CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15363/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tero delle Imprese e del Made inItaly, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati edifesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;ricorrenticontroSIREMAR – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazionestraordinaria, in persona dei Commissari straordinari legali rappresen-tanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA], dall'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù diprocura speciale in atti;controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4241/2024, pub-blicata il 14/06/2024.Numero registro generale 15229/2024Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 15363/2026Data pubblicazione 20/05/2026Uudito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, AndreaPostiglione, il quale, nel richiamare la memoria depositata, non si èopposto al rinvio richiesto dalle parti;sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti, il quale si è riportato all'istanza de-positata, chiedendo il rinvio della causa a nuovo ruolo al fine di con-sentire il perfezionamento della transazione in corso di definizione;sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente, il quale si è associato allarichiesta di rinvio;letti gli atti del procedimento in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOIn data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la SIREMAR-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(di seguito, Siremar) e l'allora Ministero della [OSCURATO:PERSONA], l'alloraMinistero del Tesoro e l'allora Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] sot-toscrivevano la Convenzione rep. 5, stipulata ai sensi della l. n. 684 del1974, avente ad oggetto l'esercizio dei servizi di collegamento con leisole Eolie, Egadi, Pelagie, di Ustica e di Pantelleria.In virtù della suddetta Convenzione, e successive proroghe, l'o-dierna resistente svolgeva, pertanto, sino al 31/07/2012 (data nellaquale veniva ceduto il complesso aziendale della medesima società), isuddetti servizi di collegamento marittimo, per il trasporto di merci edi persone, tramite l'utilizzo di mezzi nautici aventi caratteristiche benindividuate e acquistati dalla società medesima, che ne avrebbe otte-nuto ristoro tramite idonee componenti della sovvenzione annuale.Ai sensi dell'art. 1 della Convenzione, la Società era obbligata asvolgere i servizi indicati nei c.d. “piani quinquennali” da presentare alMinistero della [OSCURATO:PERSONA] (successivamente: Ministero delle In-frastrutture e dei Trasporti) “non oltre il terzo trimestre dell'anno pre-cedente l'inizio del quinquennio” e contenenti la descrizione dell'“as-setto dei servizi da eseguire”, ovverosia delle linee da svolgere, della2 di 6Numero registro generale 15229/2024Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 15363/2026Data pubblicazione 20/05/2026frequenza di ogni singola linea, dei tipi di nave da adibire ad ogni sin-gola linea.Come corrispettivo per lo svolgimento del servizio, l'art. 3 dellaConvenzione obbligava le Amministrazioni a corrispondere alla Sire-mar, ogni anno, una “sovvenzione annua di equilibrio”, che veniva “de-terminata per ciascun anno, sulla base di una richiesta presentata dallaSocietà entro il mese di febbraio del medesimo anno, con decreto delMinistro della marina mercantile emanato di concerto con i Ministri deltesoro e delle partecipazioni statali […] secondo i criteri riportati neisuccessivi artt. 4 e 5”.Inoltre, la medesima Convenzione autorizzava le Amministrazioniad individuare eventuali modifiche dell'assetto dei servizi (art. 1,comma 4, della Convenzione).Tra le suddette modifiche, era compresa anche quella relativa allaimpossibilità di impiegare le navi e i beni strumentali sulle navi su cuiera stato programmato il relativo utilizzo o su altre rotte commerciali,con conseguente necessità di procedere alla loro “anticipata radia-zione”, da intendersi come esclusione dal servizio. In tal caso, era pre-vista una rigorosa procedura di regolazione delle perdite “derivanti allasocietà dalla eventuale vendita della nave”.Nel corso di vigenza della Convenzione, l'assetto dei “servizi daeseguire” della Siremar veniva modificato con Decreto Interministerialedel 9.03.2004, dal quale discendeva la necessità dell'utilizzo di unanave di tipo “Palladio” in sostituzione della nave “[OSCURATO:PERSONA]”.Le modifiche apportate a tale piano comportavano, in definitiva, laradiazione anticipata della nave [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] riceveva quindi dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. una of-ferta per l'acquisto della nave e stipulava con quest'ultima un Memo-randum of Agreement (contratto preliminare di compravendita), su-bordinando la stipulazione del contratto definitivo alla valutazione di3 di 6Numero registro generale 15229/2024Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 15363/2026Data pubblicazione 20/05/2026congruità del prezzo di vendita da parte del MIT (in conformità a quantoprevisto dall'art. 7 della Convenzione).In data 23/02/2006 la Siremar procedeva alla vendita della naveVittore Carpaccio.Con d.m. 17/09/2010 la Siremar veniva ammessa alla proceduradi amministrazione straordinaria di cui al d.l. n. 347 del 2003, conver-tito con modificazioni dalla legge n. 39 del 2004 e ss. mm.Con atto di citazione notificato il 13/02/2013 la Siremar convenivaavanti al Tribunale civile di Roma i Ministeri delle infrastrutture e deitrasporti, dello Sviluppo economico e dell'Economia e delle finanze, perottenere l'accertamento del dritto “alla regolazione … delle perdite su-bite” in conseguenza dell'anticipata radiazione della suddetta nave,quale disciplinato dall'art. 7 della Convenzione, “di importo complessivopari a € 546.988,85 oltre alle commissioni corrisposte ai broker … diimporto pari a € 56.500,00, nonché gli oneri finanziari nella misura …”di cui al medesimo art. 7. Conseguentemente la controparte chiedevache le Amministrazioni convenute fossero condannate in solido, “o chidi ragione tra essi”, al pagamento in proprio favore delle somme pre-dette, oltre interessi legali e maggior danno dalla messa in mora alsaldo.Costituitesi in giudizio, le predette Amministrazioni instavano perla reiezione dell'avversa domanda, eccependo il difetto di legittima-zione attiva della parte attrice, la carenza d'interesse ad agire e co-munque l'infondatezza della domanda, non risultando il credito pre-teso, certo, liquido ed esigibile a causa della mancata adozione del de-creto interministeriale necessario per completare l'iter procedimentaleprevisto dall'art. 7 della Convenzione ed essendo nel frattempo statoemanato il d.l. n. 125 del 2010 (conv. in l. n. 163 del 2010), che, all'art.1, comma 5-bis, aveva espressamente disposto la proroga della Con-venzione in oggetto relativamente alle sole “clausole necessarie allagestione del servizio pubblico per assicurare la continuità territoriale”,4 di 6Numero registro generale 15229/2024Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 15363/2026Data pubblicazione 20/05/2026con la conseguenza che l'art. 7 della Convenzione aveva perso effica-cia.Con sentenza n. 6040/2018, il Tribunale di Roma accoglieva inparte la domanda, condannando per l'effetto il solo Ministero delle in-frastrutture e dei trasporti al pagamento della somma di € 546.988,85oltre interessi legali e rivalutazione monetaria alle condizioni e nellamisura di cui in motivazione.Avverso tale sentenza proponevano appello i Ministeri e, con sen-tenza n. 4241/2024, la Corte d'Appello respingeva l'impugnazione.Avverso tale sentenza i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti,dell'Economia e delle Finanze e delle Imprese e del Made in Italy hannoproposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi di doglianza.[OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso.Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato la propria memoria, chiedendo il rigetto delricorso con la decisione ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c.I ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memorie difen-sive.In data 23/01/2026 la controricorrente ha depositato istanza, sot-toscritta anche dall'Avvocatura di Stato, di rinvio della causa a nuovoruolo al fine di consentire il perfezionamento di un accordo transattivogià delineato dalle parti, ribadita all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazioneall'art. 360 comma 1, n.4, c.p.c.Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione delle regole di ermeneutica contrattuale e, in particolaredegli artt. 1362 e ss c.c. con riferimento all'interpretazione dell'art. 75 di 6Numero registro generale 15229/2024Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 15363/2026Data pubblicazione 20/05/2026della Convenzione del 17/10/1991, nonché la violazione e/o falsa ap-plicazione dell'art. 1, comma 5-bis d.l. n. 125 del 2010, convertito conmodificazioni in l. n. 163 del 2010 e 19-ter, commi 6, 16, 21 e 23 d.l.n. 135 del 2009, convertito con modificazioni dalla l. n. 166 del 2009,anche con riferimento all'art. 12 disp. att. c.c., in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.2. Deve essere accolta la richiesta di rinvio della causa a nuovoruolo, depositata dalla controricorrente con istanza firmata anche dallaAvvocatura dello Stato il 23/01/2026, ribadita in udienza, avendo leparti dedotto l'esistenza di trattive avanzate per la definizione bonariadella vertenza. P.Q.MLa Corterinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 28/01/2026.Il PresidenteGuido Mercolino6 di 6