CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36427/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], 18 ottobre 1998 avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 19 aprile 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, l'ordinanza descritta in epigrafe con la quale il Tribunale di Roma, in sede di riesame, ha dato conferma alla misura della —tc~a—cautelare) Q(.4.P4 eLt..e-fir( - cì ,24,í Iff-daTfiCbrià applicata al suddetto, gravemente indiziato di più fatti di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina nonchè di alcune condotte di estorsione realizzate, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], in danno di [OSCURATO:PERSONA], soggetto risultato anche tra i destinatari di talune delle cessioni sanzionate ex art 73 DPR n. 309 del 1990, per quanto già detto, parimenti poste a fondamento del titolo cautelare. 2. Si lamenta nel ricorso violazione del disposto di cui agli artt. 273, commi 1, 1-bis e comma 2, lettere c), a), nonché dell'art. 358 cod. proc. pen.; vizio di motivazione, carente e manifestamente illogica. 2.1. In relazione alla gravità indiziaria, si rimarca, relativamente alle condotte inerenti le cessioni di stupefacenti, che in tutte le occasioni in cui il ricorrente è stato fermato, è stato trovato esclusivamente in possesso di sostanza stupefacente senza alcun riscontro dei proventi incassati per l'attività di cessione, che pure il Tribunale ha ritenuto professionalmente svolta. Si sottolinea che la tesi accusatoria risulta fondata sulle dichiarazioni degli altri soggetti, fermati con il ricorrente e rinvenuti in possesso di analoga sostanza, che avrebbero indicato nel ricorrente il relativo cedente); ciò, tuttavia, senza mai dare rilievo alla diversa versione offerta dal [OSCURATO:PERSONA], che solo in sede di esecuzione della misura ha potuto evidenziare di essere un consumatore e di essersi recato a Tivoli, il 20 aprile del 2020, in compagnia del Laurenti, per acquistare la droga poi rinvenuta nella sua disponibilità. 2.2. Quanto alle contestate estorsioni realizzate in danno del Laurenti, il Tribunale non avrebbe operato una corretta lettura del materiale indiziario, trascurando di considerare che già dal tenore delle dichiarazioni del Laurenti emergeva che il ricorrente sarebbe rimasto estraneo ad ogni coinvolgimento successivo alla prima richiesta indebita veicolata nel maggio del 2020 e che tutti gli ulteriori momenti di esecuzione delle condotte contestate avevano visto unicamente protagonista la Cecili. Tale dato, si rimarca nel ricorso, trovava puntuale riscontro anche nelle chat occorse tra Laurenti e la Cecili, utili a confermare l'assoluta autonomia di azione e gestione di quest'ultima nelle condotte realizzate in danno del primo; e del resto, il Tribunale non avrebbe potuto fare affidamento sulle propalazioni della coindagata, che non poteva essere ritenuta attendibile per non aver mai disvelato il nome dei soggetti che ebbero a supportarla quando ebbe a recarsi a casa del Laurenti, dando continuità alle contestate condotte estorsive. Né, infine, potrebbero ritenersi utili al fine le chat occorse tra i due coindagati, indifferenti sul piano indiziario e comunque relative a momenti ben distanti dall'arco temporale inerente l'incasso dei proventi illeciti estorti al Laurenti dalla Cecili. 2.3. Sempre sotto il versante della valutazione afferente la gravità indiziaria per le contestate estorsioni, si lamenta inoltre la manifesta illogicità della motivazione spesa nel devalutare la documentazione prodotta dalla difesa dell'imputato a sostegno dell'attività lavorativa svolta in costanza delle condotte estorsive, in località lontana dai luoghi di esecuzione dei relativi contegni illeciti. 2.4. Si contesta ancora il giudizio di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, inadeguatamente tratto dalla personalità del ricorrente e dalla gravità dei fatti contestati, senza dare peso alla citata documentazione lavorativa, attestante una autonomia reddituale lecita. Quanto al ritenuto inquinamento probatorio, l'asserito atteggiamento minaccioso rivolto al Laurenti, ad avviso della difesa, andrebbe rivalutato alla luce del tenore non accusatorio delle propalazioni della supposta persona offesa quanto alla posizione del ricorrente; in considerazione della rilevata mancanza di coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle condotte estorsive, di fatto sostanzialmente realizzate dalla Cecili; infine, in ragione della assenza di contatti con il Laurenti a far tempo dal maggio del 2020. 3.Con memoria trasmessa a mezzo pec e pervenuta il 23 agosto 2021 la difesa del ricorrente ha addotto nuovi motivi, lamentando violazione dell'art. 649 cod. pen.,lbarídendo quelle legate all'ad 358 e all'ad 192, comma 3, stesso codice e allegando documentazione a supporto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso riposa su motivi manifestamente infondati se non in radice estranei ai rilievi prospettabili in sede di legittimità. L'originaria inammissibilità dell'impugnazione travolge in coerenza la disamina dei motivi nuovi. 2. Il giudizio reso dal Tribunale in ordine alla gravità indiziaria relativa ai fatti di cessione sanzionati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 risulta attinto dal ricorso in modo marcatamente inconferente a fronte di una argomentata ricostruzione delle relative vicende in fatto puntuale e priva di incongruenze logiche. 2.1.11 Tribunale ascrive rilievo alle dichiarazioni rese dal Laurenti (la cui attendibilità in parte qua non è posta in discussione dal ricorso), che descrive il ricorrente come soggetto sistematicamente dedito all'attività di spaccio. Dichiarazioni che si assumono confermate da altri e diversi elementi indiziari: in particolare dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (fermato il 13 febbraio 2020 in compagnia del ricorrente e trovato nella detenzione di sei dosi di cocaina che dichiarava di aver acquistato dal Proietti, a lui noto come spacciatore); dal rilievo ponderale della sostanza stupefacente del tipo cocaina ( in misura di 13,2 grammi) trovata nella disponibilità del ricorrente il 18 aprile 2020 all'atto del suo arresto (misura pre-cautelare cui non è poi seguita altra iniziativa preventiva a conferma), allorquando si trovava con il Laurenti ( che nell'immediatezza ebbe per l'appunto a dichiarare di aver acquistato dal ricorrente la sostanza in suo possesso, del peso di poco inferiore ai 4 grammi); soprattutto dalla chat intrattenuta su instagram con il detto Laurenti immediatamente diretta a disvelare le trattative prodromiche a ogni transazione illecita occorsa tra i due. 2.2.11 ricorso contrasta del tutto inadeguatamente tale ricostruzione del materiale indiziario. Si risolve, infatti, in una lettura alternativa del materiale indiziario, peraltro legata ad aspetti non dirimenti ( il mancato riscontro dei proventi derivanti dalle cessioni), resa senza mettere in crisi la linearità delle argomentazioni spese dal Tribunale a conferma della prospettazione accusatoria, anche perché fondata su indicazioni in fatto solo affermate ( il ricorrente sarebbe un mero consumatore della sostanza), comunque apertamente smentite dalle altre evidenze indiziarie ( le chat richiamate dal Tribunale che disvelano in modo evidente l'attività di cessione), sulle quali il ricorso si rivela del tutto aspecifico. Che poi i due dichiaranti (Laurenti e Alfani) nella specie possano assumere il ruolo di co-indagati è dato che allo stato risulta solo affermato, non trovando immediata conferma nelle emergenze poste a disposizione della Corte e che comunque, sotto il versante dei necessari riscontri, risulta ampiamente confortato dalle superiori indicazioni argomentative. 3. Soluzione non diversa tocca alle doglianze mosse in relazione alla gravità indiziaria riferita alle imputazioni provvisorie per le estorsioni, realizzate in danno del Laurenti e in concorso con la Cecili. 3.1.Sono contestati più fatti, uniti dalla continuazione, realizzati in un arco temporale compreso tra l'aprile del 2020 e il novembre dello stesso anno. Sullo sfondo di tali iniziative illecite, l'acquisto della droga operato nell'aprile del 2020 dai fornitori di Tivoli; droga poi sequestrata mentre la stessa veniva rinvenuta nella disponibilità oltre che del ricorrente anche del Laurenti ( per averla acquistata dal primo) nonché le pressioni che i due indagati ebbero a realizzare sulla vittima, anche in via di ritorsione, avendo contezza delle dichiarazioni accusatorie rese dal cessionario in occasione dell'arresto del 18 aprile. Da qui le incontroverse gravi minacce proferite in direzione della vittima, paventando alla stessa che i fornitori di Tivoli, venuti a conoscenza del sequestro della droga e delle dichiarazioni rese dal Laurenti, si erano convinti che tali propalazioni li coinvolgevano, così che, in caso di mancato pagamento delle somme indebitamente richieste e solo assertivamente loro destinate, si sarebbero dichiarati pronti a diversi atti di grave intimidazione con violenza alle cose e ai familiari della vittima. 3.2.Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge incontroverso il coinvolgimento del ricorrente avuto riguardo alle condotte estorsive iniziali, realizzate sino al maggio del 2020: il dato è confermato dalle dichiarazioni del Laurenti (che ha riferito che una richiesta in tal senso gli era stata formulata dal ricorrente, anche se poi il pagamento era stato effettuato nelle mani della Cecili); dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie delle Cecili; dal contenuto della chat tra i due indagati (inequivoca quanto al coinvolgimento del ricorrente, quella relativa ai messaggi del 20 maggio 2020 che il ricorso contrasta in termini di evidente inadeguatezza). 3.3. Vero è che non risultano messi in evidenza diretti elementi a conforto del coinvolgimento del ricorrente nelle condotte successive, tutte materialmente realizzate dalla Cecili,diversi dalle dichiarazioni di quest'ultima, che, per quanto messo in evidenza dal Tribunale, avrebbe comunque coinvolto il ricorrente anche per le iniziative successivt alla prima, comunemente concordate, avendo i due diviso i proventi dell'estorsione. Evidenzia tuttavia il Tribunale che la coindagata non ha mancato di precisare che in alcune occasioni, favorita dalla estrema recessività della vittima, avrebbe agito in assoluta autonomia; e che tanto depone per una complessiva attendibilità della stessa e del suo narrato, aspetti che il ricorso mette in discussione in termini estremamente generici, rivendicando, peraltro, elementi in fatto non emergenti dal tenore del provvedimento e dunque, non prospettabili in questa sede. Ne consegue che alla luce del pieno riscontro alle dette propalazioni auto ed etero accusatorie ottenuto quanto alla originaria, comune, progettazione e iniziale esecuzione delle condotte di estorsione in contestazione e al ruolo decisivo tenuto, in siffatti frangenti, dal [OSCURATO:PERSONA], ritiene la Corte che il provvedimento non meriti censura alcuna anche in parte qua, considerato peraltro il più limitato perimetro di verifica cognitiva proprio della attuale fase cautelare. 3.4.Quanto alla valutazione spesa in relazione alla documentazione prodotta a sostegno dell'attività lavorativa evocata dal ricorrente siccome resa in costanza delle condotte di estorsione, il ricorso non indica, con adeguati sviluppi argomentativi, in che termini le relative emergenze possano mettere in discussione il portato logico delle considerazioni spese dal Tribunale a sostegno della gravitaindiziaria riferita alle condotte di estorsione, ancor più con riferimento alle prime iniziative poste dai coindagati in tal senso, cronologicamente distanti da tale impegno lavorativo. Del resto, e in termini ancor più radicali, nell'impugnazione nulla si obietta con la dovuta specificità sulla valutazione, resa in parte qua, dal Tribunale, in ordine alla dubbia attendibilità della stessa documentazione allegata a supporto, priva di data certa e di incerta provenienza: argomentazioni queste che finiscono per deprivare di rilievo, anche in questa sede, la documentazione assertivamente pretermessa.5.Venendo alle esigenze cautelari, avuto riguardo al rischio di reiterazione, delle condotte e ai profili di concretezza e attualità del pericolo in tal senso riscontrato, le valutazioni rese dal Tribunale risultano all'evidenza coerentemente legate alla gravità e alla eterogeneità dei fatti contestati; alla protrazione nel tempo dell'attività estorsiva ( ribadita per più mesi), alla professionalità mostrata dal ricorrente nell'attività di spaccio ( il Laurenti lo descrive come soggetto che con sistematicità da piu di un anno lo riforniva). Aspetti che rendono coerentemente recessivo il dato della pregressa incensuratezza e che non risultano comunque smentiti, nella intensità che li connota, dal riferimento alla temporanea attività lavorativa resa, peraltro non supportata in modo adeguato, alla luce delle considerazioni già spese in ordine alla documentazione prodotta. Per quanto sintetico, non merita parimenti censure il motivare legato al rischio di inquinamento probatorio, atteso il tenore inequivoco delle intenzioni ritorsive rivolte nei confronti del Laurenti in ragione delle dichiarazioni da questi rese dopo i fatti del 18 aprile 2020; intenzioni disvelate dal dato indiziario richiamato dal Tribunale nell'ultima parte del provvedimento impugnato, di pregnante importanza considerato, la dirimente rilevanza processuale che nel caso assume la posizione del citato dichiarante. 6.Alla inammissibilità dei motivi di ricorso segue quella dei motivi aggiunti, insuscettibili di disamina nel merito in presenza di valutazioni pregiudiziali inerenti l'impugnazione prospettata a monte; ancora, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e di una somma in favore della cassa delle ammende, liquidata in via equitativa nei termini messi in evidenza nel dispositivo che segue P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro