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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 36682/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; é ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli del 13 luglio 2021 con la quale si era dichiarata l'inammissibilità dell'appello del prevenuto avverso la sentenza di condanna del medesimo per il delitto ascrittogli in rubrica; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione della non specificità dei motivi di appello; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di inammissibilità dell'appello è manifestamente infondato posto che nel gravame di merito si era solo ipotizzati dei vizi del procedimento di ricognizione del prevenuto, pretermettendo, inoltre, tutte le considerazioni fatte dal primo giudice; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 14 settembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; é ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli del 13 luglio 2021 con la quale si era dichiarata l'inammissibilità dell'appello del prevenuto avverso la sentenza di condanna del medesimo per il delitto ascrittogli in rubrica; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione della non specificità dei motivi di appello; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di inammissibilità dell'appello è manifestamente infondato posto che nel gravame di merito si era solo ipotizzati dei vizi del procedimento di ricognizione del prevenuto, pretermettendo, inoltre, tutte le considerazioni fatte dal primo giudice; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 settembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 36682/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris