riciclaggio, è privo di specificità, perché meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di appello con corrette argomentazioni in fatto e in diritto, prive di manifeste illogicità, con le quali il ricorrente non si confronta limitandosi a sostenere apoditticamente la mancanza di prova in punto di dolo (si vedano le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata ove si evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] aveva reimmatricolato il veicolo con telaio contraffatto allegando una carta di circolazione tedesca falsa e una dichiarazione da lui sottoscritta non rispondente al vero, così palesando una chiara volontà dissimulatoria); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge, nonché l'apparenza della motivazione in punto di individuazione del reato presupposto che, essendo incerta, avrebbe dovuto determinare il riconoscimento della attenuante prevista dall'art. 648-bis, quarto comma, cod. pen., è manifestamente infondato avendo la Corte di appello affermato, in aderenza ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, che le risultanze probatorie davano conto che il delitto presupposto era da ricondursi alla tipologia del furto di veicolo (pag. 4 della sentenza impugnata), pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q. P.Q.M