CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 04917/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; - la memoria in data 16/10/2021, presentata ai sensi della stessa norma dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della ricorrente, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12 febbraio 2021 (dep. il 29 marzo 2021) il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - a seguito del riesame interposto nell'interesse di Angela [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato l'ordinanza del 7 dicembre 2020, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato alla stessa persona sottoposta a indagini la misura della custodia cautelare in carcere poiché gravemente indiziata dei delitti aggravati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, nonché di cinque ipotesi di traffico di stupefacenti (per aver trasportato, offerto in vendita, e comunque procurato ad altri, ed acquistato sostanza stupefacente). 2. Avverso il provvedimento collegiale i difensori della persona sottoposta a indagini hanno proposto ricorso per cassazione con un unico atto, formulando quattro motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata l'illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (capo 1 dell'incolpazione). 2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990. 2.3 Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) con riguardo alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., di cui si sono ritenuti i gravi indizi in relazione al delitto di cui all'art. 74 d.p.r. 309/1990 2.4. Con il quarto motivo, con riferimento alle esigenze cautelari, è stata prospettata la mancanza della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in relazione al c.d. tempo silente. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, rassegnando che le ragioni esposte nel ricorso ignorerebbero il vasto e significativo compendio di elementi in forza dei quali è stata disposta la cautela. La difesa del ricorrente ha presentato memoria con la quale ha contestato quanto dedotto dal Procuratore generale ed ha ribadito la fondatezza del ricorso, in particolare rappresentando, in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., che gli elementi in atti sarebbero dimostrativi del carattere episodico e temporalmente circoscritto della condotta della [OSCURATO:PERSONA] e che non possa affermarsi che ella abbia veicolato specifici messaggi volti a rafforzare il sodalizio, messaggi il cui tenore e i cui destinatari non sarebbero noti (constando, anzi, che ella abbia ingannato Salvatore PISANO, amico del padre e vicino di casa).[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con il primo motivo di ricorso è stata prospettata l'illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine al delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (capo 1 dell'incolpazione). La difesa ha, anzitutto, esposto che: - ad Angela [OSCURATO:PERSONA] è ascritto il delitto aggravato di partecipazione ad associazione mafiosa dall'anno 2001 e con permanenza attuale, quantunque - alla luce della sua età - ella sia imputabile al più dal 2009; - e l'incolpazione sarebbe generica nella parte in cui le ha attribuito di essersi messa a completa disposizione del padre Giuseppe [OSCURATO:PERSONA] e di Salvatore PISANO. Quanto alla condotta più specificamente ascrittale, cioè aver svolto il ruolo di postina in favore del padre, con il ricorso si è dedotto: - che la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai partecipato ad alcuna conversazione telefonica rilevante nell'ottica associativa, non è mai stata menzionata da terzi nel corso dei dialoghi captati né indagata in procedimenti penali che hanno interessato la cosca di Rosarno (cui fa riferimento l'incolpazione); - il ruolo di postino non è di per sé «mafioso» - in particolare se entrambi i soggetti che comunicano per il tramite dello stesso sono liberi e, come evidenziato dall'ordinanza impugnata, hanno già contatti tra loro -, ragion per cui la condotta dell'odierna ricorrente non potrebbe integrare quell'apporto necessario e insostituibile ai fini della realizzazione degli scopi del sodalizio che è requisito indispensabile del delitto associativo in discorso; - la fiducia che il PISANO riponeva nell'indagata potrebbe avere avuto causa nei più vari rapporti, in ipotesi anche illeciti, ma non necessariamente nell'adesione della donna al sodalizio, in quanto l'aver assunto il ruolo di postino in favore del padre non dimostrerebbe di per sé la consapevolezza di contribuire al mantenimento dell'organizzazione mafiosa rispetto a quella invece di preservare gli interessi del singolo; - lo sviluppo argomentativo del provvedimento impugnato non sarebbe fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e difficilmente sarebbe riconducibile persino alla meno grave ipotesi del concorso esterno, difettando il dolo specifico prescritto; - la medesima motivazione su cui si è fondata l'affermazione dei gravi indizi del delitto di partecipazione all'associazione mafiosa sarebbe stata utilizzata a sostegno del riconoscimento della gravità indiziaria anche del delitto associativo in materia di stupefacenti (capo 29 dell'incolpazione); - l'ordinanza impugnata avrebbe respinto le doglianze presentate dalla difesa e in ordine al fatto che Angela [OSCURATO:PERSONA] nel 2001 (dies a quo indicato nell'incolpazione) avesse solo sei anni, assumendo che ella avrebbe potuto prender parte all'associazione in un momento successivo senza tuttavia individuare tale momento;- dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Lorenzo BRUZZESE e Giuseppina PESCE non emergerebbe nulla a proposito di Angela [OSCURATO:PERSONA], la quale farebbe parte in definitiva di un'associazione che non le riconosce alcun ruolo specifico se non quello di aiutare il padre a raggirare il presunto capo cosca (come dovrebbe trarsi dalle conversazioni oggetto di captazione indicate nell'ordinanza impugnata; tanto più che il riferimento - contenuto in una di esse - alla «'mbasciata» che ella avrebbe portato non consente di stabilire se il contenuto di essa fosse lecito o meno); - già in sede di interrogatorio si era prospettata una spiegazione alternativa secondo la quale il padre e la figlia avrebbero mentito al PISANO del quale erano debitori, proprio al fine di prendere tempo rispetto ad un incontro con lui (poiché intendevano temporeggiare per vendere talune mattonelle al fine di estinguere il proprio debito nei suoi confronti); e sotto tale profilo l'ordinanza sarebbe nulla per difetto di motivazione (tenuto altresì conto del disposto del novellato art. 292 cod. proc. pen.); - la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto rapporti solo con il padre e Salvatore PISANO (vicino di casa e marito di un'amica della madre) e quest'ultimo si sarebbe rivolto a lei sempre perché figlia di Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]; quindi, non le sarebbe stato riconosciuto alcun autonomo ruolo all'interno della consorteria mafiosa e, dovendosi far riferimento al riguardo non al modello c.d. causale di partecipazione ma al c.d. modello organizzatorio, non vi sarebbe alcuna condotta penalmente rilevante della [OSCURATO:PERSONA], la quale sarebbe stata priva di iniziativa autonoma ed avrebbe agito sempre secondo quanto stabilito del padre, in difetto del dolo specifico e dell'affectio societatis; - in senso contrario non varrebbe la circostanza, valorizzata nell'ordinanza impugnata, che il PISANO avrebbe offerto del denaro ad Angela [OSCURATO:PERSONA] a cagione dell'assenza del padre, peraltro da lei rifiutato, poiché tale vicenda non sarebbe dimostrativa della sua affiliazione e mancherebbero comunque ulteriori elementi di riscontro dell'incolpazione. Infine, la motivazione dell'ordinanza sarebbe viziata nella parte in cui ha tratto dal solo rapporto fiduciario di Angela [OSCURATO:PERSONA] con il padre la sua consapevolezza che i sodali, e in particolare proprio Giuseppe [OSCURATO:PERSONA], disponessero di armi; ragion per cui erroneamente sarebbe stata ritenuta l'aggravante dell'associazione armata. 1.1. Al fine di provvedere deve considerarsi che: - anche nella materia cautelare è necessario che il ricorso, a pena di inammissibilità, rispetti i necessari requisiti di specificità stabiliti dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716 - 01; conf., Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, Schiorlin, Rv. 266782); per quel che qui più rileva, anche quando abbia ad oggetto un'ordinanza de libertate, è inammissibile per difetto di specificità l'atto di impugnazione per cassazione che, dunque, difetti di una critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce poiché «contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è [...] innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01);- il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione di un provvedimento in materia di misure cautelari personali (ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) è ammissibile (oltre quando si denuncia la violazione di specifiche norme di legge) se allega la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884); - in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame; il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; cfr. pure Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.); - «il controllo di logicità, inoltre, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indiziari o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese siano congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato, alla stregua dei parametri, giustapposti, dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda il provvedimento e dell'assenza di illogicità evidenti, risultanti prima facie dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 15138/2020, cit.). 1.2. Alla luce dei principi appena esposti, il motivo in esame deve ritenersi inammissibile poiché le argomentazioni in esso espresse sono manifestamente infondate e, a ben vedere, generiche (poiché non si confrontato in toto con la motivazione dell'ordinanza impugnata e finiscono col reiterare quanto già prospettato al Giudice del riesame) e versate in fatto. Difatti, il Collegio distrettuale - nell'ottica indiziaria propria della cautela - ha ritenuto anzitutto l'intraneità di Angela [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso in incolpazione (della cui composizione ha dato espresso conto, indicandone i membri, tra cui anche il padre della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], e la figura apicale Salvatore PISANO) facendo diretto riferimento all'agire illecito della ricorrente in seno ad esso e per perseguirne le finalità. In particolare, sulla scorta degli elementi in atti (segnatamente di quanto emerso dall'attività di intercettazione dei dialoghi, intrattenuti pure dalla ricorrente, il cui tenore ha ritenuto corroborato da un sequestro di stupefacente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] IORIO il 14 aprile 2018), il Tribunale ha rappresentato: che ella ha eseguito le direttive di Salvatore PISANO, ha agevolato i rapporti tra costui e il padre (ossia tra appartenenti all'organizzazione), così consento loro di evitare contatti telefonici diretti; dopo l'arresto del padre, ha si è messa in contatto con i referenti campani e con il referente della «frangia lucana» del traffico di stupefacenti, parte dei cui proventi sono stati versati al PISANO, da lei informato non soltanto dell'attività svolta ma anche dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] PEPÉ (in quel momento latitante) che partecipava alle illecite attività in discorso; che ella ha svolto altre attività secondo le direttive del PISANO, e in particolare il recupero di un credito da lui vantato verso un soggetto (Bruno FERRO) per il quale la [OSCURATO:PERSONA] si è relazionato con Antonio BARBARO palesandogli - secondo la logica interpretazione del Tribunale - la propria appartenenza all'organizzazione mafiosa e il rispetto delle sue regole. Ancora, il Tribunale ha dato conto pure della piena consapevolezza della donna del ruolo ricoperto da Salvatore PISANO (che a lei lo aveva esplicitato); delle cautele impiegate per non essere captati (ossia allontanare i telefoni cellulari) e dell'impiego - per riferirsi al PISANO - del nome della moglie, Rosalba. Infine, l'ordinanza ha disatteso la prospettazione difensiva - secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] si occupava della vendita di prodotti per l'edilizia - argomentando in maniera logica non soltanto alla luce di quanto ritratto dal sistema di sorveglianza attivato dalla polizia giudiziaria presso un magazzino di pertinenza dell'impresa da lei avviata nel 2009, ma in ragione delle stesse espressioni della [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle conversazioni intercettate (nelle quali ha rappresentato di non occuparsi più della vendita di mattonelle), chiarendo pure perché non ha ritenuto dimostrative dell'asserto difensivo le fotografie prodotte dalla difesa (in quanto ritraevano un ammasso di materiale in pessimo stato di conservazione e in un luogo sconosciuto) e le fatture (precedenti di due anni rispetto ai fatti); e comunque facendo riferimento al tenore delle intercettazioni (nel corso delle quali il padre della ricorrente, con riguardo a un episodio che aveva convolto la figlia, ha parlato a chiare lettere di «erba» e «fumo»). Inoltre, in relazione al dies a quo indicato nell'incolpazione (anno 2001) rispetto all'età di Angela [OSCURATO:PERSONA] (nata nel 1995), il Tribunale ha rappresentato che a lei non è attributo di aver costituito l'associazione mafiosa ma di aver partecipato a un'associazione già esistente in un periodo successivo alla sua costituzione. In conclusione, argomentando nei termini appena compendiati, il Collegio distrettuale - contrariamente a quanto assunto dalla difesa - ha attribuito ad Angela [OSCURATO:PERSONA] (nella prospettiva gravemente indiziaria che qui rileva) condotte rilevanti nel perseguimento (con il metodo mafioso) dei fini tipici della societas, così individuando quel «contributo alla vita del sodalizio [...] apprezzabile e concreto, sul piano causale, all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione e, quindi, alla realizzazione dell'offesa tipica agli interessi tutelati dalla norma incriminatrice», ossia la condotta propria di chi «fa parte» dell'associazione di tipo mafioso (cfr. per tutte Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 - 01). E quanto al tempus della condotta e all'asserita genericità dell'incolpazione, è dirimente considerare che nella presente fase delle indagini preliminari non vi è un'imputazione in senso proprio, essendo demandato al Giudice della cautela - per quanto qui di interesse - la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate (art. 292, comma, 2, lett. b), cod. proc. pen.) oltre all'esposizione degli indizi, con l'indicazione degli elementi di fatto dai cui sono desunti (art. 292, comma, 2, lett. c), cod. proc. pen.), che costituiscono il compendio (per l'appunto, gravemente indiziario) del delitto de quo (fermo restando che il giudice non può innmutare i fatti addotti dalla pubblica accusa nella relativa richiesta). Difatti, la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme violate (ai sensi del citato art. 292, comma 2, lett. b), ha la funzione di informare l'indagato circa il tenore dell'incolpazione mossagli, al fine di consentirgli il pieno esercizio del diritto di difesa; e può dirsi soddisfatto allorché i fatti addebitati siano indicati in modo tale che l'interessato ne abbia immediata e sicura conoscenza (Sez U., n. 16 del 14/07/1999, Ruga, Rv. 214004 - 01; Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 01; Sez. 6, n. 50953 del 19/09/2014, Patera, Rv. 261372 - 01). Al riguardo, è significativa la netta alterità tra il tenore testuale della norma in commento, rispetto all'art. 417 cod. proc. pen., che, nel disciplinare i requisiti della richiesta di rinvio a giudizio, prescrive l'enunciazione «in forma chiara e precisa» dell'addebito. È dunque soltanto a seguito dell'esercizio dell'azione penale che l'imputazione si cristallizza in una formulazione definitiva, salva l'eventualità di modifiche. Ciò è del resto coerente ad una logica di progressività dell'accertamento giudiziale, alla quale è connaturale un certo grado di fluidità dell'addebito nella fase procedimentale antecedente all'esercizio dell'azione penale, in cui le indagini sono in itinere ed è quindi fisiologico che i lineamenti fattuali dell'accusa possano non risultare ancora del tutto nitidi. Ai fini cautelari è pertanto sufficiente una enunciazione dell'addebito tale da consentire all'incolpato di comprenderne il fulcro e le coordinate cronologiche, topografiche e modali essenziali, sì da poter esercitare il diritto di difesa. Non è dunque nemmeno necessario che le ipotesi di reato contestate siano formalmente trasfuse in autonomi e specifici capi di imputazione, potendo esse risultare anche dal contesto della motivazione (cfr. Sez. 6, n. 50953/2014, cit.; Rv. 261372 - 01; Sez. 1, n. 4038 del 04/07/1995, Tomasello, Rv. 202206 - 01). Ciò posto, nella specie, con evidenza il fatto di Angela [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta gravemente indiziata - di cui l'ordinanza dà conto richiamandone l'agire a far data dal 2017 -si colloca in un periodo in cui ella (nata nel 1995) era senz'altro imputabile. Infine, la ricorrente difetta di interesse a dedurre il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen., per essere l'associazione armata. Difatti: - «è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento de libertate non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela, la legittimità della disposta misura» (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508 - 01). Nel caso in esame:- l'art. 416-bis, comma 1, cit. pone per il partecipe la pena della reclusione da dieci a quindici anni, laddove il comma 4 prevede la pena della reclusione, nell'ipotesi aggravata in discorso, da dodici a venti anni; - dunque, in ogni caso sussisterebbero i limiti edittali per disporre una misura cautelare personale e, in relazione al titolo di reato, opererebbero le presunzioni previste dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; - il termine di durata massima della custodia cautelare, sia qualora sussistano i gravi indizi dell'aggravante sia allorché essi non ricorrano, è di un anno nel corso delle indagini preliminari, trattandosi di un delitto contemplato dall'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. (art. 303, comma 1, lett. a), n. 3), cod. proc. pen., per cui rileva soltanto che la pena edittale massima sia superiore a sei anni) e di un anno nella fase del giudizio dibattimentale (art. 303, comma 1, lett. b), n. 2), cod. proc. pen.) e di sei mesi (art. 303, comma 1, lett. b- bis), cod. proc. pen.) nel caso di giudizio abbreviato, poiché la pena edittale massima nella specie è comunque superiore a sei anni e non superiore a venti anni; e lo stesso è a dirsi, per il medesimo ordine di considerazioni, per la durata complessiva della custodia cautelare, comunque pari a sei anni (art. 303, comma 4, cod. proc. pen.). 2. Con il secondo motivo - sub specie della violazione della legge penale e del vizio di motivazione - la ricorrente, in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 (capo di incolpazione n. 29), ha censurato l'ordinanza impugnata, perché essa non opererebbe un netto distinguo tra la condotta di partecipazione all'associazione mafiosa e quella di partecipazione e l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, di tal ché l'una diventerebbe prova dell'altra; e invece avrebbero dovuto essere individuati gli elementi ulteriori che consentano di attribuire alla persona sottoposta a indagini la consapevolezza che la propria condotta esulasse dagli obiettivi propri dell'associazione finalizzata al narcotraffico per sfociare nel coinvolgimento negli interessi di un organismo superiore - quello mafioso - beneficiario di tali traffici. Ad avviso della difesa, difatti, laddove il sodalizio illecito è costituito ed effettivamente opera alla fine di commettere reati in materia di stupefacenti, l'art. 74 d.p.r. 309/1990 opererebbe come norma speciale rispetto a quella che incrimina l'associazione per delinquere semplice e dovrebbe essere l'unico precetto applicabile ai sensi dell'art. 15 cod. pen.; nelle ipotesi in cui si costituisca un sodalizio finalizzato alla commissione sia di reati in materia di stupefacenti sia di figure criminose diverse, dovrebbe trovare applicazione soltanto l'art. 416- bis cod. pen. Nel caso di specie, invece, si sarebbe riconosciuta non soltanto l'ammissibilità di un concorso tra il delitto di associazione di tipo mafioso e quello di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ma si sarebbe ritenuta configurabile, rispetto a quest'ultima fattispecie anche l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in violazione della legge penale e senza neppure motivare adeguatamente in ordine agli elementi sulla scorta dei quali distinguere le due compagini organizzative. Di conseguenza, anche nel caso di specie, il quadro indiziario avrebbe dovuto condurre all'applicazione del solo art. 74 cit., quale norma speciale rispetto all'art. 416-bis cod. pen. Inoltre, nell'ordinanza impugnata mancherebbe la motivazione specifica: - sia sull'esistenza e sulle modalità operative di una compagine associativa dedita al narcotraffico e non anche a singoli episodi di narcotraffico; - sia sull'individuazione della gerarchia e dei ruoli in seno a essa, sull'appartenenza ad essa di Angela [OSCURATO:PERSONA] (in particolare, del suo ruolo permanente all'interno della compagine), sulla sussistenza di comuni basi logistiche e di un accordo tendenzialmente permanente. Piuttosto, Angela [OSCURATO:PERSONA] avrebbe solo preso parte insieme al padre Giuseppe [OSCURATO:PERSONA] a cinque episodi circoscritti relativi allo stupefacente, dal novembre del 2017 al marzo del 2018; e ad essi avrebbero partecipato soggetti diversi e non membri di un'unica compagine; e sotto tale profilo l'ordinanza impugnata nulla avrebbe aggiunto - nell'ottica dei gravi indizi del reato associativo - agli elementi relativi alle singole ipotesi di reato punibili ai sensi dell'art. 73 d.p.r. 309/1990, argomentando - a proposito del fatto di Angela [OSCURATO:PERSONA] - sempre in relazione al suo ruolo di postina secondo le istruzioni del padre e senza alcuna decisione autonoma rispetto a quanto da lui stabilito. D'altra parte, le conversazioni in atti (in particolare quella riportata a p. 28 dell'ordinanza collegiale, intercorsa tra Angela [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] MARINO) dimostrerebbero l'assenza di una compagine associativa; e a tale conclusione dovrebbe pervenirsi anche sulla base della genericità dei riferimenti delle captazioni rispetto alle presunte operazioni di importazione di stupefacente, del numero esiguo delle operazioni programmate, dalla mancanza di sequestri di stupefacente (se si esclude un unico episodio relativo all'arresto di Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]), della brevità dell'intervallo temporale in cui hanno avuto luogo le condotte in contestazione, dei differenti canali di approvvigionamento della sostanza vietata, della partecipazione di soggetti non sempre coincidenti, della assenza di un piano operativo. 2.1. Questa Corte ha in più occasioni affermato che «i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi» (Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008 - dep. 2009, Magistris, Rv. 241883 - 01; Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018, Rumbo, Rv. 278583 - 01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258163 - 01). D'altra parte, «l'elemento che caratterizza l'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione dedita al narcotraffico è costituito dal profilo programmatico dell'utilizzo del metodo, che, nell'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., si estrinseca nell'imposizione di una sfera di dominio sul territorio, con un'operatività non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma estesa a svariati settori, in cui si inseriscono l'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento al libero esercizio del voto, il procacciamento di voti in occasione delle consultazioni elettorali», ragion per cui «è configurabile il concorso tra i due delitti quando il sodalizio mafioso strutturi al proprio interno un riconoscibile assetto organizzativo specificamente funzionale al narcotraffico»; «è dunque la circostanza che il sodalizio utilizzi il metodo per esercitare una sfera di predominio in un ambito territoriale, implicante a quel punto plurimi tipi di operatività, lecita o illecita, relativa ad settore o ad un altro, che specificamente qualifica la consorteria di tipo mafioso e rende configurabile il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., salva la concomitante configurabilità della fattispecie associativa di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, allorché quella consorteria strutturi un riconoscibile assetto organizzativo specificamente funzionale al narcotraffico, costituente se del caso principale strumento di profitto»(Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, Perrone, Rv. 276469 - 01) 2.2. L'ordinanza impugnata ha dato conto, prima di esaminare la posizione della ricorrente, del più ampio ambito in cui opera la cosca di 'ndrangheta in discorso, espressamente facendo riferimento non solo al fatto che un'articolazione di essa fosse dedita al traffico di stupefacenti, ma al fatto che la provvista così ottenuta sia stata impiegata dai vertici dell'organizzazione mafiosa per raggiugere i propri obiettivi criminosi, ossia per provvedere alla cura e al mantenimento dei membri latitanti, per la perpetrare delitti di usura in danno di imprenditori locali, per condizionare gli organi delle amministrazioni locali e incidere illecitamente sull'esito delle consultazioni elettorali. E alla luce del compendio indiziario già sopra riportato ha rilevato il pieno inserimento della [OSCURATO:PERSONA] in entrambi gli ambiti operativi, evidenziando come ella non soltanto fosse ben consapevole che il traffico di stupefacenti cui ha preso parte in prima persona fosse gestito dalla cosca mafiosa e nell'interesse di essa, tanto che in prima persona ne ha versato a Salvatore PISANO (del cui ruolo di vertice era ben edotta) parte dei proventi; e riportando anche le condotte della [OSCURATO:PERSONA], ulteriori rispetto a quelle in materia di stupefacenti, poste in essere per il sodalizio mafioso (pure sopra indicate) e con il metodo che ne è proprio. In tal modo, il Tribunale ha argomentato in maniera congrua e logica e conforme al diritto; e rispetto a tale iter logico-giuridico il ricorso muove censure erronee e che non si confrontano effettivamente con quanto esposto dal Tribunale, offrendo poi irritualmente a questa Corte di legittimità una diversa lettura degli elementi in atti. 3. Con il terzo motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., ritenuta in relazione al delitto di cui all'art. 74 d.p.r. 309/1990. Ad avviso della difesa, nel caso di specie la sussistenza dei gravi indizi della circostanza aggravante in parola sarebbero stati ravvisati in violazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo da Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019 - dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 - 01, oltre che già Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261109) e, comunque, non considerando il dato dirimente che Angela [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito nell'esclusivo interesse proprio e del padre, senza argomentare né sotto tale profilo né sugli atteggiamenti mafiosi attribuibili alla persona sottoposta ad indagini, che troverebbero r smentita in particolare nella conversazione da lei intrattenuta con [OSCURATO:PERSONA] MARINO (riportata a p. 12 dell'ordinanza impugnata). 3.1. Si è già rilevata retro la carenza di interesse del ricorso per cassazione contro un provvedimento cautelare personale con il quale si contesta la configurabilità di determinate circostanze aggravanti la cui sussistenza o meno è priva di ripercussioni sull'an o sul quomodo della disposta misura. Nella specie: - la pena massima per il reato di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) - per il quale è espressamente prevista dalla legge la sola pena edittale minima - «va individuata in ventiquattro anni di reclusione, secondo la regola generale dettata dall'art. 23, comma primo, cod. pen.» (Sez. U, n. 26350 del 24/04/2002, Fiorenti, Rv. 221656 - 01; Sez. 3, n. 7931 del 30/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262519 - 01); - dunque, in ogni caso sussisterebbero i limiti edittali per disporre una misura cautelare personale e, in relazione al titolo di reato (che rientra tra quelli di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.), opererebbero le presunzioni previste dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a prescindere dalla sussistenza dell'aggravante in parola; - il termine di durata massima della custodia cautelare, sia qualora sussistano i gravi indizi dell'aggravante sia allorché essi non ricorrano, è di un anno nel corso delle indagini preliminari, trattandosi di un delitto contemplato dall'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. (art. 303, comma 1, lett. a), n. 3), cod. proc. pen.), per cui rileva soltanto che la pena edittale massima sia superiore a sei anni, nonché di un anno e sei mesi nella fase del giudizio dibattimentale (art. 303, comma 1, lett. b), n. 3), cod. proc. pen.) e di nove mesi (art. 303, comma 1, lett. b-bis), cod. proc. pen.) nel caso di giudizio abbreviato, poiché la pena edittale massima nella specie è comunque superiore superiore a venti anni; e lo stesso è a dirsi, per il medesimo ordine di considerazioni, per la durata complessiva della custodia cautelare, comunque pari a sei anni (art. 303, comma 4, cod. proc. pen.). Ne consegue l'inammissibilità del motivo in esame. 4. Con il quarto motivo è stata prospettata la mancanza della motivazione, in ordine alle esigenze di cautela, in relazione al c.d. tempo silente. Più in dettaglio, ad avviso della difesa, il Collegio distrettuale non avrebbe considerato che i fatti per cui si procede si collocherebbero tra l'ottobre del 2017 e il marzo del 2018 e che da allora la ritenuta compagine criminosa si è sciolta. Dunque, la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe in alcun modo reiterare la condotta, la motivazione sul punto sarebbe generica, non farebbe riferimento al dato cronologico appena indicato ed avrebbe del tutto omesso di argomentare sul terzo e il quarto motivo di riesame con i quali si era denunciata l'insussistenza del pericolo di fuga e del pericolo di reiterazione; e ciò in violazione dei princìpi giurisprudenziali sul punto che hanno chiarito come il giudizio di pericolosità non possa trarsi esclusivamente dalle modalità dei fatti, considerate peraltro la giovane età e l'incensuratezza dell'indagata. Inoltre, si è addotto pure il difetto di motivazione rispetto all'adeguatezza - in vece della custodia cautelare in carcere - degli arresti domiciliari con strumenti di controllo elettronico. 4.1. [OSCURATO:PERSONA] del riesame, pur richiamando le presunzioni poste per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per il delitto di cui all'art. 74 d.p.r. 309/1990 (che rientra nel novero di quelli previsti dall'art. 51, commi 3-bis, cod. proc. pen.), ha comunque indicato espressamente gli elementi di fatto dai quali ha tratto nella specie la sussistenza del pericolo di reiterazione ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nonostante la ricorrente non abbia riportato condanne definitive, rilevando in particolare come l'attività illecita della [OSCURATO:PERSONA] non si sia arresta nemmeno a seguito dell'arresto del padre (colto in possesso di più di 10 kg. di sostanza stupefacente, espressamente negato di poter trarre elementi favorevoli da quanto assunto dalla donna, al fine di edulcorare la propria posizione, nel corso dell'interrogatori di garanzia, ed anzi evidenziando come nel caso di specie non possa negarsi rilievo alla consolidata esistenza dell'associazione mafiosa de qua. E, quanto alla scelta della misura, ha negato l'adeguatezza degli arresti domiciliari anche rilevando che i [OSCURATO:PERSONA] occultavano stupefacente nella propria abitazione. Rispetto a tale motivazione, logica e congrua e che ha specificato gli elementi ritenuti rilevanti, il ricorso da una parte ha fatto rimando generico alle allegazioni sottoposte al Collegio del riesame (in alcun modo specificate); e, nel resto, ha prospettato irritualmente un diverso apprezzamento di fatto. 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Infine, devono mandarsi alla Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.