Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14596/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA(dato avviso—a-Flè- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t'Y [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che AIELLO Santo ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte d'Appello di Catania, previo accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. con rinuncia agli ulteriori motivi d'appello diversi da quelli attinenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla libertà vigilata, ha ridotto la pena inflittagli con la sentenza di primo grado del Tribunale di Catania del 28.4.2023, revocando altresì la misura di sicurezza della libertà vigilata; Evidenziato che, con il predetto ricorso, si deduce la violazione della legge penale con riguardo alla qualificazione giuridica della condotta contestata all'imputato; Considerato che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., che sia volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 4/7/2019, Rv. 277196 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA(dato avviso—a-Flè- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t'Y [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che AIELLO Santo ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte d'Appello di Catania, previo accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. con rinuncia agli ulteriori motivi d'appello diversi da quelli attinenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla libertà vigilata, ha ridotto la pena inflittagli con la sentenza di primo grado del Tribunale di Catania del 28.4.2023, revocando altresì la misura di sicurezza della libertà vigilata; Evidenziato che, con il predetto ricorso, si deduce la violazione della legge penale con riguardo alla qualificazione giuridica della condotta contestata all'imputato; Considerato che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., che sia volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 4/7/2019, Rv. 277196 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 14596/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris