CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 giugno 2025
Cassazione n. 26901/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D. E . avverso il decreto del 20/06/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il P.G. [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato alla memoria depositata in atti chiedendo rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato nel preambolo il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Trapani, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 286/1998 (T.U. Imm.), ha disposto la proroga per ulteriori trenta giorni del trattenimento disposto nei confronti di D.E. dal Questore della stessa città. A ragione della decisione osserva che il problema logistico posto dall'Amministrazione a sostegno della proroga - la necessità di riprogrammare il rimpatrio già previsto per il giorno 15 maggio 2025 con volo charter a seguito della riduzione del numero dei passeggeri del vettore aereo -, per quanto rilev nte, non può incidere sulla libertà del cittadino extracomunitario oltre un termine ragionevole "al solo fine di completare l'iter successivo alla già espletata identificazione ed in vista del rilascio di un nuovo lasciapassare o documento di viaggio per l'espatrio". 2. Avverso tale provvedimento D.E. per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con cui denuncia violazione dell'art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 5 T.U. Imm. oltre che agli artt. 13 e 111 Cost., 15 Direttiva 2008/115/CE, 8-11 Direttiva 2013/33/UE, 5 CEDU, art. 6, Carta dei Diritti UE. Lamenta che il [OSCURATO:PERSONA] di pace ha disposto la proroga del trattenimento in totale assenza dei presupposti previsti dall'art. 14, comma 5, T.U. Imm. La giustificazione allegata dalla Questura di Trapani per la convalida della proroga del trattenimento - ottenere un nuovo nulla osta dall'ambasciata gambiana ed organizzare un nuovo viaggio di accompagnamento coatto - è illogica, illegittima ed infondata e comunque gravemente lesiva dei diritti del cittadino straniero. Come evidenziato nella memoria difensiva, del tutto trascurata, il rimpatrio, nonostante il rilascio da parte della competente ambasciata del nulla osta, per la data di partenza, già fissata per il 15 maggio 2025, non è stato eseguito "per motivazioni del tutto sconosciute e non riportate nella richiesta di proroga, ma solo labialmente addotte, in sede di udienza di convalida innanzi al [OSCURATO:PERSONA] di pace, senza il supporto di alcuna documentazione al riguardo". I commi 1 e 5 dell'articolo 14 T.u. Imm. hanno delimitato i casi di proroga del trattenimento alle sole ipotesi in cui la Questura non sia riuscita ad accertare l'identità del soggetto e/o non sia riuscita a reperire i documenti per il viaggio a causa di "gravi difficoltà", adeguatamente documentate. Nella nozione di "gravi difficoltà" non possono farsi rientrare la "negligenza della Questura o l'incapacità strutturale, logistica e/o organizzativa del Ministero". In caso contrario, il soggetto espulso finirebbe per subire una privazione della propria libertà personale del tutto ingiustificata e sarebbero svilite le garanzie predisposte dal legislatore affinché il trattenimento dello straniero non si protragga all'infinito senza giustificazione e sarebbe attribuito "al giudice prima e alla Questura poi, un vero e proprio diritto potestativo di stabilire i termini di durata del trattenimento dello straniero". Né costituisce rimedio alla illegittima compressione dei diritti dello straniero la scelta del [OSCURATO:PERSONA] di pace di limitare a trenta giorni la chiesta proroga. Risultano violati anche i principi di derivazione europea contenuti negli. artt. 15 Direttiva 2008/115/CE, 8-11 Direttiva 2013/33/UE, 5 CEDU e art. 6 Carta dei Diritti UE, che subordinano la legittimità del trattenimento all'esistenza di effettive prospettive di rimozione; prospettive che nel caso di specie non posso dirsi neppure prese in considerazione della Questura. 3. Con memoria tempestivamente depositata, il difensore del ricorrente ha ribadito la fondatezza 'dele censure. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. L'art. 14, comma 5, d.lgs. 286 del 1998, nel teso modificato dall'art. 20 d.I., 19 settembre 2023, n. 124, conv. con I. 13 novembre 2023, n. 162., dopo avere stabilito che la convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi di tre mesi, dispone che "Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori tre mesi. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Il termine complessivo di sei mesi può essere prorogato dal giudice, su richiesta del questore, per ulteriori periodi di tre mesi e per una durata complessiva non superiore ad altri dodici mesi, nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento sia durata più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte dello straniero o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi". Per le proroghe rilevano, quindi, quali presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento, soltanto cause imputabili esclusivamente allo straniero o al Paese terzo. Non sono, invece, prese in considerazione altre cause pur espressamente indicate dall'art. 14, comma 1, per disporre il trattenimento ("Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. ... Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo"). 2. In tale quadro normativo, come correttamente rilevato dal difensore del ricorrente, non vi è spazio per includere tra i presupposti tipici della proroga anche l'esigenza di riprogrammare il * viaggio del soggetto trattenuto che non ha potuto avere luogo nonostante il rilascio della documentazione necessaria da parte dello Stato di provenienza dell'interessato per quanto giustificata da difficoltà logistiche sopravvenute legate alla mancata disponibilità del vettore aereo. Non si tratta, infatti di un'esigenza in qualche modo correlata all'"accertamento dell'identità e della nazionalità" del cittadino straniero nella specie non contestata o a "gravi difficoltà nell'acquisizione di documenti" per il viaggio, nella specie già completi e sufficienti all'organizzazione del volo charter che avrebbe dovuto condurre il ricorrente nel Gambia prima della riduzione del numero dei posti disponibili. 3. In senso contrario non possono valorizzarsi i presupposti del trattenimento come individuati dal comma 1 dell'art. 14 cit. nei temini indicati dalla giurisprudenza civile precedente alle ricordate modifiche normative. In particolare, Sez. 1, Ordinanza n. 22170 del 2023, in un caso sovrapponibile a quello in esame, ha affermato che "se è ben vero che la fattispecie giustificativa della convalida del trattenimento consistente nell'acquisizione della disponibilità di un vettore aereo è specificamente menzionata al comma 1 dell'art. 14 t. u. imm., ciò non esclude affatto che la medesima fattispecie sia rilevante anche ai fini della proroga. Occorre, infatti, considerare che il provvedimento impugnato ha ad oggetto la seconda proroga del trattenimento e a tale proposito l'art. 14 comma 5, richiama espressamente, quale ragione giustificativa, la necessità "di organizzare le operazioni di rimpatrio". Il tenore letterale di detta locuzione, comprensivo, per l'appunto, di ogni esigenza organizzativa finalizzata al rimpatrio, sta univocamente ad indicare che rientra nell'ipotesi giustificativa prevista dal legislatore anche l'acquisizione della disponibilità del vettore. Il nuovo testo del comma 5 non solo ha espressamente attribuito rilevanza esclusiva ai fini della proroga alle cause connesse o alla mancata cooperazione da parte dello straniero o ai ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi ma ha eliminato il riferimento quale causa legittimante la proroga a necessità genericamente collegate "al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio". D'altra parte, l'interpretazione proposta, oltre ad essere aderente al nuovo testo, è conforme ai principi elaborati in materia dalla giurisprudenza euro unitaria, che, nel fornire l'interpretazione dell'art. 15, par. 6 della direttiva 2008/115/CE, ha rimarcato che tale disposizione consente la proroga del trattenimento soltanto quando, nonostante lo Stato membro interessato abbia compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento rischia di durare più a lungo a causa o della mancata cooperazione da parte dell'interessato, o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi, affermando che l'accertamento della mancata cooperazione postula la valutazione del comportamento tenuto dallo straniero nel periodo iniziale del trattenimento, al fine di stabilire se egli abbia o meno collaborato con le autorità competenti per l'attuazione dell'allontanamento, e se tale attuazione richieda più tempo del previsto proprio a causa del comportamento tenuto dall'interessato, ma precisando che preliminare a tale valutazione è la dimostrazione da parte dell'Amministrazione che l'operazione di allontanamento, nonostante ogni ragionevole sforzo, duri più a lungo del previsto, il che presuppone che essa abbia compiuto e continui a compiere attivamente sforzi per ottenere il rilascio dei documenti dello straniero (cfr. Corte di Giustizia UE, 5/06/2014, in causa C-146/14, [OSCURATO:PERSONA]). Non giustifica, quindi, la proroga il ritardo nell'esecuzione del decreto di espulsione imputabile esclusivamente all'Amministrazione, per essere la stessa rimasta inattiva. La relativa valutazione, come precisato dalla giurisprudenza comunitaria appena richiamata, dev'essere effettuata sulla base non solo degli elementi forniti dall'Amministrazione, ma anche delle osservazioni eventualmente formulate dall'interessato e degli ulteriori elementi che il giudice può ricercare, ove lo ritenga necessario, nei limiti consentiti dalla brevità del termine concesso per la decisione, e tenendo altresì conto della durata iniziale del trattenimento e di quella delle eventuali proroghe precedentemente concesse, nonché della collaborazione prestata dalle autorità diplomatiche e consolari del Paese di origine dell'interessato e dei problemi organizzativi determinati dal forte afflusso migratorio (cfr. anche Cass. 17417/2017). 4. Il ricorso, per quanto sin qui esposto, deve essere annullato senza rinvio per essere stata la proroga disposta in un caso non previsto dalla legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dichiara la cessazione di efficacia del decreto di proroga del trattenimento. Manda alla questura della provincia di Trapani per i provvedimenti di competenza. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identif