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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30294/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 14 marzo 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 23 luglio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di ricettazione e lo assolveva dal reato di tentativo di furto per non aver commesso il fatto, per l'effetto riducendo la pena inflitta dal primo giudice.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata sotto il profilo della determinazione della pena inflitta all'imputato, risulta del tutto generico, risolvendosi in un'apodittica asserzione di mancata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto sottesi alla determinazione della pena, del tutto priva di reali censure alla sentenza impugnata; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha, non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata logicamente corretta, che peraltro ha fissato la pena in misura di gran lunga inferiore alla media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243), non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 14 marzo 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 23 luglio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di ricettazione e lo assolveva dal reato di tentativo di furto per non aver commesso il fatto, per l'effetto riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata sotto il profilo della determinazione della pena inflitta all'imputato, risulta del tutto generico, risolvendosi in un'apodittica asserzione di mancata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto sottesi alla determinazione della pena, del tutto priva di reali censure alla sentenza impugnata; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha, non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata logicamente corretta, che peraltro ha fissato la pena in misura di gran lunga inferiore alla media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243), non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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