CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 gennaio 2024
Cassazione n. 28167/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1824/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 6295/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Catania esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 22 novembre 2024, la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa, in data 16 gennaio 2024, che l'aveva ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 681 cod. pen. e condannato alla pena di giorni sei di arresto ed euro 100,00 di ammenda. A ragione della decisione ha posto la mancata osservanza del disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., applicabile ratione temporis all'impugnazione dell’imputato, nei riguardi del quale si era proceduto in assenza. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento per un unico motivo, con cui denuncia la violazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. Il ricorrente evidenzia che, dopo la declaratoria di assenza all'udienza del 7 marzo 2023, nel corso dell'udienza del 16 gennaio 2024, l'imputato, presente, rendeva l'esame. Il giudizio nei suoi riguardi doveva ritenersi svolto in presenza, com'è confermato da quanto si legge sull’intestazione della sentenza di primo grado, laddove si indica l'imputato come «libero presente». Tanto premesso, lamenta che l'art. 581 comma 1-quater cod. proc. pen., era stato erroneamente posto a fondamento della declaratoria d'inammissibilità dell'appello, potendosi applicare nel solo caso in cui si sia proceduto in assenza. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta in data 14 marzo 2025, ha prospettato l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato per le ragioni che si indicato di seguito. 2.Non è superfluo premettere che – dall’esame degli atti, consentito al Collegio, attesa CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28167/2025 Roma, lì, 31/07/2025 la natura processuale del vizio dedotto – la situazione fattuale è esattamente quella indicata nel ricorso: l’imputato, assente all'udienza del 7 marzo 2023, è comparso nella successiva udienza del 16 gennaio 2024, per rendere l’esame. Com’è noto, l'art. 420-bis cod. proc. pen. contempla, al comma 6, l'ipotesi della comparizione dell'imputato dichiarato assente, nel qual caso la dichiarazione di assenza è revocata. Anche in assenza di una revoca formale, la successiva presenza dell’imputato in udienza e, di più, l’ammissione del suo esame e l’espletamento di tale incombente, determinano quale conseguenza che il giudizio nei suoi riguardi debba ritenersi svolto in presenza, com'è peraltro confermato da quanto si legge sull’intestazione della sentenza di primo grado, laddove si indica correttamente che l'imputato è «libero presente». Dunque, la motivazione fornita dalla Corte di appello a ragione della declaratoria d’inammissibilità – ovverosia la mancata osservanza del disposto di cui all'art. 581 comma 1- quater cod. proc. pen., ritenuto applicabile ratione temporis all'impugnazione di imputato – è errata perché non si versa nell’ipotesi di imputato nei riguardi del quale si era proceduto in assenza. 3.E, tuttavia, sia la Corte di appello nella motivazione del provvedimento, sia lo stesso il ricorrente, hanno altresì introdotto il tema del rispetto da parte dell’imputato, nel momento della proposizione dell’appello, dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. nella sua formulazione ante legge n. 114 del 2024. [OSCURATO:PERSONA]. U n. 13808, del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], «La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024» e «La previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione». In motivazione, le Sezioni unite citate hanno chiarito che per l'imputato presente, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. non è necessario che la dichiarazione o elezione di domicilio sia "nuova", ossia formata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, perché la ratio è quella di avere impugnazioni proposte da imputati consapevoli che per il presente può essere soddisfatta semplicemente attraverso il deposito o l'allegazione di una elezione di domicilio antecedente alla sentenza che si vuole impugnare, purché «idonea e chiaramente indicata» e, ancora, «a condizione che il richiamo sia chiaro, specifico, inequivoco e permetta, senza difficoltà o necessità di indagini, di individuarla con immediatezza nel fascicolo, sì da consentire una rapida e certa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello e da assicurare la salvaguardia delle esigenze di celerità e certezza sottese alla previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (in tale senso, tra le altre, Sez. 3, n. 34328 del 04/06/2024, C., n.m.)». Nel caso di specie nell’atto di appello di [OSCURATO:PERSONA] – come risulta dagli atti, il cui esame è consentito al Collegio per la già esplicitata natura di error in procedendo del vizio che viene in rilievo – non v’è alcun richiamo espresso e specifico all’esistenza di una elezione di domicilio antecedente alla sentenza che si è impugnata. Alla stregua del principio espresso da Sez. U [OSCURATO:PERSONA], dunque, l'appello era, in effetti, inammissibile, sebbene per ragioni diverse da quelle indicate dalla Corte di appello e, segnatamente, per il mancato ossequio al disposto di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Sicché è in tali termini che il Collegio corregge la motivazione posta dalla Corte territoriale a ragione della declaratoria d’inammissibilità, con conseguente rigetto del ricorso. 4.Consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 23/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]