CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 12875/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9557/2017 proposto da: Ministero della Giustizia ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] 70, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso in cui ufficio, in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e residente in Rubano (PD), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e residente in Rubano (PD), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 10, che li rappresenta e difende, sia F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9557/2017 Numero sezionale 585/2022 Numero di raccolta generale 12875/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 congiuntamente che disgiuntamente con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con studio in Padova, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 41 int. 11, in virtù di procura speciale in calce al controricorso; - controricorrenti – -avverso il decreto emesso dalla Corte d’appello di Venezia in data 06/10/2016 e non notificato; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto Con ricorso in opposizione dell’8 giugno 2016 il Ministero della Giustizia, premesso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano provveduto tardivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, depositato il 26 febbraio 2016, con cui la Corte d’appello di Venezia aveva loro riconosciuto l’indennizzo ex legge Pinto e, precisamente, deducendo che vi era stata una notifica telematica solo in data 17 maggio 2016 e poi una cartacea il successivo 18 maggio 2016, chiedeva che fosse dichiarata l'inefficacia del decreto ai sensi dell’art. 5, secondo comma, l. n. 89/2001, cui conseguiva la preclusione nel merito per decorso del termine di sei mesi previsto a pena di decadenza dell’istanza. In via subordinata, osservava che l'indennizzo era eccessivo, perché computato su tutta la durata del processo presupposto (14 anni per il Garbin e 13 per la Carlotto) senza la detrazione sia di cinque anni pari alla durata standard dei due gradi di giudizio sia del tempo del rinvio richiesto per memorie istruttorie. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistevano, chiedendo il rigetto del gravame. Con decreto del 6.10.2016, la Corte d’appello di Venezia accoglieva in parte l’opposizione e, per l’effetto, condannava il Ministero a pagare la somma di euro 3.600,00 in favore del Garbin e quella di euro 3.200,00 in favore della Carlotto, sulla base delle seguenti considerazioni: - era corretto l’assunto secondo cui il decreto ingiuntivo doveva essere notificato entro trenta giorni ex art. 5, comma 2, della legge n. 89/2001 ed il termine decorreva dal “deposito” senza che si dovesse avere riguardo alla comunicazione di cancelleria;F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9557/2017 Numero sezionale 585/2022 Numero di raccolta generale 12875/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 - tuttavia, essendo stato introdotto il giudizio con istanza in via telematica, l'atto depositato dal giudice in cartaceo non era conoscibile dal difensore né era ravvisabile a suo carico alcun onere di fare accesso ripetuto in Cancelleria onde ricercare l’esito del ricorso; - dall’estratto degli "eventi” di Cancelleria emergeva che il cancelliere aveva estratto copia informativa del provvedimento del magistrato ed aveva provveduto a depositarlo nel fascicolo informatico, apponendovi la propria forma digitale solo il 13 maggio 2016, con la conseguenza che la notifica a controparte tra il 17 ed il 18 maggio 2016 risultava compiuta in termini; - l’indennizzo era stato, però, calcolato sull’intera durata del processo senza scomputo dei cinque anni per il primo ed il secondo grado, laddove non andava detratto il termine per la concessione delle memorie istruttorie, trattandosi di garanzie a cui le parti avevano diritto; - pertanto la durata irragionevole del processo risultava pari a 9 anni per il Garbin (13 anni e 7 mesi ovvero 14 anni meno 5) e di 8 anni per la Carlotto (13 anni e cinque mesi, meno 5 anni); - la misura dell’indennizzo andava confermata in euro 400,00, come richiesto dal Ministero, perché parte resistente si era rimessa. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia, sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo il Ministero deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, comma 2, l. n. 89/2001, 133 c.p.c., 1, 12 e 15 preleggi e 15 d.m. 21.2.2011, n. 44, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte d’appello ritenuto che, ai fini della valutazione dell’efficacia del decreto, ex art. 5, comma 2, citato, si dovesse aver riguardo alla “legale conoscenza” del provvedimento e, quindi, alla data di inserimento dello stesso nel fascicolo telematico, anziché alla sua data di pubblicazione, coincidente con il deposito dell’atto in cancelleria. 1.1. Il motivo non merita accoglimento, pur rendendosi necessario F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9557/2017 Numero sezionale 585/2022 Numero di raccolta generale 12875/2022 correggere la motivazione del decreto impugnato. Data pubblicazione 22/04/2022 Va premesso che, ove il decreto di liquidazione dell'indennizzo per irragionevole durata del processo sia emesso per una somma inferiore a quella richiesta, il ricorrente è posto dinanzi all’alternativa tra la notifica di detto provvedimento, con conseguente acquiescenza alla pronunzia di rigetto parziale della domanda in esso contenuta, e la proposizione dell'opposizione ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001, onde ottenere il riconoscimento dei capi di domanda non accolti, senza tuttavia procedere, in tal caso, alla notificazione del ricorso e del decreto - che renderebbe improponibile l'opposizione stessa - e dovendo, piuttosto, depositare l'atto di opposizione nel termine ex art. 5-ter, comma 1, della legge citata (Sez. 6 - 2, Sentenza n. 187 del 05/01/2017). Ciò debitamente premesso, il decreto qui impugnato va confermato, essendo il dispositivo conforme a diritto, sia pur correggendone la motivazione, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 384 c.p.c. Sebbene l'art. 5, comma 2, legge n. 89/01 preveda che il decreto diventi inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento, deve ritenersi che tale termine decorra dalla comunicazione del decreto stesso alla parte ricorrente. Ciò si desume sia dal quarto comma della stessa norma, in base al quale il decreto che accoglie la domanda è altresì comunicato al procuratore generale della Corte dei conti e ai titolari dell'azione disciplinare, sia dalla sostanziale continuità normativa rispetto al testo precedente del medesimo art. 5, che prima delle modifiche apportate dal d.l. n. 83/12 disponeva espressamente che il decreto fosse comunicato, oltre che alle parti, alle suddette autorità. Avvalora tale interpretazione l'ulteriore circostanza che, mentre l'inefficacia del decreto ingiuntivo (che costituisce il modello di riferimento del procedimento ex lege n. 89/01) non notificato nel termine di cui all'art. 644 c.p.c. determina una situazione rimediabile (salve prescrizione o decadenze sostanziali) attraverso la riproposizione della domanda, non altrettanto avviene nel caso del decreto di accoglimento della domanda di equa riparazione, non F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9557/2017 Numero sezionale 585/2022 Numero di raccolta generale 12875/2022 più riproducibile per l'espresso divieto contenuto nel medesimo secondo Data pubblicazione 22/04/2022 comma dell'art. 5. (in questi termini si è condivisibilmente espressa Sez. 6 - 2, Sentenza n. 7185 del 21/03/2017). 1.2. Va, pertanto, affermato il principio per cui, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo di cui alla l. n. 89 del 2001, il termine di trenta giorni per proporre opposizione avverso il decreto che decide sulla domanda di equa riparazione decorre, ai sensi dell'art. 5 ter di tale legge, per il Ministero dalla notificazione allo stesso del provvedimento fatta eseguire, entro trenta giorni dal deposito, dal ricorrente e, per quest'ultimo, dalla comunicazione del medesimo decreto a cura della cancelleria, a nulla rilevando che il giudice del monitorio abbia disposto la detta comunicazione anche al Ministero (Sez. 2, Ordinanza n. 10878 del 07/05/2018). 2. In definitiva, il ricorso non merita di essere accolto. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Non sussistono i presupposti di legge per l'applicabilità del raddoppio del contributo unificato (come previsto dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002), sulla scorta del disposto dell'art. 10 dello stesso T.U. n. 115/2002 (cfr. Cass. n. 2273/2019 e Cass. SU n. 19883/2019) e, quindi, in virtù dell'esenzione dal pagamento di tale contributo per le domande proposte ai sensi della legge n. 89 del 2001. P.Q.M. La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per spese ed accessori, come per legge. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto il 15.3.2022. Il Presidente F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9557/2017 Numero sezionale 585/2022 Numero di raccolta generale 12875/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5