CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13231/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- Ricorrente -controCOMUNE di ORTUCCHIO, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Sindaco incarica e pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- Controricorrente -e nei confronti diSO.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore;- Intimata –- avverso la sentenza n. 680/02/2017 della Commissione tributariaregionale dell’Abruzzo, depositata in data 12/7/2017, non notificata;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 29 aprile2026, dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 5590/2018Numero sezionale 3668/2026Numero di raccolta generale 13231/2026Data pubblicazione 07/05/20261. Con la sentenza n. 593/2016, la Commissione tributariaprovinciale di L’Aquila ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.avverso un’ingiunzione di pagamento relativa alla TARI per le annualitàcomprese tra il 2008 e il 2012, notificata dalla concessionaria per lariscossione [OSCURATO:SOCIETA]., per conto del Comune di Ortucchio, perl’importo di €. 45.049, oltre spese.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Abruzzo ha disatteso ilgravame della società contribuente rilevando, in relazione ai singoli profilidi censura:che i giudici di primo grado non erano tenuti ad accogliere l’istanzadi rinvio proposta dal difensore della società ricorrente, da ritenersiimplicitamente disattesa;che l’omessa pronuncia sulla domanda incidentale di sospensionenon costituisce vizio della decisione di merito, considerata l’autonomia delprocedimento cautelare rispetto al giudizio di merito;che la sentenza, congruamente motivata, ha pronunziato nei limiti dicui all’art. 112 c.p.c. e, in ogni caso, l’appellante non aveva indicato qualecensura non era stata oggetto di disamina;che l’agente della riscossione può emettere e direttamente notificarel’ingiunzione di pagamento per il recupero coattivo dei tributi;che l’eccepita nullità della notificazione dell’ingiunzione dipagamento doveva comunque ritenersi sanata dalla tempestivaproposizione del ricorso;che gli avvisi di accertamento erano stati notificati all’appellante;che l’ingiunzione era motivata mediante specifica indicazione degliestremi e del contenuto essenziale degli avvisi di accertamento.La sentenza reputava inoltre infondati gli ulteriori profili di censuraformulati dalla società appellante.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lasocietà contribuente sulla base di quindici motivi. Il Comune di OrtucchioNumero registro generale 5590/2018Numero sezionale 3668/2026Numero di raccolta generale 13231/2026Data pubblicazione 07/05/2026si è costituito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA].g.e.t. S.p.A. è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, la società deduce la nullità dellasentenza e del procedimento, per violazione e falsa applicazione degli artt.24 e 111 della Costituzione e dell’art. 32 del D. Lgs. n. 546/1992, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non avere laCommissione tributaria di primo grado esaminato l’istanza di rinvioformulata dal difensore, trattando il ricorso in sua assenza, in violazionedel diritto di difesa.1.1. Il motivo è destituito di fondamento e va disatteso.In primo luogo, come rilevato dalla Commissione tributariaregionale, i giudici di prime cure non erano tenuti ad accogliere l’istanza dirinvio proposta dal difensore della società ricorrente, da ritenersi quindiimplicitamente disattesa.Inoltre, questa Corte (Cass., sez. un., ord. 26 marzo 2012, n. 4773;sez. un., 25 maggio 1999, n. 289) ha ripetutamente chiarito che l'istanzadi rinvio dell'udienza di discussione della causa per grave impedimento deldifensore, ai sensi dell'art. 115 disp. att. c.p.c., deve fare riferimentoall'impossibilità di sostituzione mediante delega conferita ad un collega(facoltà generalmente consentita dall'art. 9 R.D.L. 27 novembre 1933 n.1578 e tale da rendere riconducibile all'esercizio professionale delsostituito l'attività processuale svolta dal sostituto), venendo altrimenti aprospettarsi soltanto un problema attinente all'organizzazioneprofessionale del difensore, non rilevante ai fini del differimentodell'udienza. Ed il principio è stato di recente ribadito anche con riguardoall'art. 9, secondo comma, l. 31 dicembre 2012 n. 247, che ha confermatola facoltà già prevista (Cass., ord. 17 ottobre 2014, n. 22094). Nulla èdato riscontrare nel ricorso in ordine a tale circostanza.2. Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. deduce la nullitàdella sentenza e del procedimento, per violazione e falsa applicazioneNumero registro generale 5590/2018Numero sezionale 3668/2026Numero di raccolta generale 13231/2026Data pubblicazione 07/05/2026degli artt. 47 e 52 del D. Lgs. n. 546/92, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c., per non avere la Commissione tributaria di primogrado esaminato l’istanza di sospensione dell’atto impugnato e per nonavere la Commissione tributaria regionale riscontrato l’istanza disospensione dell’esecutività della sentenza impugnata e l’istanza disospensione del provvedimento impugnato con il ricorso originario e dellerelative sanzioni.2.1. Il motivo è infondato.La reiezione della richiesta di sospensione cautelare è implicitanell’adozione di una pronuncia di merito di segno opposto a quellainvocata dalla ricorrente. La decisione sul merito, infatti, assorbe e superaogni questione cautelare incompatibile con l’esito cui il giudice ritenga didover pervenire, sicché non è configurabile un obbligo di motivazioneautonoma su una misura che resta logicamente travolta dalla definizionedella causa (Cass., n. 9927/2026). Va richiamato, in proposito,l’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui il vizio di omessapronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra la violazionedel principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.,si configura quando vi sia totale omissione di qualsiasi decisione su uncapo di domanda. Per capo di domanda deve intendersi ogni richiestadiretta a ottenere l’attuazione concreta di una volontà di legge chegarantisca un bene all’attore o al convenuto e, in generale, ogni istanzache abbia un contenuto specifico formulato in conclusione, sulla quale ilgiudice è tenuto a pronunciarsi con accoglimento o rigetto (Cass., 26gennaio 2021, n. 1616; Cass., 27 novembre 2017, n. 28308). La nozioneè dunque rigorosa e non può essere ampliata sino a ricomprenderequestioni che il giudice, pur non esaminando espressamente, hanecessariamente disatteso per effetto della soluzione accolta nel merito.Secondo costante giurisprudenza, non è sufficiente la mancanza diun’espressa statuizione per integrare il vizio di omessa pronuncia: èNumero registro generale 5590/2018Numero sezionale 3668/2026Numero di raccolta generale 13231/2026Data pubblicazione 07/05/2026necessario che sia stato completamente omesso il provvedimentoindispensabile alla soluzione del caso concreto. Tale vizio non ricorrequando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fattavalere, anche se manchi una specifica argomentazione sul punto,dovendosi ravvisare una statuizione implicita di rigetto quando ladomanda non espressamente esaminata risulti incompatibile con lacostruzione logico-giuridica della pronuncia (Cass., 4 ottobre 2011, n.20311; Cass., 10 maggio 2007, n. 10696; Cass., 26 novembre 2013, n.26397; Cass., 18 giugno 2018, n. 15936). Ciò vale a maggior ragione perle richieste di sospensione, la cui sorte dipende, per struttura e funzione,dall’esito del merito, non potendo il giudice accogliere la pretesa principalee, al contempo, disporre in senso favorevole una misura cautelarestrutturalmente incompatibile con tale conclusione. Anche di recente,questa Corte ha ribadito che non ricorre il vizio di mancata pronuncia suun’eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, pur nonespressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione diaccoglimento della pretesa dell’attore, dovendosi ritenere implicito ilrigetto dell’eccezione stessa. In tal caso, il mancato esame non può esserededotto come omessa pronuncia, ossia come violazione di una norma sulprocedimento (art. 112 c.p.c.), ma può essere fatto valere comeviolazione di legge o difetto di motivazione, consentendo il controllo dilegittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulladecisività del punto non considerato (Cass., 12 aprile 2022, n. 11717;Cass., 6 novembre 2020, n. 24953; Cass., 29 luglio 2004, n. 14486). Ilsistema, dunque, riconosce piena operatività alla categoria del “rigettoimplicito” anche in assenza di un’espressa argomentazione, ogniqualvoltal’accoglimento o il rigetto del merito assorba logicamente la questionepretermessa. L’adozione di una statuizione di merito assorbente, infatti,vale quale risposta univoca anche alla richiesta di sospensione, la qualerisulta incompatibile con il risultato decisorio raggiunto. Nella specie, laNumero registro generale 5590/2018Numero sezionale 3668/2026Numero di raccolta generale 13231/2026Data pubblicazione 07/05/2026richiesta di sospensione non riveste carattere decisivo, né introduce undistinto tema di indagine, ma costituisce istanza meramente strumentale,automaticamente assorbita dalla soluzione di merito adottata.Sotto diverso profilo, si osserva che – come ripetutamente affermatoda questa Corte - in tema di contenzioso tributario, non viola il diritto didifesa del contribuente il giudice che, senza ritardo, decida il merito dellacausa senza pronunciarsi sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato,in quanto l'art. 47, comma 7, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,prevede che «gli effetti della sospensione cessano alla data dipubblicazione della sentenza di primo grado», sicché non è ipotizzabilealcun pregiudizio per la mancata decisione sull'istanza cautelare che, purse favorevole, sarebbe comunque travolta dalla decisione di merito (explurimis, Cass. n. 8510/2010; n. 1312/2018; n. 37484/2021; n.1149/2025; n. 33947/2025).3. Con il terzo motivo di ricorso, la società censura la sentenza per“insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso edecisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c.”, denunciando: la mancata disamina delle “eccezioni in fatto e indiritto” formulate nel corso del giudizio; l’erronea percezione dei fatti dicausa; la “carenza di plausibilità nel percorso logico che, dalla esposizionedei fatti e dall’enunciazione della loro valutazione porta all’emissione deldispositivo”. Lamenta inoltre che l’atto impugnato fa riferimento ad avvisiprodromici mai notificati alla ricorrente, costituita in data 18.1.2012,successivamente ai periodi considerati ai fini della tassazione e aventesede legale a Roma, e che gli stessi avvisi erano riferiti a imposte e tributirelativi ad altra società.Osserva inoltre di non essere venuta a conoscenza né degli avvisi diaccertamento notificati ad altra società, la [OSCURATO:SOCIETA]., né dell’atto discissione societaria del 10/8/2011 – peraltro neppure citato dallaingiunzione di pagamento – cui la sentenza di primo grado aveva fattoNumero registro generale 5590/2018Numero sezionale 3668/2026Numero di raccolta generale 13231/2026Data pubblicazione 07/05/2026genericamente riferimento, senza verificare il fondamento della pretesacreditoria nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e senza accertare se la stessafosse eventualmente coobbligata.Sotto diverso profilo, la società ricorrente si duole della decisionedella Commissione regionale che non ha rilevato come gli avvisi diaccertamento, notificati alla [OSCURATO:SOCIETA]. e non alla [OSCURATO:SOCIETA]., fosserocomunque nulli per difetto di sottoscrizione, in quanto firmati dal“funzionario di fatto”, oltre che irregolarmente notificati, a persona diversadal destinatario senza l’invio della raccomandata informativa ai sensidell’art. 60 D.P.R. n. 600/1973. Ha, inoltre, dedotto la nullità dellacostituzione in giudizio dell’Ente, priva della delibera che ha conferito ilpotere di stare in giudizio, la mancata verifica dei poteri della So.g.e.t.s.p.a., la decadenza dal potere accertativo e la prescrizione della pretesaimpositiva.3.1. Il motivo è inammissibile per due ragioni.In primo luogo, trattandosi di cd. sentenza "doppia conforme" e diricorso per cassazione introdotto dopo la data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA],l'impugnazione di legittimità, a norma dell' art. 348 ter cpc , è ammessaesclusivamente per i motivi di cui all' art. 360, comma 1, n. 1 , 2 , 3 e 4,cpc , qualora l'impugnazione sia proposta verso la sentenza d'appello checonfermi (come nel caso in esame) la decisione di primo grado per lestesse questioni, inerenti alle questioni di fatto, poste alla base delladecisione appellata (v., per tutte, Cass. sez. un. n. 8053 del 2014 – RV629831 e successive conformi).Secondariamente, fermo restando che dalla pronuncia impugnatarisulta con chiarezza come tutte le circostanze che si assumonopretermesse abbiano in realtà formato oggetto di esame da parte deigiudici dell'appello, il motivo nella sua concreta formulazione risultariproporre questioni sostanzialmente di merito relative alla valutazionedegli elementi di prova dedotti, operazione che non è consentita a questaNumero registro generale 5590/2018Numero sezionale 3668/2026Numero di raccolta generale 13231/2026Data pubblicazione 07/05/2026Corte di legittimità.4. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 23 e 54 del D. Lgs. n. 546/1992, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., censurando la tardiva e irritualecostituzione dell’ente impositore nel giudizio di primo grado e della societàconcessionaria dell’attività di riscossione in primo grado e in appello, cheavrebbe determinato l’inutilizzabilità delle difese di entrambe le parti el’inammissibile produzione in giudizio di documenti.4.1. Il motivo è inammissibile.Il giudizio d'appello, secondo la ricostruzione offerta dalla sentenzaimpugnata, non risulta aver avuto ad oggetto la questione dedotta con ilmotivo in esame. È noto, invece, che i motivi del ricorso per cassazionedevono investire questioni che abbiano formato oggetto del themadecidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalleimpugnazioni e dalle richieste delle parti: in particolare, non possonoriguardare nuove questioni di diritto se esse postulano indagini edaccertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dailimiti funzionali del giudizio di legittimità. Pertanto, secondo il costanteinsegnamento di questa Corte, qualora una determinata questionegiuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata inalcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga lasuddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizionedi inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegarel'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, maanche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, diindicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde darmodo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione primadi esaminare nel merito la questione stessa: ciò che, nel caso di specie,non è accaduto (Cass. 24/01/2019, n. 2038).La censura è comunque infondata atteso che la costituzione tardivaNumero registro generale 5590/2018Numero sezionale 3668/2026Numero di raccolta generale 13231/2026Data pubblicazione 07/05/2026del resistente preclude la proposizione di eccezioni in senso stretto e nonanche la formulazione di difese volte a contrastare la domanda. Quantoalla produzione di documenti, la stessa è comunque consentita, nelrispetto del termine di venti giorni prima dell’udienza di discussione, aisensi dell’art. 32 del d. Lgs. n. 546/1992 (Cass., n. 2925/2010).Il D. Lgs. 546/92 non prevede, infatti, alcuna espressa sanzioneprocessuale in caso di inosservanza del termine di sessanta giorni per lacostituzione in giudizio della parte resistente, dall'altro il resistente - purpotendosi costituire tardivamente - deve esercitare tale diritto nel rispettodelle disposizioni previste dall' articolo 32 del D. Lgs. 546/92 e pertantofino a 20 o 10 giorni liberi prima dell'udienza di trattazione, a seconda chesi tratti rispettivamente di documenti o memorie illustrative. Comestatuito dal giudice di legittimità: "la tardiva costituzione delconvenuto/appellato nel giudizio tributario - sia per quanto stabilito dagliarticoli 23 e 54 del d. lgs 546/92 sia in virtù delle disposizioni contenutenel c.p.c. (articoli 166, 167, 347), richiamate dall'articolo 1, comma 2, deld. lgs n. 546/92 - non comporta alcun tipo di nullità, stante la mancataprevisione di simile sanzione e considerato il principio di tassatività dellerelative cause (articolo 156 cpc ) ma ne determina soltanto la decadenzadella facoltà di chiedere o svolgere attività processuali eventualmenteprecluse, dovendo in tal caso il convenuto o appellato accettare il processonello stato in cui si trova.5. Con il quinto motivo, la società deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 14 del D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c. per l’omessa integrazione del contraddittorionei confronti di tutte le società interessate dalla pretesa impositiva.5.1. Il motivo è inammissibile, posto che la ricorrente non haspecificato di aver dedotto la questione nel giudizio di appello. Lo stessotema non risulta inoltre trattato e affrontato dai giudici di seconde cure,secondo la ricostruzione offerta dalla sentenza impugnata.Numero registro generale 5590/2018Numero sezionale 3668/2026Numero di raccolta generale 13231/2026Data pubblicazione 07/05/2026Non appare comunque ipotizzabile un’ipotesi di litisconsorzionecessario tra le varie società coobbligate a seguito dell’operazione discissione, le quali possono comunque intervenire o essere chiamate nelgiudizio dalla società beneficiaria richiesta del pagamento integraledell’obbligazione tributaria, essendo tutte parti del rapporto sostanzialecontroverso (Cass., n. 33947 del 23/12/2025; in motivazione, Cass. n.31591/2018 e n. 24037/2025, nonché Corte cost. n. 90/2018, punto 11).6. Con il sesto motivo, la società censura la sentenza per violazionee falsa applicazione del d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 52 del D. Lgs. n.446/1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., deducendola necessità della notifica di apposita cartella esattoriale in luogodell’ingiunzione di pagamento.Il motivo è infondato.La possibilità per i Comuni di avvalersi della procedura di riscossioneforzata tramite l'ingiunzione di cui il R.D. 639/1910 è stata attribuita dalD. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in forza del quale è prevista la potestàdi affidare a terzi la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate nelleforme dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 ("Istituzione dell'imposta regionalesulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delledetrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a taleimposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali"). L'obbligo diriscossione mediante ruolo è stato, difatti, eliminato, per leamministrazioni comunali, dall'art. 52, comma 6, d. lgs. 15 dicembre1997, n. 446, il quale ha stabilito che la riscossione coattiva dei tributicomunali può avvenire, alternativamente, o mediante ruolo, o coningiunzione fiscale, "se svolta in proprio dall'ente locale". L'art. 52, comma6, d. Lgs. n. 446/97 (il quale, come rilevato, ha dato facoltà ai Comuni diriscuotere i tributi mediante ingiunzione fiscale) è stato in seguitoabrogato e sostituito da due diverse norme: l'una ambigua, l'altra"correttiva" della prima e, per ciò solo, dimostrativa della totaleNumero registro generale 5590/2018Numero sezionale 3668/2026Numero di raccolta generale 13231/2026Data pubblicazione 07/05/2026infondatezza della tesi sostenuta dalla ricorrente. L'art. 1, comma 224,della L. 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008, pubblicata sulla Gazz.uff. del 28.12.2007) ha abrogato infatti l'art. 52, comma 6, d. Igs.446/97: e tale abrogazione ha suscitato il dubbio che con essa illegislatore avesse inteso abolire la possibilità per gli enti locali di ricorrerealla riscossione mediante ingiunzione fiscale. Tali dubbi tuttavia sono statiprontamente fugati dal legislatore: ed infatti con l'art. 36, comma 2, del d.l. 31.12.2007, n. 248 (convertito nella L. 28.2.2008, n. 31) si è stabilitoche "La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli entilocali continua a potere essere effettuata con: a) la proceduradell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendoanche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso incui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata aisoggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo15 dicembre 1997, n. 446; b) la procedura del ruolo di cui al decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossionecoattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge2 dicembre 2005, n. 248" (Cass., n. 18104/2021). Anche il successivo art.7, comma 2, lettera gg-quater, del d.l. 13.5.2011, n. 70 (recante"[OSCURATO:PERSONA] - Prime disposizioni urgenti per l'economia") hastabilito che dal 10 gennaio 2012 i Comuni avrebbero dovuto esigere leentrate tributarie "sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cuial regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo,nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili (...) se glistessi procedono in gestione diretta ovvero mediante società a capitaleinteramente pubblico", e ricorrere invece "esclusivamente secondo ledisposizioni del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639,Numero registro generale 5590/2018Numero sezionale 3668/2026Numero di raccolta generale 13231/2026Data pubblicazione 07/05/2026se utilizzano le altre forme di gestione della riscossione di cui all'articolo52, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997". Il suddetto termineè stato prorogato otto volte, da ultimo dall'art. 18 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 113.7. Con il settimo motivo, [OSCURATO:SOCIETA]. deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 107 T.U.E.L., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., dovendo l’ingiunzione fiscale essere emessa dall’ente creditoree in particolare dal Funzionario dirigente incaricato, secondo quantoprevisto dall’art. 2 del RD n. 693/1910.Il motivo è infondato.La società concessionaria per la riscossione dei tributi può emettereingiunzione fiscale, posto che l'ingiunzione fiscale anche dopo l'entrata invigore (1° gennaio 1990) del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 - che hageneralizzato le modalità di riscossione mediante ruolo - costituisce undebitore ed a formare il titolo per l'eventuale esecuzione forzata, (cfr.Cass. n. 20361 del 20/09/2006). Ne consegue che ben può ilconcessionario, e non più solamente l'ufficiale giudiziario o il messo delgiudice di pace, notificare l'ingiunzione fiscale anche a mezzo posta (Cass.n. 2912/2017; Cass., n. 24757/2020 – RV 659668 – 01).8. Con l’ottavo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazionedell’art. 26 del D.P.R. 602/73 e dell’art. 60 D.P.R. 600/73, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la ricorrente si duole che laCommissione tributaria regionale non abbia rilevato la nullità dell’atto perinesistenza della notificazione, in quanto notificato direttamentedall’agente della riscossione e non tramite agente abilitato e autorizzato aisensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973.8.1. La censura è destituita di fondamento.Questa Corte ha più volte ribadito il seguente principio: “In casodi nullità (provocata da qualunque vizio) della notifica degli avvisi diaccertamento trovano applicazione, in virtù dell'art. 60 del d.P.R. n. 600Numero registro generale 5590/2018Numero sezionale 3668/2026Numero di raccolta generale 13231/2026Data pubblicazione 07/05/2026del 1973, le norme sulle notificazioni nel processo civile ed il relativoregime delle nullità e delle sanatorie, con la conseguenza che laproposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare, coneffetto ex tunc, la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento perraggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c.” (Cass., n.16163/2025- RV 675138 - 01.).Come correttamente rilevato dalla Commissione tributaria regionale,l’eccepita nullità della notificazione è stata comunque sanata dallatempestiva notificazione del ricorso.9. Con il nono motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dellalegge 241/90, della legge 212/2000 e difetto di motivazione dellaingiunzione di pagamento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”,la ricorrente censura il difetto di motivazione dell’ingiunzione dipagamento, tanto più in quanto non preceduta dalla notificazione di alcunavviso di accertamento nei suoi confronti.9.1. Il motivo è inammissibile, tendendo i prospettati profili dicensura a sollecitare un nuovo apprezzamento dei fatti già accertati nelgiudizio di merito. Con la proposizione del ricorso per cassazione, ilricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone unodifforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisidegli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso chel'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato dilegittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito ilpotere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanzeprobatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione"(Cass. 29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017n. 9097).Numero registro generale 5590/2018Numero sezionale 3668/2026Numero di raccolta generale 13231/2026Data pubblicazione 07/05/2026La censura è altresì infondata, avendo la Commissione tributariaregionale riscontrato sia l’adeguatezza – mediante puntuale richiamo negliestremi e nel contenuto essenziale degli avvisi di accertamento prodromici- della motivazione dell’atto impugnato, sia l’avvenuta notificazione deiprecedenti avvisi di accertamento nei confronti della società legittimata,poi interessata da una operazione di scissione.10. Con il decimo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazionedell’art. 115 c.p.c., dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 167 c.p.c. e dell’art. 23 delD. lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”, lasocietà deduce la mancata disamina, da parte del Commissione tributariaregionale, di tutte le eccezioni in fatto e in diritto sollevate dalla ricorrente,malgrado le stesse non fossero state oggetto di contestazione da partedegli appellati.10.1. Il motivo è inammissibile. La ricorrente mira a unarivalutazione del ragionamento decisorio del giudice del merito. Purdeducendo in apparenza una violazione di norme di legge, la società tendein sostanza alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così darealizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in unnuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 04/07/2017, n.8758). Oggetto del giudizio che si vorrebbe demandare a questa Cortenon è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delleprove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass. 13/05/2022,n. 17744, Cass. 05/02/ 2019, n. 3340; Cass. 14/01/ 2019, n. 640; Cass.13/10/ 2017, n. 24155; Cass. 04/04/ 2013, n. 8315). Con la proposizionedel ricorso per cassazione, non può rimettersi in discussione,contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici delmerito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto alsindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, nonè conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, maNumero registro generale 5590/2018Numero sezionale 3668/2026Numero di raccolta generale 13231/2026Data pubblicazione 07/05/2026solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui restariservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, divalutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, trale risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione" (Cass. 29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017n. 9097).11. Con l’undicesimo motivo, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 del codice civile, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.”, la ricorrente censura la sentenza per non avere laCommissione rilevato ed essersi pronunziata sulla violazione dell’art. 2697cod. civ., ricadendo l’onere della prova principalmente sull’enteimpositore, che deve dimostrare la propria pretesa con la motivazionedell’atto e, in sede giurisdizionale, “con la legittimità delle richiesteimpositive”.11.1. Il motivo è infondato.La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configuranell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una partediversa da quella che ne era gravata n applicazione di detta norma, nonanche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioniistruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesseassolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamentosull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio dicui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (v., tra le altre, Cass., 19 agosto2020, n. 17313 – RV 658541 - 01).12. Con il dodicesimo motivo, rubricato “Violazione e falsaapplicazione della legge 241/90, della legge 212/2000 e dell’art. 97 dellaCostituzione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la societàlamenta che i giudici d’appello non hanno rilevato la mancata allegazionedegli atti citati nell’ingiunzione di pagamento, tenuto conto che gli avvisi diaccertamento non sono mai stati notificati alla ricorrente.Numero registro generale 5590/2018Numero sezionale 3668/2026Numero di raccolta generale 13231/2026Data pubblicazione 07/05/202612.1. Il motivo è inammissibile perché tende ad un nuovoapprezzamento dei fatti ed è inoltre infondato atteso che i richiamatiavvisi di accertamento, come rilevato dalla Commissione tributariaregionale, sono richiamati dall’ingiunzione di pagamento negli estremiidentificativi e nel contenuto essenziale, oltre ad essere stati notificati allasocietà legittimata.13. Con il tredicesimo motivo, rubricato “Violazione e falsaapplicazione della legge 241/90, della legge 212/2000 e dell’art. 97 dellaCostituzione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la societàlamenta che i giudici d’appello non hanno accolto l’eccezione sollevata dalcontribuente anche nel ricorso introduttivo con riferimento alla nullitàdell’ingiunzione di pagamento per mancata sottoscrizione, ribadendo lanullità dell’atto, in quanto emesso da una società privata senza indicazionedella delibera dell’ente, con firma non autografa, e senza i necessaripoteri.14. Con il quattordicesimo motivo, rubricato “Violazione e falsaapplicazione della legge 241/90, della legge 212/2000 e dell’art. 97 dellaCostituzione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la societàlamenta che i giudici d’appello non hanno esaminato né si sonopronunziati sulla eccezione di nullità dell’atto per mancata indicazione delresponsabile del procedimento, in palese violazione della legge n.212/2000.14.1. Le censure, da esaminare congiuntamente, sono infondateordine ad entrambi i profili di doglianza. Inoltre, con gli stessi motivi, lasocietà tende inammissibilmente a sollecitare un ulteriore apprezzamentodi merito, non consentito in questa sede.15. Con il quindicesimo motivo, rubricato “Nullità della sentenza exartt. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 546/1992, 112 cpc e 118 disp. att. cpc,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, la società lamenta laNumero registro generale 5590/2018Numero sezionale 3668/2026Numero di raccolta generale 13231/2026Data pubblicazione 07/05/2026violazione del principio di corrispondenza tra il dedotto e il pronunciato,non avendo pronunziato su tutta la domanda.15.1. Il motivo è inammissibile, perché formulato genericamente. Lasocietà non specifica, invero, su quali parti della domanda la Commissioneregionale abbia omesso di pronunziare.16. Il ricorso va in conclusione rigettato. Le spese del giudizioseguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata indispositivo in favore del Comune controricorrente. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio in favore delComune di Ortucchio, complessivamente liquidate nella misura di euro5.000,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come perlegge, e di euro 200,00 per esborsi.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 29.4.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]