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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10697/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione.

Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01).

Osservato che l'ordinanza impugnata, - dopo avere riconosciuto la continuazione tra le sentenze sub 2) e 3), rispettivamente di condanna per associazione di stampo mafioso ed estorsioni -, ha, con argomentazioni puntuali e chiaramente espresse, negato il riconoscimento dell'invocato istituto anche con riferimento alla sentenza sub 1), attinente a condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, in assenza di elementi sintomatici della nnedesimezza del disegno criminoso, attesa la disomogeneità dei titoli di reato per i quali era intervenuta condanna, ed evidenziando come il reato di violazione della legge stupefacenti, di cui alla sentenza sub 1), non risultasse aggravato ex art. 416 bis.1 cod. pen., e che il contributo del Liga all'associazione mafiosa non avesse alcuna attinenza con reati in materia di stupefacenti; Preso atto che le censure, oltre a denunciare asserito difetto di motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato, attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione. Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01). Osservato che l'ordinanza impugnata, - dopo avere riconosciuto la continuazione tra le sentenze sub 2) e 3), rispettivamente di condanna per associazione di stampo mafioso ed estorsioni -, ha, con argomentazioni puntuali e chiaramente espresse, negato il riconoscimento dell'invocato istituto anche con riferimento alla sentenza sub 1), attinente a condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, in assenza di elementi sintomatici della nnedesimezza del disegno criminoso, attesa la disomogeneità dei titoli di reato per i quali era intervenuta condanna, ed evidenziando come il reato di violazione della legge stupefacenti, di cui alla sentenza sub 1), non risultasse aggravato ex art. 416 bis.1 cod. pen., e che il contributo del Liga all'associazione mafiosa non avesse alcuna attinenza con reati in materia di stupefacenti; Preso atto che le censure, oltre a denunciare asserito difetto di motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato, attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 10697/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris