CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2025
Cassazione n. 23539/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di M. Criscenti; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul diniego di applicazione della circostanza di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen., che, per costante giurisprudenza, non è configurabile rispetto alla condotta di mero rientro nell'abitazione (cfr. Sez. 6, n. 4957 del 21/10/2014, dep. 2015, v. 262154); le censure difensive sono, altresì, manifestamente infondate in relazione al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione delle concrete modalità del fatto (l'imputato, in orario notturno si era allontanato dall'abitazione per circa due ore, incurante dell'attivazione del dispositivo di controllo applicatogli), circostanze ritenute incompatibili con un giudizio di particolare tenuità dell'offesa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2025 La Consigliera trice Il