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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2022

Cassazione n. 41164/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 73, comma 4 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di cinque anni reclusione e 12.000,00 euro di multa.

Rilevato che il primo motivo dedotto si rivela generico, poiché in primo luogo riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità ed inoltre implicante una indebita rivalutazione degli elementi di prova; idem è a dirsi della contestata confisca del denaro in sequestro, motivatamente ribadita dalla Corte di merito in relazione alla sproporzione dell'importo rispetto al reddito dell'imputato (art. 85-bis d.P.R. cit.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 settembre 2022 Il consig)ie.eslsore Il P esiente Ang D E POSIT.\T:\ Ce\c1:.1 O NO 20 2 IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 73, comma 4 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di cinque anni reclusione e 12.000,00 euro di multa. Rilevato che il primo motivo dedotto si rivela generico, poiché in primo luogo riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità ed inoltre implicante una indebita rivalutazione degli elementi di prova; idem è a dirsi della contestata confisca del denaro in sequestro, motivatamente ribadita dalla Corte di merito in relazione alla sproporzione dell'importo rispetto al reddito dell'imputato (art. 85-bis d.P.R. cit.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2022 Il consig)ie.eslsore Il P esiente Ang D E POSIT.\T:\ Ce\c1:.1 O NO 20 2 IL
Sentenza Cassazione n. 41164/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris