CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18281/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 28981/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, alla mancata ammissione delle perizie richieste, alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, alla dosimetria della pena, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Letta la memoria; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volte a sollecitare una diversa valutazione delle prova e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione - e al complessivo ragionamento dei Giudici di merito - con la quale non si confrontano; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 20