CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 00098/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25204/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2472/2023 depositata il 22/06/2023, RG 41/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri ricorrenti in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa tra le parti dalla Corte d’Appello di Napoli, che ha accolto l’appello del Comune di Napoli e ha rigettato la domanda introduttiva del giudizio. 2. I ricorrenti avevano agito dinanzi al Tribunale di Napoli esponendo: a) che ilComune di Napoli , con atto del 4 dicembre 2009 , aveva deliberato l'affidamento della selezione e formazione di n. 534 unità di personale da assumere per l'attuazione del piano del fabbisogno triennale 2009/2011 allaCommissione [OSCURATO:PERSONA]; b) che, pertanto, nel mese di dicembre 2009 pubblicava apposito Bando per la selezione delle 534 unità di personale di ruolo con diversi profili professionali delle categorie C e D, attraverso concorsi corso pubblici per titoli ed esami, con fasi formativeobbligatorie; c) che la procedura concorsuale era stata articolata in 5 fasi: 1) una fase preselettiva; 2) una fase selettiva scritta avente ad oggetto la verifica delle conoscenze in materia principalmente di diritto, di tecnologie informatiche e di comunicazione e della conoscenza di una delle lingue dell'Unione europea; 3) una fase selettiva orale alla quale sarebbero stati ammessi coloro i quali avessero superato le tre prove di cui alla precedente fase scritta; 4) una fase formativa obbligatoria da attuare nell'arcodei sei mesi di assunzione in prova mediante un contratto di lavoro part-time; 5) una fase valutativa finale consistente in un colloquio di verifica delle attività formative e lavorative svolte; d) che, al termine delle attività formative, i candidati che avevano frequentato regolarmente il periodo di formazione, avevano dovuto sostenere un colloquio orale per l'idoneità alla definitiva assunzione; e) che, successivamente, con Delibera n. 825/2013, la [OSCURATO:PERSONA] aveva determinato il nuovo f abbisogno di p ersonale per il periodo 2013/2015 ed aveva provveduto ad un primoscorrimento delle GraduatorieRipam, assumendo, dopo il periodo di formazione obbligatoria e della positiva valutazione finale, nel mese di dicembre 2013 tra gli idonei anche ulteriori funzionari cat.D3; f) che, con Delibera n. 214/2019 la [OSCURATO:PERSONA] aveva rideterminato il fabbisogno del personale 2019/2021 e la nuova dotazione organica provvedendo, tra agosto e settembre 2019, ad assumere tutti gli idonei delle graduatorieRipam, salvo verifica del mantenimento dell'idoneità all'assunzione e previa fase formativa obbligatoria e valutazione finale, completando così la procedura concorsuale con le ultime due fasi; g) che tra gli assunti per effetto di tali nuove assunzioni deliberate nel 2019 vi erano i ricorrenti, i quali avevano partecipato nel 2010 al concorso- corso per i profili relativi alla qualifica di funzionario, categoria giuridica D3, posizione economica D3, collocandosi in tale graduatoria, al termine delle prime tre fasi selettive, come idonei, ma non vincitori; h) che, tuttavia, con la D.G.C. 214/2019, sulla scorta dell'art. 12 del CCNL del comparto [OSCURATO:PERSONA] - Periodo 2016 - 2018 e richiamando il Parere ARAN CFL39, ilComune di Napoli aveva disposto l'assunzione degli idonei della graduatoria relativa alla selezione D3, anziché con la qualifica di funzionario, categoria giuridica D3 posizione economica D3, per la quale avevano partecipato al concorso-corso, con quella di [OSCURATO:PERSONA], categoria giuridica D1 posizione economica D1; i) che, effettivamente, allorché era stato rinnovato il CCNL di [OSCURATO:PERSONA], all'art. 12 “Conferma del sistema di Classificazione” - era stato previsto per le 4 categorie A, B, C e D un unico accesso corrispondente alla posizione economica iniziale di ciascuna categoria e, quindi, in riferimento alla categoria D, quella D1; l) che, tuttavia, nella fattispecie in oggetto non poteva revocarsi in dubbio che la procedura concorsuale che aveva determinato l'assunzione dei ricorrenti fosse ancora in corso alla data di entrata in vigore del CCNL di comparto 2016-2018 dal momento che solo tre delle cinque fasi previste dal progettoRipam erano state espletate, mentre le ultime due - formazione obbligatoria e verifica finale -dovevano ancora essere portate a termine e, pertanto, doveva ritenersi illegittimo l'inquadramento dei ricorrenti nella categoria D1. Tanto esposto, chiedevano al giudice adito di: a) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nella categoria D, posizione economica D3, profilo professionale ‘funzionario', dalla data delle rispettive assunzioni indicata in ricorso e, per l'effetto, disporre il conseguente inquadramento, assumendo le necessarie determinazioni; b) condannare l'Amministrazione comunale di Napoli a corrispondere a ciascun ricorrente il trattamento normativo ed economico spettante in relazione all'inquadramento suindicato con la dovuta decorrenza (anche sotto il profilo previdenziale), oltre interessi e rivalutazione: il tutto da liquidarsi -insieme agli altri danni procurati ai ricorrenti. 3. Il Tribunale di Napoli accoglievala domanda. 4. La Corte d’Appello a fondamento dell’accoglimento dell’impugnazione del Comune ha affermato che la “procedura concorsuale” di cui al bando del 2009 non poteva dirsi ancora in itinere all'epoca di entrata in vigore del CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2016/2018 del 21 maggio 2018, risultando a quella data già approvata la graduatoria dei vincitori e terminata la procedura concorsuale ed avendo ilComune, solo successivamente all'adozione dellalegge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 30.12.2018 , approvato con delibera di Giunta comunale n. 214/2019 del 13 maggio 2019 il “[OSCURATO:PERSONA] del Fabbisogno del [OSCURATO:PERSONA] della dotazione organica” e disposto di procedere a nuove assunzioni, scegliendo di farlo senza bandire un nuovo concorso ma mediantescorrimento della graduatoria degli idonei. 5. I ricorrenti hanno proposto due motivi di ricorso, assistiti da memoria. 6. Il Comune resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, n. 3 , c . p . c . , per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro – v iolazione dell’art. 12 , co mma 9 , del CCNL Funzioni locali del biennio 2016/2018 sottoscritto in data 21.5.2018, per aver erroneamente la Corte territoriale ritenuto che la fase concorsuale fosse completamente esaurita al momento dello scorrimento della graduatoria e dell’immissione in ruolo dei ricorrenti. Écensurata la statuizione che ha posto lo scorrimento delle graduatorie al di fuori della procedura concorsuale in ragione della giurisprudenza di legittimità e degli artt. 2 e 9 del bando di concorso. I ricorrenti contestano l’interpretazione del bando effettuato dal giudice di appello, che avrebbeattribuito le fasi concorsuali al periodo di prova. Ad avviso degli stessi, il rapporto di lavoro si sarebbe instaurato con il Comune in un primo tempo part time per lo svolgimento al di fuori del rapporto di lavoro delle attività formative del concorso, come si rilevava dal contratto di lavoro, in particolare art. 3 riprodotto in ricorso. Di talchédoveva trovare applicazione l’art.12, comma 9, del CCNL sopra indicato, secondo cui se: “alla data di entrata in vigore del presente CCNL siano tuttora in corso procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei profili professionali con accesso nella posizione economica D3, secondo il previgente sistema di classificazione, il primo inquadramento avviene nei suddetti profili della categoria D”. 2. Secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro – f alsa applicazione dell’art. 1, comma 362 , della legge 145del 2018. Assumono i ricorrenti che la Corte d’Appello ha richiamato la disposizione dirigenziale n. 144/2019 asseritamente in atti, ma che non era stata richiamata né prodotta da nessuna delle parti in causa. Nel giudizio, invece, veniva prodotta la delibera 214 del 2019, dove si faceva riferimento alla persistenza dei concorsi banditi per procedere allo scorrimento della graduatoria 3. I motivi devono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati. 3.1. Nella ordinanza di questa Corte, a Sezioni Unite, n. 22746/2021,si è già affermato che la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo ‘scorrimento’ della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale. Ma è l’esame del bando di concorso che evidenzia, nella specie, la correttezza della decisone della Corte territoriale. Il bando di concorso in esame all’art. 2 stabiliva che “i concorsi corso saranno espletati in base alla procedura di seguito indicata che si articola nelle seguenti 5 (cinque) fasi: a) una fase preselettiva…b) una fase selettiva scritta…c) una fase selettiva orale…d) una fase formativa obbligatoria…e) unafase valutativa finale…”. Assumono peculiare rilievo le indicazioni contenute nella lettera d) ed La lettera d) prevedeva: “ d) una fase formativa obbligatoria. I primi classificati nell'ambito della graduatoria di ciascun Concorso-corso di cui alla precedente lettera c), in numero pari ai posti messi a concorso, verranno nominati vincitori, assegnati al Comune di Napoli e, in costanza di rapporto di lavoro, dovranno partecipare ad una attività formativa obbligatoria della durata complessiva di 700 ore tra attività frontali d’aula, stage, formazione sul lavoro, attività di verifica dell’apprendimento e studio assistito e/o individuale, che si svilupperà nell’arco dei sei mesi di assunzione in prova mediante contratto di lavoro part-time”. La lettera e), a sua volta , stabiliva : “e) una fase valutativa finale. Al termine delle attività formative i partecipanti saranno sottoposti, da parte della Commissione d’esame, integrata da un docente del corso e da un dirigente del Comune di Napoli nominati su proposta del Formez dalla Commissione interministeriale, ad una valutazione finale consistente in un colloquio di verifica delle attività formative e lavorative svolte; l’esito di tale valutazione, che terrà conto delle valutazioni effettuate in itinere mediante prove scritte e colloqui dal corpo docente e dal Formez, verrà comunicato all’amministrazione”. Dunque, come ha affermato la Corte d’Appello, dopo la fase selettiva orale venivano nominati i vincitori in ragione della collocazione nella graduatoria stilata dopo la fase c), venendo così definita la fase concorsuale, e dunque l’ulteriore scorrimento della graduatoria si pone al di fuori del concorso. Va anche considerato che, a prescindere dal documento disposizione dirigenziale n. 144 del 2019, di cui si assume la mancata produzione in giudizio, è la legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 362, ora abrogato, che prevedeva, per quanto qui rileva: “Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati: a) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 (in cui rientra la fattispecie in esame) è prorogata al 30 settembre 2019 ed esse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente; 2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità”. Tale disciplina legislativa conferma la chiusura della fase concorsuale con la redazione delle graduatorie di cui al bando Ripam , e la previsione solo di un aggiornamento formativo e di una verifica della persistenza della idoneità già accertata nel suddetto concorsocorso. Pertanto, la Corte d’Appello ha statuito correttamente che ilComune di Napoli aveva disposto l'assunzione degli idonei della graduatoria relativa alla selezione D3, anziché con la qualifica di Funzionario, categoria giuridica D3 posizione economica D3, per la quale avevano partecipato al concorso-corso, con quella di [OSCURATO:PERSONA], categoria giuridica D1 posizione economica D1. Ed infatti, il CCNLdel Comparto funzioni Locali periodo 2016 - 2018, all’ art. 12, ha previsto che al personale assunto viene attribuito il trattamento tabellare corrispondente alla posizione economica iniziale prevista per la categoria cui il profilo di assunzione è ascritto, atteso che non poteva trovare applicazione la deroga, semprecontenuta nell’art. 12, secondo cui: “Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente CCNL siano tuttora in corso procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei profili professionali con accesso nella posizione economica D3, secondo il previgente sistema di classificazione, il primo inquadramento avviene nei suddetti profili della categoria D. Successivamente, si applica quanto previsto dal comma 5”. Argomenti a favore della tesi dei ricorrenti non si rinvengononeppure nel contenuto del contratto di lavoro, che prevede attività formative come già previsto dal bando, una voltaconclusa la procedura concorsuale, nonché l’ordinario periodo di prova. 4. Il ricorso va rigettato. 5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, euro 200,00 per esborsi, e accessori di legge Dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’ar