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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 45947/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/10/19q8 avverso la ordinanza del 29/06/2021 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Torino accoglieva parzialmente la richiesta di riesame formulata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino del 17 giugno 2021, con il quale gli stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione illecita in concorso con [OSCURATO:PERSONA] di 600 gr. di marijuana e 0,44 gr. di hashish), nella specie sostituendo la suddetta misura con quella domiciliare.

L'indagato in sede di riesame aveva contestato la ritenuta co-detenzione dello stupefacente.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione Il Tribunale ha illogicamente ed erroneamente considerato la condotta del ricorrente come di consapevole agevolazione nella detenzione nel suo appartamento di droga da parte dell'occupante Gjishti.

Non vi è prova alcuna di tale consapevolezza e comunque la stessa, fondata soltanto sulla mera convivenza nel medesimo appartamento con il possessore effettivo della droga, non può integrare il concorso nel reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il ricorrente sottopone a critica soltanto la parte della motivazione dell'ordinanza impugnata, con la quale il Tribunale ha inteso offrire ulteriori argomentazioni "a sostegno" della ritenuta gravità indiziaria quanto alla ipotesi del concorso nella detenzione dello stupefacente.

Va osservato al riguardo che il Tribunale ha richiamato, condividendolo, il giudizio espresso sulla gravità indiziaria dall'ordinanza genetica, che aveva indicato una serie di elementi convergenti nella dimostrazione della riferibilità dello stupefacente sequestrato anche al ricorrente.

L'ordinanza genetica aveva infatti allegato le seguenti circostanze che deponevano a tal fine: l'appartamento in cui era stata rinvenuta la droga era non solo formalmente ma effettivamente e stabilmente occupato dal ricorrente (come confermato dallo stesso ricorrente e dimostrato dalla presenza di indumenti a lui in uso); nella stanza da letto in uso al ricorrente erano stati trovati nel comodino due involucri confezionati con del cellophane trasparente, contenenti rispettivamente grammi 9,2 di marijuana e 0,449 di hashish; nell'ingresso dell'appartamento in un armadio erano stati rinvenuti, occultati in una borsa da donna, due involucri confezionati con del cellophane trasparente, contenenti 590 grammi di marijuana; nella cucina erano stati trovati strumenti per la pesatura di precisione e il confezionamento dello stupefacente (rotolo di cellophane trasparente aperto).

Alla luce di tali elementi il Tribunale ha valorizzato, ai fini della gravità indiziaria, la effettiva riferibilità dell'appartamento al ricorrente (era stato infatti sorpreso ad accedervi con le chiavi), la assenza, per contro, di elementi a sostegno di una stabile situazione abitativa del coindagato nel medesimo appartamento, la ubicazione dello stupefacente ed in particolare, per il più consistente quantitativo di marijuana, il suo nascondimento in luogo di comune disponibilità ed accessibilità da parte degli occupanti dell'appartamento, la ammissione da parte del ricorrente della detenzione della marijuana rinvenuta nel comodino, confezionata in modo compatibile con quella trovata nell'armadio e con lo stesso tipo di cellophane trovato in cucina.

Ebbene, dopo aver esposto tale ragionamento a conferma della gravità indiziaria quanto alla volontaria e consapevole co-detenzione della sostanza stupefacente, il Tribunale ha voluto aggiungere, ma solo come eventuale ed ulteriore argomento confutativo, la parte di motivazione censurata dal ricorrente.

Parte, che non risulta - e né lo ha allegato il ricorrente - essere dirimente e disarticolante per la tenuta logico-giuridica della ordinanza impugnata.

3. Sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/10/19q8 avverso la ordinanza del 29/06/2021 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Torino accoglieva parzialmente la richiesta di riesame formulata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino del 17 giugno 2021, con il quale gli stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione illecita in concorso con [OSCURATO:PERSONA] di 600 gr. di marijuana e 0,44 gr. di hashish), nella specie sostituendo la suddetta misura con quella domiciliare. L'indagato in sede di riesame aveva contestato la ritenuta co-detenzione dello stupefacente. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione Il Tribunale ha illogicamente ed erroneamente considerato la condotta del ricorrente come di consapevole agevolazione nella detenzione nel suo appartamento di droga da parte dell'occupante Gjishti. Non vi è prova alcuna di tale consapevolezza e comunque la stessa, fondata soltanto sulla mera convivenza nel medesimo appartamento con il possessore effettivo della droga, non può integrare il concorso nel reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il ricorrente sottopone a critica soltanto la parte della motivazione dell'ordinanza impugnata, con la quale il Tribunale ha inteso offrire ulteriori argomentazioni "a sostegno" della ritenuta gravità indiziaria quanto alla ipotesi del concorso nella detenzione dello stupefacente. Va osservato al riguardo che il Tribunale ha richiamato, condividendolo, il giudizio espresso sulla gravità indiziaria dall'ordinanza genetica, che aveva indicato una serie di elementi convergenti nella dimostrazione della riferibilità dello stupefacente sequestrato anche al ricorrente. L'ordinanza genetica aveva infatti allegato le seguenti circostanze che deponevano a tal fine: l'appartamento in cui era stata rinvenuta la droga era non solo formalmente ma effettivamente e stabilmente occupato dal ricorrente (come confermato dallo stesso ricorrente e dimostrato dalla presenza di indumenti a lui in uso); nella stanza da letto in uso al ricorrente erano stati trovati nel comodino due involucri confezionati con del cellophane trasparente, contenenti rispettivamente grammi 9,2 di marijuana e 0,449 di hashish; nell'ingresso dell'appartamento in un armadio erano stati rinvenuti, occultati in una borsa da donna, due involucri confezionati con del cellophane trasparente, contenenti 590 grammi di marijuana; nella cucina erano stati trovati strumenti per la pesatura di precisione e il confezionamento dello stupefacente (rotolo di cellophane trasparente aperto). Alla luce di tali elementi il Tribunale ha valorizzato, ai fini della gravità indiziaria, la effettiva riferibilità dell'appartamento al ricorrente (era stato infatti sorpreso ad accedervi con le chiavi), la assenza, per contro, di elementi a sostegno di una stabile situazione abitativa del coindagato nel medesimo appartamento, la ubicazione dello stupefacente ed in particolare, per il più consistente quantitativo di marijuana, il suo nascondimento in luogo di comune disponibilità ed accessibilità da parte degli occupanti dell'appartamento, la ammissione da parte del ricorrente della detenzione della marijuana rinvenuta nel comodino, confezionata in modo compatibile con quella trovata nell'armadio e con lo stesso tipo di cellophane trovato in cucina. Ebbene, dopo aver esposto tale ragionamento a conferma della gravità indiziaria quanto alla volontaria e consapevole co-detenzione della sostanza stupefacente, il Tribunale ha voluto aggiungere, ma solo come eventuale ed ulteriore argomento confutativo, la parte di motivazione censurata dal ricorrente. Parte, che non risulta - e né lo ha allegato il ricorrente - essere dirimente e disarticolante per la tenuta logico-giuridica della ordinanza impugnata. 3. Sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il
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