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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023

Cassazione n. 29391/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 13 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata in data 5 marzo 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Considerato che la prima censura, con la quale si deducono vizi motivazionali in relazione alla penale responsabilità in ordine al reato di ricettazione, è aspecifica e dedotta per motivi non consentiti in quanto volta ad invocare una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271.623).

I giudici di appello hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni della penale responsabilità del ricorrente (vedi papg. 3 e 4 sulla disponibilità del bene ricettato in ragione del luogo di rinvenimento del ciclomotore di provenienza delittuosa e del ritrovamento delle chiavi in un marsupio maschile rinvenuto nell'abitazione dell'imputato, marsupio nel quale erano presenti anche le chiavi del ciclomotore intestato al Cimmino).

Osservato che la seconda doglianza relativa al riconoscimento della recidiva contestata è priva dei requisiti di specificità.

La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti a scopo di lucro posti in essere dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto de quo è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 6 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva.

Ritenuto che anche l'ulteriore censura, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è aspecifica.

I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la capacità criminale del ricorrente e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pagg. 5 e 6). [OSCURATO:PERSONA] condivide, peraltro, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi di segno positivo, come è avvenuto nella specie (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 2 maggio 2023.

Il C liere [OSCURATO:PERSONA] rsosimo [OSCURATO:PERSONA] /1) [OSCURATO:PERSONA].R.P.

CENTRALE L3A, -) p (11,J, j 50)1_ S 3-1_ 1 -, )41 ifv)ue k `e() Vek_ki éN_QU e;keek.\ \iut,à.tAL-t,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 13 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata in data 5 marzo 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che la prima censura, con la quale si deducono vizi motivazionali in relazione alla penale responsabilità in ordine al reato di ricettazione, è aspecifica e dedotta per motivi non consentiti in quanto volta ad invocare una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271.623). I giudici di appello hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni della penale responsabilità del ricorrente (vedi papg. 3 e 4 sulla disponibilità del bene ricettato in ragione del luogo di rinvenimento del ciclomotore di provenienza delittuosa e del ritrovamento delle chiavi in un marsupio maschile rinvenuto nell'abitazione dell'imputato, marsupio nel quale erano presenti anche le chiavi del ciclomotore intestato al Cimmino). Osservato che la seconda doglianza relativa al riconoscimento della recidiva contestata è priva dei requisiti di specificità. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti a scopo di lucro posti in essere dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto de quo è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 6 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva. Ritenuto che anche l'ulteriore censura, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è aspecifica. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la capacità criminale del ricorrente e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pagg. 5 e 6). [OSCURATO:PERSONA] condivide, peraltro, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi di segno positivo, come è avvenuto nella specie (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2 maggio 2023. Il C liere [OSCURATO:PERSONA] rsosimo [OSCURATO:PERSONA] /1) [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE L3A, -) p (11,J, j 50)1_ S 3-1_ 1 -, )41 ifv)ue k `e() Vek_ki éN_QU e;keek.\ \iut,à.tAL-t,
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