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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 1988

Cassazione n. 25416/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/05/1988 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato av ;so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 24 maggio 2022 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza dell'Il novembre 2016 del Tribunale di Pistoia resa in esito a giudizio abbreviato, ha rideterminato in anni due mesi otto di reclusione ed euro dodicimila di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, attesa la detenzione di 52,50 grammi lordi di cocaina, con principio attivo pari al 74,9%.

2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale l'imputato ha richiesto l'annullamento della decisione per vizio di motivazione quanto alla mancata concessione dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 cit.. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile per tardività.

In particolare: - la sentenza della Corte territoriale è stata pronunciata alla presenza delle parti il 24 maggio 2022, con motivazione riservata in novanta giorni; - questo termine è stato rispettato, con deposito della motivazione il 9 agosto 2022; - ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., il termine per proporre ricorso per cassazione - pari a quarantacinque giorni e tenuto conto del periodo di sospensione feriale - scadeva il 15 ottobre 2022; - il ricorso in esame, invece, è stato tardivamente depositato solo il 26 ottobre 2022.

4. Ciò non può che comportare l'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 28/04/2023 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/05/1988 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato av ;so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 maggio 2022 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza dell'Il novembre 2016 del Tribunale di Pistoia resa in esito a giudizio abbreviato, ha rideterminato in anni due mesi otto di reclusione ed euro dodicimila di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, attesa la detenzione di 52,50 grammi lordi di cocaina, con principio attivo pari al 74,9%. 2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale l'imputato ha richiesto l'annullamento della decisione per vizio di motivazione quanto alla mancata concessione dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 cit.. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile per tardività. In particolare: - la sentenza della Corte territoriale è stata pronunciata alla presenza delle parti il 24 maggio 2022, con motivazione riservata in novanta giorni; - questo termine è stato rispettato, con deposito della motivazione il 9 agosto 2022; - ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., il termine per proporre ricorso per cassazione - pari a quarantacinque giorni e tenuto conto del periodo di sospensione feriale - scadeva il 15 ottobre 2022; - il ricorso in esame, invece, è stato tardivamente depositato solo il 26 ottobre 2022. 4. Ciò non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28/04/2023 Il Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 25416/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris