CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 agosto 1986
Cassazione n. 06928/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/08/1986 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi con cui si rivolgono cesure al trattamento sanzionatorio anche con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato e riproduttivo di identica questione già sottoposta ai vaglio della Corte di appello che ha valorizzato, al riguardo, sia il profilo personologico del ricorrente gravato da plurimi precedenti penali, uno, in particolare, posto in essere dopo quello contestato, sia la gravità della condotta di reato per come in concreto realizzatasi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/01/202