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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 07690/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con la pronuncia del locale Tribunale del 12/3/2021, emessa con riguardo al delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione.

La motivazione sarebbe viziata quanto al diniego della fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, decreto citato, così come in ordine alla disposta confisca della somma di 2.600 euro. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Pronunciandosi su entrambi i profili citati, infatti, la Corte di appello ha steso una motivazione del tutto adeguata, coerente con le risultanze processuali e priva di illogicità manifesta; come tale, dunque, non censurabile.

In particolare, quanto al fatto lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la sentenza ha sottolineato che: a) lo stupefacente in sequestro - morfina - consentiva di ricavare 281 dosi medie singole; b) la condotta illecita appariva organizzata, tanto che il ricorrente era partito con un furgone da Brescia per andare a Roma (dove era stato arrestato in possesso della droga), ad evidenza di collegamenti stabili con ambienti malavitosi capitolini.

Un argomento solido e congruo, dunque, al quale il ricorso non oppone alcuna effettiva censura, limitandosi ad affermare che la condotta si sarebbe svolta senza "approfittamento delle circostanze di luogo" e che "il compendio tossico è di lieve entità e la violazione appare del tutto occasionale".

5. Con riguardo, poi, alla confisca del denaro, per 2.630,00 euro, la stessa è stata confermata sul presupposto che il ricorrente non ne aveva giustificato la lecita provenienza; la somma, inoltre, era risultata sproporzionata rispetto al reddito percepito, pari a 2.000,00 eliro mensili, anche considerando la cifra versata per la locazione, pari a 450,00 euro mensili.

Ancora una motivazione immeritevole di censura, dunque, ed alla quale il ricorso oppone solo circostanze di puro fatto - non ammesse in sede di legittimità - quali lo stipendio percepito dall'imputato e l'impiego che sua moglie svolgerebbe.

6. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 14 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il P sidente cci M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con la pronuncia del locale Tribunale del 12/3/2021, emessa con riguardo al delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. La motivazione sarebbe viziata quanto al diniego della fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, decreto citato, così come in ordine alla disposta confisca della somma di 2.600 euro. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Pronunciandosi su entrambi i profili citati, infatti, la Corte di appello ha steso una motivazione del tutto adeguata, coerente con le risultanze processuali e priva di illogicità manifesta; come tale, dunque, non censurabile. In particolare, quanto al fatto lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la sentenza ha sottolineato che: a) lo stupefacente in sequestro - morfina - consentiva di ricavare 281 dosi medie singole; b) la condotta illecita appariva organizzata, tanto che il ricorrente era partito con un furgone da Brescia per andare a Roma (dove era stato arrestato in possesso della droga), ad evidenza di collegamenti stabili con ambienti malavitosi capitolini. Un argomento solido e congruo, dunque, al quale il ricorso non oppone alcuna effettiva censura, limitandosi ad affermare che la condotta si sarebbe svolta senza "approfittamento delle circostanze di luogo" e che "il compendio tossico è di lieve entità e la violazione appare del tutto occasionale". 5. Con riguardo, poi, alla confisca del denaro, per 2.630,00 euro, la stessa è stata confermata sul presupposto che il ricorrente non ne aveva giustificato la lecita provenienza; la somma, inoltre, era risultata sproporzionata rispetto al reddito percepito, pari a 2.000,00 eliro mensili, anche considerando la cifra versata per la locazione, pari a 450,00 euro mensili. Ancora una motivazione immeritevole di censura, dunque, ed alla quale il ricorso oppone solo circostanze di puro fatto - non ammesse in sede di legittimità - quali lo stipendio percepito dall'imputato e l'impiego che sua moglie svolgerebbe. 6. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 14 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il P sidente cci M
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