CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 25132/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo, dichiarata la prescrizione del reato di minaccia a lui ascritto al capo A), ne ne ha confermato la condanna agli effetti civili; Rilevato che il 20 aprile 2022 il difensore dell'imputato ha trasmesso, tramite pec, dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, da lui sottoscritta nella qualità di procuratore speciale all'uopo nominato; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/0