CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 marzo 2026
Cassazione n. 14797/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
chiesto ilrigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con provvedimento emesso in data 6 marzo 2026 il [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Bari haconvalidato il trattenimento ‘primario’ di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 14 d.lgs.n.286 del 1998, in riferimento al provvedimento emesso dal Questore di Frosinone in data 28marzo 2026.Dal verbale di udienza emerge che la difesa come unico motivo di opposizione allaconvalida ha rappresentato la possibilità di impugnare il rifiuto del rinnovo del permesso disoggiorno.Secondo il [OSCURATO:PERSONA] di Pace, che richiama il provvedimento del Questore, iltrattenimento va convalidato. Si precisa, in particolare, che l’eccezione posta dalla difesanon determina la illegittimità del decreto di trattenimento.2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme dilegge –XXXXXXXXXXXXXXXXIl ricorso è affidato ad un’unica deduzione, consistente nella denunzia di meraapparenza di motivazione. Vi sarebbe, secondo la difesa, una mera espressione di risultato(si convalida) senza alcuna argomentazione autonoma.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.[OSCURATO:PERSONA] di Pace realizza, nel caso in esame, una motivazione per relationem,richiamando il provvedimento emesso dal Questore di Frosinone. Detto provvedimentoamministrativo illustra in modo compiuto le ragioni del trattenimento. Si tratta di una forma espressiva generalmente consentita, anche in riferimento allamateria qui in trattazione (v. Sez. 1, n. 25545 del 10/07/2025, non mass.), lì dove venganorispettati i parametri espressi nel noto arresto Sez. U, Primavera, del 2000, secondo cui lamotivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittimaquando: 1) - faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto delprocedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propriadel provvedimento di destinazione; 2) - fornisca la dimostrazione che il giudice ha presocognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e leabbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) - l'atto di riferimento, quando nonvenga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato oalmeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltàdi valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllodell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera,Rv. 216664 - 01).Nel caso in esame l’atto richiamato è noto al destinatario della convalida e contienetutte le informazioni che rendono legittimo il trattenimento del soggetto destinatario di undecreto di espulsione.E’ evidente, peraltro, che la modulazione dell’obbligo di motivazione, nel caso del rinvioall’atto presupposto, può risultare non soddisfacente lì dove il provvedimento richiamato nonoffra congrua spiegazione delle ragioni del trattenimento o lì dove vi sia una specificacontestazione difensiva introdotta dalla difesa e meritevole di apprezzamento, ma non èquesto il caso.Ciò perché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stato già nel 2021 emesso unprovvedimento di espulsione con assegnazione di un termine per la partenza volontaria, ilche ha determinato la constatazione di un inadempimento e del rischio di fuga.Si tratta di elementi di fatto che sostengono il provvedimento trattenimento e che ladifesa nemmeno contesta, attesa la non pertinenza della prospettazione espressa in sede diconvalida e la limitazione del ricorso alla pretesa assenza di motivazione. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.