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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42238/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di BOLOGNA[lato a.,yersóalle par udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 22290/24 Chabane + 4 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che gli imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata„ che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione a reati di cui all'art. 73, comma 1 e 4, ii.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dagli stessi richiesta con il consenso del P.M.; che i ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (EI Gharbaoui, Dammak e Rigon) nonché al trattamento sanzionatorio (Chabane); che i ricorsi, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., vanno dichiarati inammissibili perché generici e proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di BOLOGNA[lato a.,yersóalle par udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 22290/24 Chabane + 4 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che gli imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata„ che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione a reati di cui all'art. 73, comma 1 e 4, ii.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dagli stessi richiesta con il consenso del P.M.; che i ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (EI Gharbaoui, Dammak e Rigon) nonché al trattamento sanzionatorio (Chabane); che i ricorsi, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., vanno dichiarati inammissibili perché generici e proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 42238/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris