CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04886/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. udite le conclusioni degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per gli imputati, che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La decisione impugnata è stata pronunziata il 24 novembre 2020 dalla Corte di appello di Bologna ed ha riformato parzialmente la sentenza di condanna — emessa ex art. 438 cod. proc. pen. — del Giudice dell'udienza preliminare del medesimo Tribunale nei confronti, per quanto di interesse in questa sede, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati per vari fatti di bancarotta fraudolenta in relazione alla società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di [OSCURATO:PERSONA]", dichiarata fallita dal Tribunale di Bologna il 31 luglio 2014. All'esito della sentenza di appello: la condanna per bancarotta fraudolenta documentale (capo a) e bancarotta fraudolenta distrattiva (capi b, c e d) è stata confermata; gli imputati sono stati assolti perché il fatto non sussiste dalla bancarotta impropria (capo e) e da un fatto di bancarotta fraudolenta distrattiva (contenuto nel capo c); è stata rimodulato il trattamento sanzionatorio, sia quanto alla pena principale che per ciò che concerne quelle accessorie. Degli addebiti sub iudice, Bove è chiamato a rispondere quale amministratore di fatto della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di [OSCURATO:PERSONA]", la Moccia quale amministratore di diritto di quest'ultima società e beneficiaria, a titolo personale, di alcune distrazioni e la Arcadu quale destinataria di altre distrazioni, sia in proprio che quale amministratore della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di [OSCURATO:PERSONA]". Per chiarire alcuni passaggi dei ricorsi, giova segnalare che, prima la Moccia e poi la Arcadu, sono state anche compagne nella vita di Bove. 2. Contro la sentenza di cui sopra, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 3. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di tre motivi. 3.1. Il primo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto al coefficiente soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale. Dopo un riepilogo delle argomentazioni sviluppate nell'appello, la ricorrente attacca la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha fatto discendere, dal ruolo di amministratore di diritto formalmente rivestito, la sua responsabilità per la bancarotta fraudolenta documentale, senza interrogarsi sull'effettiva consapevolezza circa lo stato delle scritture e sul dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori. 3.2. Il secondo motivo di ricorso concerne la bancarotta fraudolenta distrattiva e denunzia violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte territoriale — sostiene la ricorrente — l'ha ritenuta responsabile solo perché sulla medesima incombeva l'obbligo di vigilanza, ignorando che, per ritenere responsabile l'amministratore di diritto, è necessaria una consapevolezza e volontà rispetto allo specifico atto distrattivo. E' inverosimile, infatti, che l'imputata fosse conscia delle distrazioni a favore della nuova compagna di Bove, [OSCURATO:PERSONA], e della cognata di quest'ultima, [OSCURATO:PERSONA] 3.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia mancanza di motivazione circa il giudizio di equivalenza e non di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante di cui all'art. 219 legge fall., di cui l'imputata sarebbe stata meritevole in quanto aveva avuto una condotta collaborativa nei confronti del curatore e nel presente procedimento. La sua colpa era quella di essersi fidata di Bove. 4. Bove e Arcadu hanno proposto ricorso con il patrocinio del comune difensore di fiducia, che ha redatto un atto unico, suddiviso in due motivi. 4.1. Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto alla bancarotta fraudolenta documentale (ascritta al solo Bove) e violazione degli artt. 530 e 533 cod. proc. pen. La Corte territoriale avrebbe svalutato — pur dandone atto — le indagini difensive che proverebbero che la documentazione contabile della società era stata consegnata al curatore dallo studio professionale cui la Moccia l'aveva, in precedenza, affidata. 4.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta omessa motivazione circa le ragioni per cui alla Arcadu sono state negate le circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è, nel suo complesso, infondato e va pertanto respinto. 1.1. Il primo motivo di ricorso della Moccia — che deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto al coefficiente soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale — è inammissibile in quanto non si confronta con il passaggio che si legge a pag. 9 della sentenza impugnata, cioè quello che concerne le interlocuzioni della Moccia circa la documentazione contabile, nelle indagini difensive, con la difesa e con il commercialista, indice di una generica consapevolezza dello stato delle scritture che, accompagnata alla qualifica rivestita ed alla circostanza che la Moccia beneficiava dei bonifici provenienti dalla società, lascia ritenere che ella fosse,altresì ianimata da una volontà depauperativa rispetto ai creditori, che ne caratterizzava la posizione come quella di una concorrente nella bancarotta documentale siccome cointeressata alla mistificazione della situazione contabile. Tutti questi elementi testimoniano come [OSCURATO:PERSONA] non fosse una mera testa di legno ed avesse quel minimo di consapevolezza della vita societaria ed anche della tenuta della contabilità che è sufficiente per ritenere integrato, in capo all'amministratore di diritto, il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Specificamente, l'amministratore di diritto risponde di quest'ultimo reato anche se sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita, in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell'amministratore in carica di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari (Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Loda, Rv. 279831, in motivazione; Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754) 1.2. Il secondo motivo di ricorso della Moccia — che attiene alla bancarotta fraudolenta distrattiva — è infondato e lambisce l'inammissibilità laddove intende predicare la mancanza di consapevolezza, in capo alla ricorrente, delLtdistrazioni effettuate materialmente da Bove. Se, quanto a quelle che la vedevano come beneficiaria, la sua responsabilità è evidente, discorso non dissimile deve essere svolto per ciò che attiene alle rimesse a favore della Arcadu e della "Ital costruzioni di [OSCURATO:PERSONA]". La disponibilità delle credenziali dell'home banking in capo a Bove, infatti, non consente di escludere la responsabilità della ricorrente, giacché ella era conscia delle modalità depauperative con le quali il correo gestiva abitualmente la società e le ha consentite proprio cedendogli le chiavi di accesso. D'altra parte, che le dazioni di somme di denaro fossero dirette alla Arcadu e ad una sua parente ovvero che i beni della fallita siano stati distratti a favore della società della Arcadu non può automaticamente apparire in antitesi logica con le dinamiche sentimentali tra i protagonisti della vicenda, non emergendo, dalla sentenza impugnata, i dettagli ed i reciproci atteggiamenti che avevano accompagnato la fine della relazione di Bove con la Moccia e l'inizio di quella del primo con la Arcadu. 1.3. Il terzo motivo di ricorso — che lamenta il giudizio di mera equivalenza e non di prevalenza tra circostanze attenuanti generiche e aggravante ex art.219 legge fall. — è del pari infondato in quanto costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati. (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838). Nel caso di specie, la Corte territoriale lo ha motivato sulla scorta del grado di partecipazione, non riconducibile a quello di una mera testa di legno.2. I ricorsi presentati nell'interesse di Bove e della Arcadu sono i na mm issibili . 2.1. Il primo motivo di ricorso — relativo alla bancarotta fraudolenta documentale (ascritta al solo Bove) — è inammissibile siccome manifestamente infondato e aspecifico, in quanto non ha fatto i conti con gli enunciati che si leggono in sentenza a smentire l'estraneità dell'imputato rispetto alla situazione contabile. La Corte di appello, infatti, ha risposto al corrispondente motivo di appello affermando che: 1) non era chiaro — ed effettivamente non lo è — a quali annualità si riferisca il carteggio della Moccia con lo studio professionale, carteggio che è anche allegato al ricorso; 2) la curatela non aveva avuto la documentazione; 3) la mancata tenuta delle scritture coincideva con le spoliazioni, l'insolvenza e con la creazione della nuova Italcostruzioni, il che ne evidenzia la direzione ad occultare i brogli contabili e la riferibilità anche a Bove, artefice di tutte le operazioni incriminate. 2.2. Il secondo motivo di ricorso — che riguarda le circostanze attenuanti generiche negate alla Arcadu — è inammissibile in quanto segue ad un motivo di appello del tutto generico, mentre il Giudice di prime cure le aveva negate perché la prevenuta registrava un precedente per rapina. Tale anomalia va rilevata ora per allora perchè l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sezioni Unite Galtelli, in motivazione; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912). 3. Al rigetto del ricorso della Moccia consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. All'inammissibilità dei ricorsi di Bove e Arcadu consegue la condanna di ciascuna di queste ultime due parti ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna detti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/12/2021. [OSCURATO:PERSONA]