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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 05063/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. tv [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Agrigento che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato dii rifiuto di sottoporsi all'accertamento della condizione di ebbrezza alcolica e di alterazione per l'assunzione di sostanze stupefacenti ai sensi degli artt.186, comma 7 e 187, comma 8 C.d.S., condannandolo alla pena di mesi tre giorni dieci di arresto ed euro 750,00 di ammenda, con sostituzione della pena detentiva in giorni cento di lavoro di pubblica utilità

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e conseguente inutilizzabilità del verbale in cui era stato indicato il rifiuto all'accertamento urgente per omesso avviso al conducente, accompagnato presso gli uffici dell'autorità di PS, della facoltà di farsi assistere da un difensore, ai sensi dell'art.114 disp. att. cod. proc. pen.

Lamenta altresì vizio motivazionale in relazione alla omessa applicazione della ipotesi di cui all'art.131 bis cod. pen., in ragione di motivazione meramente apparente e assenza di motivazione in relazione alla misura della pena e della pena sostitutiva.

3. Il ricorso era deciso a seguito di trattazione camerale on partecipata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati e, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento delle decisioni di merito (Cass., sez.

U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.

Quanto all'avviso di cui all'art.114 disp. att. cod. proc. pen., la giurisprudenza di legittimità risulta ormai concorde nell'escludere l'obbligo di rivolgere al conducente che rifiuti di sottoporsi all'alcol test l'avviso del diritto di farsi assistere da una difensore, trattandosi di reato a consumazione istantanea, che prescinde dall'attivazione del procedimento di accertamento del tasso alcolimetrico, la cui esecuzione è assistita dalla garanzia difensiva (Sez.4, n.35594 del 10/02/2021, Brunelli, Rv.281745; Sez. 4 , n. 16816 del 14/01/2021.

Pizio, Rv. 281072).

Il giudice di primo grado ha correttamente valorizzato la intervenuta verbalizzazione del rifiuto da parte del conducente proposto per l'accertamento urgente, rifiuto che rendeva pertanto inutile procedere alla formulazione dell'avviso ai sensi dell'art.114 disp. att. cod. proc. pen., atteso che tale accertamento urgente, assistito dalla garanzia del preliminare avviso, non sarebbe stato eseguito.Ultroneo e irrilevante è, pertanto, l'argomento, introdotto con il primo motivo di ricorso, secondo il quale l'autorità di P.S. aveva omesso di rivolgere l'avviso di legge per essere stato lo stesso - secondo l'erroneo convincimento degli operanti - adempiuto in altra forma, in quanto, nel frattempo, aveva proceduto a una perquisizione sulla persona e sul veicolo dell'indagato e al sequestro di sostanza stupefacente, atteso che, come sopra evidenziato, nessun obbligo in tal senso incombeva sul personale di polizia operante.

2. Anche il secondo motivo risulta inammissibile, in quanto privo di confronto con la doppia sentenza conforme di condanna che, ai fini di escludere l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen., ha comunque stigmatizzato la gravità della condotta del conducente e il rilevante pericolo per la circolazione causato dal verosimile stato di alterazione del prevenuto, nonché l'utilitaristico comportamento del [OSCURATO:PERSONA] che rifiutava di sottoporsi all'accertamento urgente consapevole che tale accertamento avrebbe molto probabilmente avuto esito positivo, tenuto conto della sostanza stupefacente rinvenuta nell'autovettura e del rinvenimento di uno spinello già confezionato.

3. In nessun vizio motivazionale è poi incorso il giudice di appello quanto al trattamento sanzionatorio.

Invero l'obbligo motivazionale è assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 3 - , n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288 - 01), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere Orbene, come espressamente evidenziato dal ricorrente nei motivi di appello la pena base è stata fissata in mesi otto di arresto e pertanto in misura inferiore alla media edittale prevista dall'art.186, comma 2 lett. c) C.d.S, richiamata dalla norma incriminatrice di riferimento, e gli aumenti sono stati apportati in misura modesta e percentuale, nel pieno rispetto dei criteri di cui all'art.81 cod.pen.

All'imputato sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche e i giudici di merito hanno escluso che ricorressero ulteriori profili da valorizzare, tenuto conto della misura della gravità e dell'offensività della condotta serbata del prevenuto.

Ne consegue che la richiesta difensiva di applicare il minimo edittale della pena, formulata in appello in termini meramente assertivi e priva delle ragioni poste a fondamento della deduzione, si poneva essa stessa in termini di inammissibilità per aspecificità e difetto di analisi censoria.

Soccorre al riguardo il pacifico insegnamento di legittimità secondo il quale è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745 - 01; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878 - 01).

6. Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione del carattere dilatorio del ricorso, appare conforme a giustizia condannarlo al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. tv [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Agrigento che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato dii rifiuto di sottoporsi all'accertamento della condizione di ebbrezza alcolica e di alterazione per l'assunzione di sostanze stupefacenti ai sensi degli artt.186, comma 7 e 187, comma 8 C.d.S., condannandolo alla pena di mesi tre giorni dieci di arresto ed euro 750,00 di ammenda, con sostituzione della pena detentiva in giorni cento di lavoro di pubblica utilità 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e conseguente inutilizzabilità del verbale in cui era stato indicato il rifiuto all'accertamento urgente per omesso avviso al conducente, accompagnato presso gli uffici dell'autorità di PS, della facoltà di farsi assistere da un difensore, ai sensi dell'art.114 disp. att. cod. proc. pen. Lamenta altresì vizio motivazionale in relazione alla omessa applicazione della ipotesi di cui all'art.131 bis cod. pen., in ragione di motivazione meramente apparente e assenza di motivazione in relazione alla misura della pena e della pena sostitutiva. 3. Il ricorso era deciso a seguito di trattazione camerale on partecipata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati e, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento delle decisioni di merito (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Quanto all'avviso di cui all'art.114 disp. att. cod. proc. pen., la giurisprudenza di legittimità risulta ormai concorde nell'escludere l'obbligo di rivolgere al conducente che rifiuti di sottoporsi all'alcol test l'avviso del diritto di farsi assistere da una difensore, trattandosi di reato a consumazione istantanea, che prescinde dall'attivazione del procedimento di accertamento del tasso alcolimetrico, la cui esecuzione è assistita dalla garanzia difensiva (Sez.4, n.35594 del 10/02/2021, Brunelli, Rv.281745; Sez. 4 , n. 16816 del 14/01/2021. Pizio, Rv. 281072). Il giudice di primo grado ha correttamente valorizzato la intervenuta verbalizzazione del rifiuto da parte del conducente proposto per l'accertamento urgente, rifiuto che rendeva pertanto inutile procedere alla formulazione dell'avviso ai sensi dell'art.114 disp. att. cod. proc. pen., atteso che tale accertamento urgente, assistito dalla garanzia del preliminare avviso, non sarebbe stato eseguito.Ultroneo e irrilevante è, pertanto, l'argomento, introdotto con il primo motivo di ricorso, secondo il quale l'autorità di P.S. aveva omesso di rivolgere l'avviso di legge per essere stato lo stesso - secondo l'erroneo convincimento degli operanti - adempiuto in altra forma, in quanto, nel frattempo, aveva proceduto a una perquisizione sulla persona e sul veicolo dell'indagato e al sequestro di sostanza stupefacente, atteso che, come sopra evidenziato, nessun obbligo in tal senso incombeva sul personale di polizia operante. 2. Anche il secondo motivo risulta inammissibile, in quanto privo di confronto con la doppia sentenza conforme di condanna che, ai fini di escludere l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen., ha comunque stigmatizzato la gravità della condotta del conducente e il rilevante pericolo per la circolazione causato dal verosimile stato di alterazione del prevenuto, nonché l'utilitaristico comportamento del [OSCURATO:PERSONA] che rifiutava di sottoporsi all'accertamento urgente consapevole che tale accertamento avrebbe molto probabilmente avuto esito positivo, tenuto conto della sostanza stupefacente rinvenuta nell'autovettura e del rinvenimento di uno spinello già confezionato. 3. In nessun vizio motivazionale è poi incorso il giudice di appello quanto al trattamento sanzionatorio. Invero l'obbligo motivazionale è assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 3 - , n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288 - 01), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere Orbene, come espressamente evidenziato dal ricorrente nei motivi di appello la pena base è stata fissata in mesi otto di arresto e pertanto in misura inferiore alla media edittale prevista dall'art.186, comma 2 lett. c) C.d.S, richiamata dalla norma incriminatrice di riferimento, e gli aumenti sono stati apportati in misura modesta e percentuale, nel pieno rispetto dei criteri di cui all'art.81 cod.pen. All'imputato sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche e i giudici di merito hanno escluso che ricorressero ulteriori profili da valorizzare, tenuto conto della misura della gravità e dell'offensività della condotta serbata del prevenuto. Ne consegue che la richiesta difensiva di applicare il minimo edittale della pena, formulata in appello in termini meramente assertivi e priva delle ragioni poste a fondamento della deduzione, si poneva essa stessa in termini di inammissibilità per aspecificità e difetto di analisi censoria. Soccorre al riguardo il pacifico insegnamento di legittimità secondo il quale è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745 - 01; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878 - 01). 6. Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione del carattere dilatorio del ricorso, appare conforme a giustizia condannarlo al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in