CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 41795/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo avverso il decreto in data 22 ottobre 2019, con il quale era stata disposta, ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., la proroga per anni due della sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto all'esecuzione della pena dell'ergastolo. 2. Avverso la decisione del Tribunale di sorveglianza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, muovendo doglianze con cui denuncia violazione degli artt. 41-bis Ord. pen. e 125 cod. proc. pen,. Deduce che la decisione non ha considerato i rilievi difensivi, fra cui quelli che avevano evidenziato l'assenza per tanti anni di segnali di pericolosità, a fronte di una detenzione che si protraeva ininterrottamente dal 1993 per fatti collocati nell'ambito del contesto associativo di [OSCURATO:PERSONA] dell'epoca. Ha invece solo asserito l'esistenza di propositi della ricostruzione della Commissione provinciale di [OSCURATO:PERSONA], non tenendo conto dell'esclusione del coinvolgimento in tali vicende del ricorrente. Né è stato correttamente considerato il comportamento mantenuto in ambiente carcerario. Tutte le altre generiche quanto inconferenti asserzioni, prive di agganci concreti, non potevano adempiere agli oneri motivazionali operanti, secondo la giurisprudenza di legittimità, in sede di controllo giurisdizionale circa l'esistenza dei presupposti - quanto ai collegamenti attuali con la criminalità organizzata - per disporre a distanza di tanto tempo dai fatti l'ulteriore proroga delle prescrizioni restrittive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. In materia di proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41- bis Ord. pen., l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale di tipo mafioso, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912). Tale pericolo non deve essere dimostrato in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che la capacità di mantenere i collegamenti di cui sopra e la sua attualità possano essere ragionevolmente ritenute probabili sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221). 3. Ai fini delle dovute verifiche la motivazione del provvedimento impugnato illustra, quale iniziale elemento alla base dell'intero percorso seguito, i gravissimi fatti di sangue di cui si è reso responsabile Biondino, nella veste di qualificato killer di Cosa nostra e stante il suo coinvolgimento nelle stragi di via D'Amelio e di Capaci, nonché nell'uccisione di altri esponenti delle Istituzioni. Comportamenti, questi, che già indicano una radicata capacità criminale in grado di continuare a manifestarsi per tanto tempo. Il Tribunale dà, inoltre, atto che il ricorrente ha altresì mostrato di poter assumere nello stesso contesto mafioso di riferimento compiti direttivi, rivestendo il grado di capo dell'importante mandamento di [OSCURATO:PERSONA]. Tale posizione, allora acquisita da Biondino, è stata riconosciuta da altri esponenti di Cosa nostra di primo piano come ancora indissolubilmente salda dopo tanti anni dall'inizio della detenzione (si citano intercettazioni intervenute nel 2006). Ciò coerentemente con le regole dell'associazione mafiosa, dalle quali Biondino non ha mai mostrato di prendere le distanze, dopo essersene fatto per tanti anni incondizionatamente portatore con una posizione relazionale apicale. A tali chiari ragionamenti, nell'ottica delle verifiche dell'attualità della pericolosità di cui sopra, sono state appropriatamente associate le ulteriori emergenze che hanno posto in evidenza come la stessa articolazione mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], alla quale può continuarsi a riferire il riconoscimento della qualità apicale in capo a Biondino nonostante la sua lunghissima detenzione, risulta ampiamente ancora operativa e ramificata sul territorio, grazie alle condotte degli altri associati liberi e in continuità con la stessa leadership familiare, comparendo, secondo l'esito delle indagini citate, via via quali "reggenti" alcuni prossimi congiunti dello stesso Biondino. Da tali condizioni, ancora attuali, è derivata la ragionevole conclusione circa il pericolo che il ricorrente continui a mantenere i collegamenti mafiosi, sussistendo chiari elementi di fatto per ritenere che anche al momento ne abbia la capacità. La motivazione adottata, dunque, lungi dal risultare meramente apparente, rappresenta la corretta verifica dei presupposti richiesti ai fini della proroga. 4. A fronte di ciò, le doglianze mosse, citando principi affermati in materia e svolgendo alternativi apprezzamenti in ordine all'epoca delle vicende via via considerate e al significato dei comportamenti mantenuti in carcere dal ricorrente e di quelli degli altri associati in stato di libertà, finisce per isolare alcuni passaggi dell'articolato ragionamento seguito dalla motivazione del Tribunale, per ignorarne i restanti che si prestano a sostenere la complessiva lettura nel senso dell'attuale capacità di Biondino di mantenere i rapporti con il sodalizio mafioso. Pertanto, i rilievi mossi si rivelano tutti inammissibili, non possedendo alcuna attitudine a dimostrare le violazioni di legge che vengono denunciate. 5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021. Il Consigliere