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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 48893/2022

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a seguente: Motivazione semplificata SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 3/5/2022 della Corte d'appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 495 c.p.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo vizi di motivazione in merito al riconoscimento nei confronti dell'imputato della recidiva reiterata.

Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe confermato la statuizione assunta sul punto dal giudice di primo con motivazione solo apparente, senza rispondere alle doglianze svolte in proposito con il gravame di merito.

In particolare il giudice dell'appello non avrebbe compiuto la necessaria verifica sulla relazione tra il reato per cui si procede ed i precedenti penali dell'imputato al fine di accertare l'effettiva espressività del primo.

Ed in tal senso viene evidenziato come, nel valutare il parametro del distanziamento temporale con l'ultimo precedente registrato dal casellario, avendo fatto riferimento non già alla data di consumazione del reato, che risale al 2005, bensì a quella della relativa condotta, intervenuta solo nel 2008. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La Corte territoriale ha dato atto di come l'ultimo dei reati per i quali l'imputato è P stato condannato in precedenza è stato commesso nel 2005 - e dunque quattro anni prima di quello per cui si procede - ma ha al contempo evidenziato come questo fosse per l'appunto l'ultimo di una lunga serie di reati realizzati dal Gaviano, alcuni dei quali caratterizzati da fraudolenza, come quello oggetto dell'odierno procedimento.

In tal senso la sentenza, contrariamente a quanto sostenuto, ha dunque risposto alle censure proposte con il gravame di merito, rivelando i motivi della ritenuta irrilevanza dell'eccepita distanza temporale tra i reati oggetto delle precedenti condanne e quello ora contestato all'imputato, considerato espressivo proprio per la evidenziata comunque natura fraudolenta.

Al contrario il ricorrente con tale argomentazione non si è confrontato, risultando dunque le sue doglianze, oltre che manifestamente infondate, anche generiche.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: Motivazione semplificata SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 3/5/2022 della Corte d'appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 495 c.p. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo vizi di motivazione in merito al riconoscimento nei confronti dell'imputato della recidiva reiterata. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe confermato la statuizione assunta sul punto dal giudice di primo con motivazione solo apparente, senza rispondere alle doglianze svolte in proposito con il gravame di merito. In particolare il giudice dell'appello non avrebbe compiuto la necessaria verifica sulla relazione tra il reato per cui si procede ed i precedenti penali dell'imputato al fine di accertare l'effettiva espressività del primo. Ed in tal senso viene evidenziato come, nel valutare il parametro del distanziamento temporale con l'ultimo precedente registrato dal casellario, avendo fatto riferimento non già alla data di consumazione del reato, che risale al 2005, bensì a quella della relativa condotta, intervenuta solo nel 2008. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte territoriale ha dato atto di come l'ultimo dei reati per i quali l'imputato è P stato condannato in precedenza è stato commesso nel 2005 - e dunque quattro anni prima di quello per cui si procede - ma ha al contempo evidenziato come questo fosse per l'appunto l'ultimo di una lunga serie di reati realizzati dal Gaviano, alcuni dei quali caratterizzati da fraudolenza, come quello oggetto dell'odierno procedimento. In tal senso la sentenza, contrariamente a quanto sostenuto, ha dunque risposto alle censure proposte con il gravame di merito, rivelando i motivi della ritenuta irrilevanza dell'eccepita distanza temporale tra i reati oggetto delle precedenti condanne e quello ora contestato all'imputato, considerato espressivo proprio per la evidenziata comunque natura fraudolenta. Al contrario il ricorrente con tale argomentazione non si è confrontato, risultando dunque le sue doglianze, oltre che manifestamente infondate, anche generiche. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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