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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 21511/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 23398-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati unitamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] F,SPOSITO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - Br, contro [OSCURATO:PERSONA]Y,i ( BANDAVALLI1CARLO; - intimato - avverso la sentenza n. 365/2020 del TRIBUNALE di MILANO, )_ /) depositata il udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. delle donazioni di data 18 maggio 2015, fatte dalla prima in favore del secondo, della quota pari a nominali Euro 2.400,00, corrispondente al 24% del capitale sociale di MOCO s.r.I., e della quota pari a nominali Euro 2.000,00, corrispondente al 20% del capitale sociale della società CASA.LU. s.r.I..

Il giudice adito rigettò la domanda.

Avverso detta sentenza propose appello il Bondavalli.

Con sentenza di data 15 gennaio 2020 il Tribunale di Milano accolse l'appello, dichiarando inefficaci le due donazioni.

Premise il Tribunale, in relazione al credito allegato, che la condanna al pagamento delle spese processuali emergeva sia in sede cautelare nel 2014, alcuni mesi prima della donazione, sia nella sentenza di merito n. 10211/2011 del Tribunale di Milano.

Osservò quindi che se era vero che nel caso di atto anteriore al sorgere del credito si doveva provare la dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni del creditore, era anche vero che il rischio di soccombenza nel giudizio poteva essere valutato, sicché non era inimmaginabile la prevedibilità del credito del Bondavelli, a parte la circostanza che vi era comunque la soccombenza del 2014.

Aggiunse che la Talarico, attraverso il consiglio legale del figlio [OSCURATO:PERSONA], donatario e suo difensore di fiducia, aveva tutte le conoscenze circa i rischi che correva il suo patrimonio e che soprattutto doveva ritenersi che il figlio avesse potuto orientare la madre al fine di sottrarla al trend parzialmente negativo (in misura rilevante rispetto al numero di domande svolte) che la controversia, pendente dal 2013, Ric. 2020 n. 23398 sez.

M3 - ud. 14-06-2022 -2- aveva assunto, sicché in base all'id quod plerumque accidit era comprensibile che entrambi avessero scientemente sottratto il patrimonio materno alle possibili aggressioni dei creditori.

Osservò in conclusione sul punto che l'elemento soggettivo era integrato dalla volontà di sottrarre la garanzia ai crediti che sarebbero insorti all'esito della soccombenza parziale nel giudizio.

Aggiunse poi, quanto al requisito oggettivo, premessa la sufficienza della semplice maggiore difficoltà di esazione del credito e della mera variazione qualitativa del patrimonio con il pericolo di eventuale infruttuosità dell'azione esecutiva, che erano venuti meno nel patrimonio della Talarico i titoli rappresentativi di aziende non fallite, né risultava provata dai convenuti la sussistenza di altri elementi di valore paritetico o similare, o comunque di un qualche valore economico residuo nel patrimonio della debitrice.

Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi.

Il relatore ha ravvisato un'ipotesi d'inammissibilità del ricorso.

Il Presidente ha fissato l'adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

E' stata presentata memoria.

Considerato che: con il primo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che non vi è traccia della condanna dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza n. 10211/2016 e che l'esigua somma di Euro 3.443,40 è stata saldata in unica soluzione a mezzo bonifico bancario di data 22 gennaio 2020, sicché insussistente è l'eventus damni.

Aggiunge che le quote societarie hanno valore pari a zero e che la Talarico dispone anche di altri beni, quale l'abitazione rurale in [OSCURATO:PERSONA] (CZ), indicata nella visura Cerved sub 7) del Ric. 2020 n. 23398 sez.

M3 - ud. 14-06-2022 -3- fascicolo attoreo di primo grado, sufficiente a garantire il credito pari ad Euro 3.443,40.

Il motivo è inammissibile.

La denuncia di vizio motivazionale non risulta formulata in modo rituale mediante la rigorosa indicazione ai sensi dell'art. 366 comma 1 n. 6 cod. proc. civ. con riferimento alle circostanze indicate della sede di ingresso nel giudizio di merito, del dato della loro risultanza documentale e del dato relativo al quando le predette circostanze siano state oggetto di discussione processuale tra le parti (Cass. Sez.

U. n. 8053 del 2014).

Con riferimento all'abitazione rurale il dato dell'ingresso nel processo è stato indicato, unitamente al documento, ma solo per il primo grado, non avendosi notizia se il documento sia stato presente anche in appello, e comunque non risulta indicato se e quando la circostanza abbia costituito oggetto di controversia fra le parti.

Ad ogni buon conto la circostanza dell'abitazione rurale risulta anche priva di decisività in quanto, a fronte della valutazione del giudice del merito di assenza di prova di valori economici equivalenti a quelli sottoposti all'azione ai sensi dell'art. 2901, non vi è specifica indicazione dell'eventuale valore del bene in discorso.

Priva di decisività è inoltre la circostanza che il donatario non sia stato condannato alla rifusione delle spese processuali, non costituendo ovviamente egli la parte debitrice.

Infine successiva alla sentenza è la circostanza del pagamento del debito, che dunque non può rilevare come fatto pretermesso dal giudicante.

In ogni caso va rammentato che la sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione ove risulti la successiva estinzione dell'obbligazione, da far valere anche eventualmente con il rimedio dell'opposizione al precetto.

Ric. 2020 n. 23398 sez.

M3 - ud. 14-06-2022 -4- Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che i motivi di appello non sono conformi al disposto dell'art. 342 cod. proc. civ. e che nel caso di atto di disposizione anteriore al sorgere del diritto deve aversi riguardo anche alla conoscenza da parte del terzo acquirente della dolosa preordinazione del debitore.

Aggiunge che il lungo lasso di tempo trascorso fra gli atti di disposizione e la nascita del credito con la sentenza n. 10211/2016 esclude la volontà di arrecare pregiudizio al creditore e che inoltre, essendo nella causa la Talarico l'attrice, era singolare che una parte agisse in giudizio con la consapevolezza che tale iniziativa giudiziaria potesse far sorgere un credito per rifusione delle spese legali in favore di una delle controparti.

Osserva ancora che l'attore parzialmente vittorioso non può essere condannato alle spese e che la Talarico era in assoluta buona fede al momento delle donazioni, mentre alcun significato può avere il rapporto parentale stante l'assenza di una norma che vieti ad un avvocato di assumere la difesa di un proprio familiare.

Aggiunge infine che vi è violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. non avendo il Bondavalli contestato i fatti esposti dalla difesa di controparte.

Il motivo è inammissibile.

La censura si articola in più sub- motivi, alcuni dei quali sono inammissibili per mancata indicazione della norma di diritto su cui essi si fondano, in inottemperanza al precetto di cui all'art. 366 comma 1 n. 4 cod. proc. civ..

La censura per violazione dell'art. 342 è inammissibile per mancata specifica indicazione, in violazione dell'art. 366 comma 1, n. 6 cod. proc. civ., del contenuto del motivo di appello tale da renderlo privo del requisito di Ric. 2020 n. 23398 sez.

M3 - ud. 14-06-2022 -5- specificità, né al collegio è consentito accedere al fascicolo del processo, pur in presenza di denuncia di violazione di norma processuale, in presenza del mancato assolvimento dell'onere indicato.

Per le stesse ragioni è inammissibile la censura per violazione dell'art. 115, a fronte della mancata specifica indicazione del contenuto degli atti difensivi che avrebbero integrato una condotta processuale di non contestazione.

Irrilevante è poi lo stato soggettivo del terzo trattandosi di atto a titolo gratuito.

Quanto al resto delle censure non è possibile cogliere quale sia la norma di diritto di cui si denuncia la violazione e comunque si tratta di censure tutte afferenti a circostanze di fatto o diversamente valutate dal giudice del merito o comunque non accertate nel grado di merito, sicché lo scrutinio in sede di legittimità è precluso.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione, in mancanza della partecipazione della parte intimata.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a Ric. 2020 n. 23398 sez.

M3 - ud. 14-06-2022 -6- titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23398-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati unitamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] F,SPOSITO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - Br, contro [OSCURATO:PERSONA]Y,i ( BANDAVALLI1CARLO; - intimato - avverso la sentenza n. 365/2020 del TRIBUNALE di MILANO, )_ /) depositata il udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. delle donazioni di data 18 maggio 2015, fatte dalla prima in favore del secondo, della quota pari a nominali Euro 2.400,00, corrispondente al 24% del capitale sociale di MOCO s.r.I., e della quota pari a nominali Euro 2.000,00, corrispondente al 20% del capitale sociale della società CASA.LU. s.r.I.. Il giudice adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello il Bondavalli. Con sentenza di data 15 gennaio 2020 il Tribunale di Milano accolse l'appello, dichiarando inefficaci le due donazioni. Premise il Tribunale, in relazione al credito allegato, che la condanna al pagamento delle spese processuali emergeva sia in sede cautelare nel 2014, alcuni mesi prima della donazione, sia nella sentenza di merito n. 10211/2011 del Tribunale di Milano. Osservò quindi che se era vero che nel caso di atto anteriore al sorgere del credito si doveva provare la dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni del creditore, era anche vero che il rischio di soccombenza nel giudizio poteva essere valutato, sicché non era inimmaginabile la prevedibilità del credito del Bondavelli, a parte la circostanza che vi era comunque la soccombenza del 2014. Aggiunse che la Talarico, attraverso il consiglio legale del figlio [OSCURATO:PERSONA], donatario e suo difensore di fiducia, aveva tutte le conoscenze circa i rischi che correva il suo patrimonio e che soprattutto doveva ritenersi che il figlio avesse potuto orientare la madre al fine di sottrarla al trend parzialmente negativo (in misura rilevante rispetto al numero di domande svolte) che la controversia, pendente dal 2013, Ric. 2020 n. 23398 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -2- aveva assunto, sicché in base all'id quod plerumque accidit era comprensibile che entrambi avessero scientemente sottratto il patrimonio materno alle possibili aggressioni dei creditori. Osservò in conclusione sul punto che l'elemento soggettivo era integrato dalla volontà di sottrarre la garanzia ai crediti che sarebbero insorti all'esito della soccombenza parziale nel giudizio. Aggiunse poi, quanto al requisito oggettivo, premessa la sufficienza della semplice maggiore difficoltà di esazione del credito e della mera variazione qualitativa del patrimonio con il pericolo di eventuale infruttuosità dell'azione esecutiva, che erano venuti meno nel patrimonio della Talarico i titoli rappresentativi di aziende non fallite, né risultava provata dai convenuti la sussistenza di altri elementi di valore paritetico o similare, o comunque di un qualche valore economico residuo nel patrimonio della debitrice. Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. Il relatore ha ravvisato un'ipotesi d'inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l'adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E' stata presentata memoria. Considerato che: con il primo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che non vi è traccia della condanna dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza n. 10211/2016 e che l'esigua somma di Euro 3.443,40 è stata saldata in unica soluzione a mezzo bonifico bancario di data 22 gennaio 2020, sicché insussistente è l'eventus damni. Aggiunge che le quote societarie hanno valore pari a zero e che la Talarico dispone anche di altri beni, quale l'abitazione rurale in [OSCURATO:PERSONA] (CZ), indicata nella visura Cerved sub 7) del Ric. 2020 n. 23398 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -3- fascicolo attoreo di primo grado, sufficiente a garantire il credito pari ad Euro 3.443,40. Il motivo è inammissibile. La denuncia di vizio motivazionale non risulta formulata in modo rituale mediante la rigorosa indicazione ai sensi dell'art. 366 comma 1 n. 6 cod. proc. civ. con riferimento alle circostanze indicate della sede di ingresso nel giudizio di merito, del dato della loro risultanza documentale e del dato relativo al quando le predette circostanze siano state oggetto di discussione processuale tra le parti (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014). Con riferimento all'abitazione rurale il dato dell'ingresso nel processo è stato indicato, unitamente al documento, ma solo per il primo grado, non avendosi notizia se il documento sia stato presente anche in appello, e comunque non risulta indicato se e quando la circostanza abbia costituito oggetto di controversia fra le parti. Ad ogni buon conto la circostanza dell'abitazione rurale risulta anche priva di decisività in quanto, a fronte della valutazione del giudice del merito di assenza di prova di valori economici equivalenti a quelli sottoposti all'azione ai sensi dell'art. 2901, non vi è specifica indicazione dell'eventuale valore del bene in discorso. Priva di decisività è inoltre la circostanza che il donatario non sia stato condannato alla rifusione delle spese processuali, non costituendo ovviamente egli la parte debitrice. Infine successiva alla sentenza è la circostanza del pagamento del debito, che dunque non può rilevare come fatto pretermesso dal giudicante. In ogni caso va rammentato che la sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione ove risulti la successiva estinzione dell'obbligazione, da far valere anche eventualmente con il rimedio dell'opposizione al precetto. Ric. 2020 n. 23398 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -4- Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che i motivi di appello non sono conformi al disposto dell'art. 342 cod. proc. civ. e che nel caso di atto di disposizione anteriore al sorgere del diritto deve aversi riguardo anche alla conoscenza da parte del terzo acquirente della dolosa preordinazione del debitore. Aggiunge che il lungo lasso di tempo trascorso fra gli atti di disposizione e la nascita del credito con la sentenza n. 10211/2016 esclude la volontà di arrecare pregiudizio al creditore e che inoltre, essendo nella causa la Talarico l'attrice, era singolare che una parte agisse in giudizio con la consapevolezza che tale iniziativa giudiziaria potesse far sorgere un credito per rifusione delle spese legali in favore di una delle controparti. Osserva ancora che l'attore parzialmente vittorioso non può essere condannato alle spese e che la Talarico era in assoluta buona fede al momento delle donazioni, mentre alcun significato può avere il rapporto parentale stante l'assenza di una norma che vieti ad un avvocato di assumere la difesa di un proprio familiare. Aggiunge infine che vi è violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. non avendo il Bondavalli contestato i fatti esposti dalla difesa di controparte. Il motivo è inammissibile. La censura si articola in più sub- motivi, alcuni dei quali sono inammissibili per mancata indicazione della norma di diritto su cui essi si fondano, in inottemperanza al precetto di cui all'art. 366 comma 1 n. 4 cod. proc. civ.. La censura per violazione dell'art. 342 è inammissibile per mancata specifica indicazione, in violazione dell'art. 366 comma 1, n. 6 cod. proc. civ., del contenuto del motivo di appello tale da renderlo privo del requisito di Ric. 2020 n. 23398 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -5- specificità, né al collegio è consentito accedere al fascicolo del processo, pur in presenza di denuncia di violazione di norma processuale, in presenza del mancato assolvimento dell'onere indicato. Per le stesse ragioni è inammissibile la censura per violazione dell'art. 115, a fronte della mancata specifica indicazione del contenuto degli atti difensivi che avrebbero integrato una condotta processuale di non contestazione. Irrilevante è poi lo stato soggettivo del terzo trattandosi di atto a titolo gratuito. Quanto al resto delle censure non è possibile cogliere quale sia la norma di diritto di cui si denuncia la violazione e comunque si tratta di censure tutte afferenti a circostanze di fatto o diversamente valutate dal giudice del merito o comunque non accertate nel grado di merito, sicché lo scrutinio in sede di legittimità è precluso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, in mancanza della partecipazione della parte intimata. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a Ric. 2020 n. 23398 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -6- titolo
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