CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 44956/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione MURI Tabit e [OSCURATO:PERSONA] Gerardina hanno proposto ricorsi per cassazione, con separati atti e stesso difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna dei predetti in abbreviato per concorso nel reato di cui all'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309/1990, per detenzione a fine di spaccio di crack e metadone, così riqualificato il fatto contestato ai sensi dell'art. 73, comma 1, stesso d.P.R. (commesso in Bracigliano il 5/3/2021); ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., poiché con gli stessi sono stati dedotti motivi (violazione di legge e vizidh motivazione anche per travisamento per omissione di prova decisiva in ordine alla responsabilità a titolo di concorso nel fatto posto in essere dal MURI e in relazione al mancato riconoscimento del fatto di particolare tenuità, quanto alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; violazione di legge e vizio motivazionale, anche per travisamento prove, in ordine alla sussistenza degli elementi tipici del reato e vizio motivazionale quanto alla individuazione della pena base distante dal minimo edittale, quanto al MORI), costituenti doglianze in fatto, alle quali la Corte del merito ha dato puntuale, non contraddittoria, né illogica risposta, neppure precedute dal necessario confronto con le giustificazioni rinvenibili nella sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n.8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), quanto alla dosimetria della pena, avendo la Corte d'appello valorizzato la natura delle sostanze, motivazione del tutto coerente con i principi giurisprudenziali in materia, tenuto anche conto del discostamento dal minimo m edittale (sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288, in cui si è ribadito il condivisibile principio per il quale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo; n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949; sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, RV. 265283); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Sègrra D E [OSCURATO:PERSONA] -1