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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20897/2023

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ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 24/09/2022 del [OSCURATO:PERSONA] POTENZAvisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Procuratore Generale Sabrina PASSAFIUME, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; udite le conclusioni de difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Potenza con provvedimento del 24/09/2022 ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza del Tribunale di Brindisi del 14/11/2014 che condannava la ricorrente alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 1500, 00 di multa per i delitti ex art. 648 e 640 cod. pen. 2.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen., con il quale ha A dedotto violazione di legge, di norme processuali e vizio della motivazione per avere Corte di appello, in relazione all'art. 630, lett. a) cod. proc. pen. erroneamente escluso la sussistenza di un contrasto di giudicati tra le sentenze sottoposte alla sua attenzione; contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello non ricorrono fatti di reato diversi e l'assegno circolare oggetto del reato è lo stesso, anche se utilizzato in diversi contesti temporali, tanto che riporta la medesima numerazione.

Il contrasto tra giudicati verte esattamente sulle caratteristiche del reato presupposto del delitto di ricettazione, avendo il Tribunale di Torino e il Tribunale di Foggia ritenuto che la falsificazione fosse stata operata dalla ricorrente, al contrario del Tribunale di Brindisi, che attribuiva tale falsificazione ad altri, così condannando la Iannantuono per il delitto di ricettazione.

2. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché presentato in difetto dei requisiti previsti per legge da difensore non munito di procura speciale.

Secondo il costante orientamento di questa Corte ai fini della proposizione del ricorso per cassazione nei confronti della dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione di un precedente giudicato, è condizione di legittimazione che il difensore sia munito di procura speciale (Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019, Rodriguez, Rv. 276080-01).

Dunque, condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione è che il difensore sia munito di procura speciale, circostanza non ricorrente agli atti del presente giudizio, in mancanza di procura speciale allegata al ricorso per cassazione e desumibile anche dall'atto introduttivo del giudizio, che evidenzia la posizione dell'Avvocato proponente il ricorso quale mero difensore di fiducia della Iannantuono.

Deve essere in conclusione data continuità a tale interpretazione secondo secondo la quale ai fini della proposizione del ricorso per cassazione, avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento con il quale sia stata disattesa un'istanza volta ad ottenere la revisione di un precedente giudicato, è condizione di legittimazione che il difensore del ricorrente sia munito di procura speciale ad hoc.

2. Si deve rilevare che, anche ove si volesse tenere in disparte il predetto profilo, il ricorso sarebbe, in ogni caso inammissibile anche per altre ragioni.

L'istanza di revisione ha ad oggetto la sentenza del tribunale di Brindisi in data 14/11/2014 (irrevocabile) ed è stata proposta ai sensi dell'art. 630, lett. a) cod.proc.pen., per preteso contrasto con i fatti-reato oggetto delle sentenze di condanna (irrevocabili) del Tribunale di Foggia n. 778 del 2015 e del Tribunale di Torino n. 2743 del 2017.

3. Questa Corte ha chiarito che il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art.630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., non deve essere inteso in termini di mero contrasto di principio tra due sentenze, bensì con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui queste ultime si fondano (Sez. 6, n. 20029 del 27/02/2014, Corrado, Rv. 259449-01; Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018, Delbono, Rv. 273749-01).

Tale rimedio può, dunque, essere ritenuto ammissibile quando la sentenza della quale si chiede la revisione abbia accertato fatti oggettivamente inconciliabili con quelli ritenuti da altra sentenza, mentre non sono compresi nella categoria degli eventi che giustificano la revisione le diverse valutazioni in diritto concernenti gli stessi fatti, dato che in tale caso si rimetterebbe in discussione una decisione coperta dal giudicato, con lesione di principio fondante il nostro ordinamento giuridico.

Esulano, quindi, dalla nozione di fatto sia la valutazione in ordine al suo inquadramento giuridico, che tutte le valutazioni in diritto relative agli elementi di fattispecie.

4. Nel caso di specie questi principi risultano correttamente applicati dalla Corte di appello di Potenza, essendo stato motivatamente chiarito che la condanna per il reato di ricettazione pronunciata con la sentenza oggetto di istanza di revisione si fondava sulla valutazione del quadro probatorio da parte dei giudici del merito, ritenuto (in quel processo) insufficiente a fare ritenere attribuibile il falso del titolo contestato alla Iannantuono, con conseguente riqualificazione ai sensi dell'art. 648 cod. pen. della condotta ascritta, sicché nel caso di specie è stato escluso che il contrasto attenga al fatto di reato, riguardando , piuttosto, la diversa valutazione del quadro probatorio da parte dei giudici del merito, con conseguente inammissibilità di istanza di revisione proposta al fine di giungere ad un terzo grado di giudizio di merito, tesa ad ottenere la rivalutazione di elementi probatori già esaminati dai giudici del merito.

A ciò si deve aggiungere che la parte ricorrente ha dato una lettura parcellizzata e incompleta del provvedimento impugnato, soprattutto ove si consideri che la Corte di appello ha persuasivamente chiarito come le sentenze esaminate abbiano ad oggetto fatti di reato diversi, sia quanto all'epoca di falsificazione del titolo, sia quanto all'importo.

5. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 94 P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 24/09/2022 del [OSCURATO:PERSONA] POTENZAvisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Procuratore Generale Sabrina PASSAFIUME, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; udite le conclusioni de difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Potenza con provvedimento del 24/09/2022 ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza del Tribunale di Brindisi del 14/11/2014 che condannava la ricorrente alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 1500, 00 di multa per i delitti ex art. 648 e 640 cod. pen. 2.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen., con il quale ha A dedotto violazione di legge, di norme processuali e vizio della motivazione per avere Corte di appello, in relazione all'art. 630, lett. a) cod. proc. pen. erroneamente escluso la sussistenza di un contrasto di giudicati tra le sentenze sottoposte alla sua attenzione; contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello non ricorrono fatti di reato diversi e l'assegno circolare oggetto del reato è lo stesso, anche se utilizzato in diversi contesti temporali, tanto che riporta la medesima numerazione. Il contrasto tra giudicati verte esattamente sulle caratteristiche del reato presupposto del delitto di ricettazione, avendo il Tribunale di Torino e il Tribunale di Foggia ritenuto che la falsificazione fosse stata operata dalla ricorrente, al contrario del Tribunale di Brindisi, che attribuiva tale falsificazione ad altri, così condannando la Iannantuono per il delitto di ricettazione. 2. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché presentato in difetto dei requisiti previsti per legge da difensore non munito di procura speciale. Secondo il costante orientamento di questa Corte ai fini della proposizione del ricorso per cassazione nei confronti della dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione di un precedente giudicato, è condizione di legittimazione che il difensore sia munito di procura speciale (Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019, Rodriguez, Rv. 276080-01). Dunque, condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione è che il difensore sia munito di procura speciale, circostanza non ricorrente agli atti del presente giudizio, in mancanza di procura speciale allegata al ricorso per cassazione e desumibile anche dall'atto introduttivo del giudizio, che evidenzia la posizione dell'Avvocato proponente il ricorso quale mero difensore di fiducia della Iannantuono. Deve essere in conclusione data continuità a tale interpretazione secondo secondo la quale ai fini della proposizione del ricorso per cassazione, avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento con il quale sia stata disattesa un'istanza volta ad ottenere la revisione di un precedente giudicato, è condizione di legittimazione che il difensore del ricorrente sia munito di procura speciale ad hoc. 2. Si deve rilevare che, anche ove si volesse tenere in disparte il predetto profilo, il ricorso sarebbe, in ogni caso inammissibile anche per altre ragioni. L'istanza di revisione ha ad oggetto la sentenza del tribunale di Brindisi in data 14/11/2014 (irrevocabile) ed è stata proposta ai sensi dell'art. 630, lett. a) cod.proc.pen., per preteso contrasto con i fatti-reato oggetto delle sentenze di condanna (irrevocabili) del Tribunale di Foggia n. 778 del 2015 e del Tribunale di Torino n. 2743 del 2017. 3. Questa Corte ha chiarito che il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art.630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., non deve essere inteso in termini di mero contrasto di principio tra due sentenze, bensì con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui queste ultime si fondano (Sez. 6, n. 20029 del 27/02/2014, Corrado, Rv. 259449-01; Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018, Delbono, Rv. 273749-01). Tale rimedio può, dunque, essere ritenuto ammissibile quando la sentenza della quale si chiede la revisione abbia accertato fatti oggettivamente inconciliabili con quelli ritenuti da altra sentenza, mentre non sono compresi nella categoria degli eventi che giustificano la revisione le diverse valutazioni in diritto concernenti gli stessi fatti, dato che in tale caso si rimetterebbe in discussione una decisione coperta dal giudicato, con lesione di principio fondante il nostro ordinamento giuridico. Esulano, quindi, dalla nozione di fatto sia la valutazione in ordine al suo inquadramento giuridico, che tutte le valutazioni in diritto relative agli elementi di fattispecie. 4. Nel caso di specie questi principi risultano correttamente applicati dalla Corte di appello di Potenza, essendo stato motivatamente chiarito che la condanna per il reato di ricettazione pronunciata con la sentenza oggetto di istanza di revisione si fondava sulla valutazione del quadro probatorio da parte dei giudici del merito, ritenuto (in quel processo) insufficiente a fare ritenere attribuibile il falso del titolo contestato alla Iannantuono, con conseguente riqualificazione ai sensi dell'art. 648 cod. pen. della condotta ascritta, sicché nel caso di specie è stato escluso che il contrasto attenga al fatto di reato, riguardando , piuttosto, la diversa valutazione del quadro probatorio da parte dei giudici del merito, con conseguente inammissibilità di istanza di revisione proposta al fine di giungere ad un terzo grado di giudizio di merito, tesa ad ottenere la rivalutazione di elementi probatori già esaminati dai giudici del merito. A ciò si deve aggiungere che la parte ricorrente ha dato una lettura parcellizzata e incompleta del provvedimento impugnato, soprattutto ove si consideri che la Corte di appello ha persuasivamente chiarito come le sentenze esaminate abbiano ad oggetto fatti di reato diversi, sia quanto all'epoca di falsificazione del titolo, sia quanto all'importo. 5. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 94 P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d
Sentenza Cassazione n. 20897/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris