Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 giugno 2024

Cassazione n. 29847/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen..

Il ricorso denuncia vizi di motivazione in punto di dolo.

2. Il ricorso è inammissibile, risolvendosi nella rappresentazione di una ricostruzione alternativa e semplicemente ipotetica della volontà dell'imputato, e perciò chiedendo al giudice di legittimità un'indagine di fatto che non gli compete.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 28 giugno 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.. Il ricorso denuncia vizi di motivazione in punto di dolo. 2. Il ricorso è inammissibile, risolvendosi nella rappresentazione di una ricostruzione alternativa e semplicemente ipotetica della volontà dell'imputato, e perciò chiedendo al giudice di legittimità un'indagine di fatto che non gli compete. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 giugno 2024
Sentenza Cassazione n. 29847/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris