CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20488/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 16 settembre 2020 il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava il reclamo proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Tolmezzo, che in data 5 marzo 2020 aveva rigettato il reclamo presentato dallo stesso Attanasio per contestare la decisione del consiglio di disciplina dell'istituto penitenziario ove era ristretto, che gli aveva inflitto la sanzione disciplinare dell'isolamento durante la permanenza all'aperto per sette giorni, in quanto ritenuto responsabile dell'infrazione prevista dall'art. 77, comma 1, punto 16), del d.P.R. n. 230 del 2000 per avere ricevuto da altro detenuto un pacchetto, contenente una fetta di torta, in contrasto col divieto di scambio di oggetti tra detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., anche se appartenenti al medesimo gruppo di socialità. 2.Avverso la predetta ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per chiederne l'annullamento per violazione ed erronea applicazione degli artt. 38, commi 1 e 2, 81, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000. Secondo la difesa, è evidente la violazione dell'art. 38, comma 1, ord. pen. perché, sia il ricorrente che il compagno di detenzione Basco sono titolari di ordinanze che consentono lo scambio di cibi, circostanza pacifica perché non contestata dalla Direzione della casa circondariale di Cuneo e ciò a prescindere dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 97 del 2020, che non ha stabilito limiti alla facoltà di scambio di oggetti, per cui la decisione di sanzionare tale comportamento contrasta col principio di tassatività. Inoltre, non è stato rispettato l'orario fissato per la comparizione dinanzi al Consiglio di disciplina, la cui udienza era iniziata con uno scarto di un'ora e quaranta minuti e difetta la motivazione per l'irrogazione della sanzione. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Considerato in diritto Il ricorso, che investe i profili formali del procedimento disciplinare svoltosi a carico del ricorrente e quelli motivazionali dell'ordinanza che l'ha definito, è parzialmente fondato e merita dunque accoglimento nei limiti in seguito specificati. 1.In primo luogo non ha fondamento la censura che assume essere stato violato il diritto di difesa dell'incolpato a ragione del ritardato inizio dell'udienza del Comitato di disciplina, poiché, come già argomentato nell'ordinanza impugnata, non vi è prova che il breve differimento abbia pregiudicato la possibilità per il ricorrente di prendervi parte e di svolgere le proprie difese. I 2. Quanto alla configurabilità dell'illecito disciplinare per il quale egli ha riportato sanzione, l'ordinanza impugnata ha ritenuto di ravvisare nella condotta addebitata, consistita nello scambio di un alimento con altro detenuto del medesimo gruppo di socialità, la violazione di ordini e disposizioni, dettate dalla Direzione dell'istituto penitenziario ed attinenti all'esercizio di tale facoltà, sicchè il comportamento accertato sarebbe un atto di aperta ribellione alle relative prescrizioni. 2.1 Osserva la Corte in primo luogo che l'ordinanza in esame non può essere censurata a ragione del fatto che tanto Attanasio, quanto l'altro detenuto, sarebbero già «titolari di ordinanze che consentono lo scambio di cibi», poiché, al di là dell'assoluta genericità dell'assunto -si ignorano quali siano tali pronunce e quale contenuto avessero- eventuali provvedimenti favorevoli sul tema non possono operare quale "licenza" che in via preventiva autorizzi il compimento di qualsiasi condotta aggrada al detenuto, che è tenuto ad esercitare eventuali facoltà riconosciute nei modi e nei tempi prescritti. 2.2 Piuttosto, al riguardo, sebbene sia indiscutibile che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 2020, anche i detenuti sottoposti al regime detentivo differenziato siano ammessi allo scambio di cibi con altri soggetti ristretti ed appartenenti al medesimo gruppo di socialità e per quanto debba riconoscersi che tale attività debba svolgersi nel rispetto delle modalità disciplinate dall'Amministrazione e non già a discrezione del singolo detenuto, tuttavia deve riscontrarsi l'insufficienza della motivazione del provvedimento in esame laddove ha ritenuto che la condotta tenuta da Attanasio fosse difforme dalle prescrizioni che avrebbe dovuto osservare quanto alle "modalità e nell'ambito degli orari previsti dalla Direzione" per avere agito "al di fuori delle specifiche occasioni di incontro individuate dall'Amministrazione" (pag. 3 ordinanza impugnata). 2.3 Ebbene, il giudizio sull'antigiuridicità della condotta, consistita nel lancio incontrollato di cibo da una camera di pernottamento ad altra, soffre della generica descrizione dei profili di illiceità e dell'omessa illustrazione del ritenuto contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, non specificate nel loro contenuto precettivo, dal momento che non consente di comprendere quali disposizioni siano state violate e la loro rilevanza disciplinare. Difetta, dunque, la puntuale illustrazione della rispondenza della condotta al tipo di illecito disciplinare contestato. La riscontrata carenza giustificativa impone l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianz