CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00555/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20183-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 670, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], L'[OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 458/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 13/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona 13 maggio 2020, n. 458, che ha rigettato l'appello proposto dal ricorrente contro la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda di accertamento di nullità del contratto di trasferimento della sua quota societaria ad [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] intimati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]. non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 1418 e ss. c.c., nonché dell'art. 2652 c.c. e dell'art.644 c.p. Il motivo è radicalmente inammissibile: in rubrica si invoca la violazione di disposizioni di legge, ma tale violazione non è sviluppata nel motivo, ove viene unicamente ricostruito lo svolgimento fattuale della vicenda e si invocano i principi di buona fede e correttezza contrattuale, nonché si fa riferimento al reato di usura, senza articolare tali riferimenti e senza rapportarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che ha sottolineato come "l'evidente sproporzione (in tesi) e l'eventuale mala fede" - d'altro canto non circostanziata neppure di fronte a questa Corte - "non sono in grado di provocare la nullità del contratto". Ric. 2020 n. 20183 sez. M2 - ud. 30-09-2021 -2- Le spese liquidate in dispositivo seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente che liquida in euro 2.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 30 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]