CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22747/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINII; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Cagliari, con sentenza in data 23 maggio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cagliari, in data 23 settembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di rapina, e dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967, riducendo, di conseguenza, la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine alla prova di penale responsabilità dell'imputato, contiene censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, inerenti a questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello, che alle pagine 8 e 9 della sentenza impugnata ha espresso logiche argomentazioni per desumere la colpevolezza del prevenuto, sconfessando le alternative prospettazioni difensive, pedissequamente riproposte in questa sede; osservato che nella sostanza il ricorrente ha di fatto lamentato non una motivazione mancante o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio: a questa Corte, però, è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso