CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14322/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2024 del TRIBUNALE di PIACENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e travisamento della prova in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 322 cod. pen. è teso ad accreditare una lettura riduttiva ed alternativa delle risultanze processuali che il Tribunale ha dimostrato di aver adeguatamente apprezzato, con pertinenti riferimenti ai dati probatori ed a giurisprudenza di legittimità (pagg. da 3 a 9 della sentenza impugnata); ritenuto che il terzo motivo di ricorso con cui si censura l'omesso riconoscimento della attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. è riproduttivo di censura adeguatamente confutata dal Tribunale che ha osservato come (anche sulla base della testimonianza della assistente sociale) le banconote, non esattamente quantificate, fossero plurime e pertanto il valore non esiguo e, nel suo complesso, il fatto non di particolare tenuità; rilevato che il quarto motivo con cui si censura la sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto è generico in quanto privo di effettiva censura e senza confronto con la motivazione della sentenza sul punto; ritenuto che analogo limite incontra il quinto motivo con cui si censura la motivazione in ordine alla modalità del calcolo della pena effettuato dal Tribunale che ha, con pertinente riferimento ai criteri di cui all'art. 132 e 133 cod. pen., con precisione enunciato, partendo dal minimo edittale (minimo della pena dell'art. 318 cod. pen. ridotta di un terzo) di due anni di reclusione, a cui ha, progressivamente applicato la riduzione di un terzo per ognuna delle due attenuanti riconosciute (62, primo comma, n. 1 e 62-bis cod. pen.), ritenute prevalenti rispetto alla contestata recidiva, pervenendo, in tal modo, alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione, pena poi sostituita; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d