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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 31643/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2022 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 77v [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con tre motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Bari in data 1.8 ottobre 2022, che, decidendo in funzione di giudice di appello, ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di pace per il delitto di cui agli artt. 81 e 612 cod. pen., commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] (in Bari fino all'il marzo 2019); - che con memoria in data 21 giugno 2023 il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha concluso insistendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e ha chiesto la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa nel giudizio di legittimità, come da nota spese allegata; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che eccepisce la mancata riqualificazione giuridica del fatto nel più grave delitto di cui all'art. 612, comma 2 cod. pen., con consequenziale competenza a decidere del Tribunale in composizione monocratica, è generico, posto che, per la giurisprudenza di questa Corte, sussiste l'interesse ad impugnare dell'imputato che deduca l'incompetenza del giudice di pace rispetto al tribunale, ritenendo la sussistenza di un reato più grave, nella sola ipotesi in cui si invochi la concessione del beneficio della sospensione condizionale, escluso nel procedimento davanti al giudice di pace (Sez. 5, n. 25947 del 22/07/2020, Rv. 279448); beneficio che il ricorrente non ha dimostrato di avere chiesto al giudice di pace: donde, la carenza di interesse della doglianza (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.) - che il secondo ed il terzo motivo, che denunciano il vizio di motivazione, non sono consentiti in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e che, invece, nulla è dovuto per le spese di parte civile, vuoi perché la memoria è tardiva (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Rv. 281308), vuoi perché non è stato offerto, tramite la memoria stessa, alcun effettivo contributo alla dialettica processuale (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese di parte civile.

Così deciso il 27 giugno 2023 Il con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2022 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 77v [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con tre motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Bari in data 1.8 ottobre 2022, che, decidendo in funzione di giudice di appello, ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di pace per il delitto di cui agli artt. 81 e 612 cod. pen., commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] (in Bari fino all'il marzo 2019); - che con memoria in data 21 giugno 2023 il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha concluso insistendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e ha chiesto la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa nel giudizio di legittimità, come da nota spese allegata; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che eccepisce la mancata riqualificazione giuridica del fatto nel più grave delitto di cui all'art. 612, comma 2 cod. pen., con consequenziale competenza a decidere del Tribunale in composizione monocratica, è generico, posto che, per la giurisprudenza di questa Corte, sussiste l'interesse ad impugnare dell'imputato che deduca l'incompetenza del giudice di pace rispetto al tribunale, ritenendo la sussistenza di un reato più grave, nella sola ipotesi in cui si invochi la concessione del beneficio della sospensione condizionale, escluso nel procedimento davanti al giudice di pace (Sez. 5, n. 25947 del 22/07/2020, Rv. 279448); beneficio che il ricorrente non ha dimostrato di avere chiesto al giudice di pace: donde, la carenza di interesse della doglianza (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.) - che il secondo ed il terzo motivo, che denunciano il vizio di motivazione, non sono consentiti in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e che, invece, nulla è dovuto per le spese di parte civile, vuoi perché la memoria è tardiva (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Rv. 281308), vuoi perché non è stato offerto, tramite la memoria stessa, alcun effettivo contributo alla dialettica processuale (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 27 giugno 2023 Il con
Sentenza Cassazione n. 31643/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris