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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 20011/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) POMPILI Maurizio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) MAGGIO Daniela, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 12/09/2023 dalla Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria di replica del difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Roma ha parzialmente riformato (applicando l'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, mitigando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza i condanna Ila pena di giustizia emessa dal Tribunale di Frosinone, in data 17/01/2023, _con la quale POMPILI Maurizio e MAGGIO Daniela tout f.:ttiow erano stati condannati alla pena4di giustizia in relazione al delitto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti come meglio rispettivamente precisato ai capi loro ascritti.

2. Ricorre per cassazione il POMPILI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla pena applicata.

Si censura il riferimento al precedente a carico del ricorrente (unico argomento esplicitato) in quanto il Tribunale, con decisione non impugnata dall'Accusa, non aveva applicato alcun aumento per la recidiva che aveva quindi implicitamente disapplicato.

Si censura inoltre la motivazione nella parte in cui aveva ricondotto al POMPILI la droga trovata nella disponibilità della MAGGIO.

3. Ricorre per cassazione la MAGGIO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità.

Si censura la sentenza per aver ritenuto sussistere un concorso ex art. 110 cod. pen. (avendo la MAGGIO custodito la droga per conto del POMPILI) nonostante il capo di accusa non avesse fatto alcun riferimento al concorso, con conseguente violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

Si evidenzia altresì il carattere neutro della spontanea consegna ai Carabinieri, da parte della MAGGIO, dello stupefacente presente in casa.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, evidenziandone la manifesta infondatezza.

4. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore replica alle argomentazioni del P.G. e insiste per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Manifestamente infondate sono le doglianze proposte nell'interesse del POMPILI.

Quanto al primo profilo sollevato dal ricorrente, deve qui richiamarsi l'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di commisurazione della pena, l'esclusione della recidiva non è incompatibile con il diniego della concessione delle attenuanti generiche nella misura massima possibile a causa dei precedenti penali dell'imputato, in quanto i predetti precedenti rilevano sia ai fini della commisurazione della pena, sia al fine della valutazione della persistente pericolosità dell'imputato» (Sez. 3, n. 45528 del 15/03/2018, P., Rv. 273963 - 01).

In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, il richiamo del precedente a carico del POMPILI appare del tutto idoneo a supportare la valutazione della Corte di non concedere le attenuanti generiche nella loro massima estensione.

Priva di qualsiasi consistenza appare poi l'ulteriore censura prospettata, avendo la Corte territoriale posto in evidenza - senza alcuna contestazione da parte del ricorrente - che il POMPILI aveva rivendicato come proprio lo stupefacente rinvenuto presso la MAGGIO.

È il caso di precisare, peraltro, che la scelta della pubblica Accusa (ovviamente non censurabile in questa sede) è stata quella di contestare, a ciascun imputato, la detenzione dello stupefacente rinvenuto nelle rispettive abitazioni.

3. Anche il ricorso della MAGGIO è manifestamente infondato.

L'affermazione della penale responsabilità della ricorrente, per la consapevole detenzione della droga presente nella sua abitazione al momento dell'accesso degli operanti, è stata non illogicamente motivata con il fatto che, alla vista di questi ultimi, è stata la stessa MAGGIO a consegnare spontaneamente lo zaino con la droga.

La mancata contestazione del concorso del POMPILI nella predetta detenzione non risulta aver minimamente leso le prerogative difensive, tenuto conto che la MAGGIO non ha in alcun modo negato di essere a conoscenza del contenuto dello zaino in suo possesso.

Né può sostenersi che la già citata rivendicazione della proprietà della droga da parte del POMPILI, in sede di dichiarazioni spontanee, sia circostanza idonea a modificare apprezzabilmente la posizione della MAGGIO, dal momento che la sua consapevole detenzione, come detto motivata non illogicamente dai giudici di merito, non è stata oggetto di confutazione alcuna da parte della difesa.

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) POMPILI Maurizio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) MAGGIO Daniela, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 12/09/2023 dalla Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria di replica del difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Roma ha parzialmente riformato (applicando l'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, mitigando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza i condanna Ila pena di giustizia emessa dal Tribunale di Frosinone, in data 17/01/2023, _con la quale POMPILI Maurizio e MAGGIO Daniela tout f.:ttiow erano stati condannati alla pena4di giustizia in relazione al delitto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti come meglio rispettivamente precisato ai capi loro ascritti. 2. Ricorre per cassazione il POMPILI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla pena applicata. Si censura il riferimento al precedente a carico del ricorrente (unico argomento esplicitato) in quanto il Tribunale, con decisione non impugnata dall'Accusa, non aveva applicato alcun aumento per la recidiva che aveva quindi implicitamente disapplicato. Si censura inoltre la motivazione nella parte in cui aveva ricondotto al POMPILI la droga trovata nella disponibilità della MAGGIO. 3. Ricorre per cassazione la MAGGIO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità. Si censura la sentenza per aver ritenuto sussistere un concorso ex art. 110 cod. pen. (avendo la MAGGIO custodito la droga per conto del POMPILI) nonostante il capo di accusa non avesse fatto alcun riferimento al concorso, con conseguente violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Si evidenzia altresì il carattere neutro della spontanea consegna ai Carabinieri, da parte della MAGGIO, dello stupefacente presente in casa. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, evidenziandone la manifesta infondatezza. 4. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore replica alle argomentazioni del P.G. e insiste per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Manifestamente infondate sono le doglianze proposte nell'interesse del POMPILI. Quanto al primo profilo sollevato dal ricorrente, deve qui richiamarsi l'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di commisurazione della pena, l'esclusione della recidiva non è incompatibile con il diniego della concessione delle attenuanti generiche nella misura massima possibile a causa dei precedenti penali dell'imputato, in quanto i predetti precedenti rilevano sia ai fini della commisurazione della pena, sia al fine della valutazione della persistente pericolosità dell'imputato» (Sez. 3, n. 45528 del 15/03/2018, P., Rv. 273963 - 01). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, il richiamo del precedente a carico del POMPILI appare del tutto idoneo a supportare la valutazione della Corte di non concedere le attenuanti generiche nella loro massima estensione. Priva di qualsiasi consistenza appare poi l'ulteriore censura prospettata, avendo la Corte territoriale posto in evidenza - senza alcuna contestazione da parte del ricorrente - che il POMPILI aveva rivendicato come proprio lo stupefacente rinvenuto presso la MAGGIO. È il caso di precisare, peraltro, che la scelta della pubblica Accusa (ovviamente non censurabile in questa sede) è stata quella di contestare, a ciascun imputato, la detenzione dello stupefacente rinvenuto nelle rispettive abitazioni. 3. Anche il ricorso della MAGGIO è manifestamente infondato. L'affermazione della penale responsabilità della ricorrente, per la consapevole detenzione della droga presente nella sua abitazione al momento dell'accesso degli operanti, è stata non illogicamente motivata con il fatto che, alla vista di questi ultimi, è stata la stessa MAGGIO a consegnare spontaneamente lo zaino con la droga. La mancata contestazione del concorso del POMPILI nella predetta detenzione non risulta aver minimamente leso le prerogative difensive, tenuto conto che la MAGGIO non ha in alcun modo negato di essere a conoscenza del contenuto dello zaino in suo possesso. Né può sostenersi che la già citata rivendicazione della proprietà della droga da parte del POMPILI, in sede di dichiarazioni spontanee, sia circostanza idonea a modificare apprezzabilmente la posizione della MAGGIO, dal momento che la sua consapevole detenzione, come detto motivata non illogicamente dai giudici di merito, non è stata oggetto di confutazione alcuna da parte della difesa. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così