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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 aprile 1992

Cassazione n. 26220/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. in Albania il 16/4/1992 2) [OSCURATO:PERSONA] n. in Ucraina 1'11/1/1998 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Trieste in data 21/5/2020 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], reiterate in data 14 marzo 2022 6A, [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Trieste riformava parzialmente la decisione del Gup del Tribunale di Udine che, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto gli imputati colpevoli del delitto di tentata estorsione aggravata ascritto al capo a) e la sola [OSCURATO:PERSONA] anche del delitto di violenza privata sub b), condannandoli alla pena ritenuta di giustizia.

La Corte territoriale, qualificato il fatto sub b) quale tentativo di violenza privata, riduceva la pena inflitta alla Nanugulova e confermava nel resto. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo estorsivo.

Il ricorrente sostiene che la Corte di merito non ha tenuto conto dei principi affermati dalle Sezioni Unite Filardo con riguardo alla differenziazione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, valorizzando in via esclusiva la materialità del fatto senza considerare la direzione dell'elemento psicologico.

In particolare, la sentenza impugnata ha ritenuto di desumere il dolo della fattispecie ex art. 629 cod.pen. dalle modalità dell'azione senza alcuna analisi dell'atteggiamento psicologico sotteso alla condotta che, alla stregua delle risultanze dibattimentali, era diretta a sollecitare la restituzione della somma di euro 100,00 di cui la vittima era debitrice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, secondo il ricorrente difetta la prova in capo ai soggetti agenti della consapevolezza dell'ingiustizia del profitto; 2.2 la violazione di legge e il correlato vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della recidiva ex art. 99, comma 4, cod.pen.

Il difensore lamenta la mancata esclusione della recidiva qualificata sulla base del mero richiamo dei precedenti giudiziari, senza alcuna valutazione in concreto in ordine alla maggiore pericolosità denotata dai fatti contestati.

Aggiunge che i giudici d'appello hanno trascurato gli indici oggettivi e soggettivi che avrebbe dovuto condurre ad escludere una relazione qualificata fra i precedenti dell'imputato e il nuovo fatto delittuoso contestato nell'odierno processo; 2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, avendo la Corte territoriale confermato il trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado senza considerare gli elementi a favore di una sua rivisitazione sviluppati nei motivi di gravame, con particolare riguardo al disturbo della personalità da cui l'imputato è affetto;2.4 l'omessa motivazione con riguardo alla doglianza difensiva concernente la determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]

3. La violazione dell'art. 629 cod.pen. e la mancanza di motivazione in ordine all'uso di violenza o minaccia da parte della ricorrente.

La difesa sostiene che la riconosciuta incertezza sulla causale alla base della dazione di 100 euro al compagno della p.o. da parte di [OSCURATO:PERSONA] incide sulla complessiva attendibilità della denunziante e sullo specifico versante dell'uso della violenza e della minaccia per ottenere la restituzione dell'importo.

In particolare, secondo la difesa, la Corte di merito non ha considerato che l'imputata si è limitata alla richiesta di restituzione del denaro senza attuare personalmente alcun comportamento minaccioso né usare violenza suscettibile di integrare il concorso nel reato; 3.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico della fattispecie ex art. 629 cod.pen.

Osserva la difesa che, poiché il dolo deve investire anche l'ingiustizia del profitto, elemento della fattispecie, l'errore su tale carattere vale ad escludere l'elemento soggettivo, profilo scrutinato con esiti contraddittori dalla Corte di merito; 3.2 la mancanza di motivazione in ordine agli elementi costitutivi del reato di violenza privata sub b), non avendo la Corte di merito valutato se, alla luce delle circostanze dell'azione, sia ravvisabile nella condotta ascritta alla prevenuta l'univocità direzionale e la idoneità a coartare la libera determinazione della vittima; 3.3 l'omessa motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della desistenza volontaria.

Secondo la difesa la Corte territoriale, pur riconoscendo in luogo del delitto consumato la fattispecie tentata, non ha considerato la volontaria interruzione della condotta da parte della ricorrente, cui ha fatto seguito la tempestiva segnalazione dell'accaduto alle forze di polizia da parte della vittima. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo del ricorso proposto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] che revoca in dubbio il concorso nel delitto di estorsione per difetto della condotta strumentale è manifestamente infondato.

Invero, secondo la puntuale ricostruzione operata dal primo giudice a pag. 3, consta che l'imputata, dopo la perentoria richiesta di avere i cento euro di Imtiaz, alle obiezioni della p.o.

Gjlani rispondeva che, se non avesse ricevuto i soldi, avrebbe mandato qualcuno a prenderseli, espressione di chiaro contenuto minatorio in quanto evocativa di una espropriazione forzata, ulteriormente rafforzata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], il quale ribadiva la richiesta asserendo che in caso di mancata restituzione" ti mando della gente che ti fanno fuori".

Contrariamente a quanto assume la difesa dell'imputata, l'azione nei confronti della vittima fu sinergica e temporalmente concentrata, chiaramente dotata di attitudine intimidatrice e idonea alla coercizione nonché alla realizzazione del profitto ingiusto perseguito. 1.1 Meramente reiterativi di doglianze già adeguatamente scrutinate nelle fasi di merito risultano, inoltre, i rilievi in punto di attendibilità della p.o., avendo i giudici territoriali ampiamente chiarito che la ricostruzione dell'episodio delittuoso trova conferma nelle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], nipote della vittima che si trovava in sua compagnia al momento dei fatti.

2. Ad esiti di manifesta infondatezza deve pervenirsi anche con riguardo all'alternativa qualificazione giuridica del fatto sub a) alla stregua del reato di ragion fattasi, oggetto del primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e del secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA].

Questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica ha chiarito che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie e che il concorso del terzo nel reato ex art. 393 cod.pen. è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità.

Tuttavia si tratta di principi destinati ad operare esclusivamente in presenza di una pretesa giudiziariamente tutelabile.

Nella specie il preteso creditore Imtiaz, sentito a sommarie informazione (sent.

Gup pag. 3), riferiva di una spontanea dazione di euro 100,00 all'amico [OSCURATO:PERSONA], compagno della Gilaj, chiarendo di conoscere solo di vista il [OSCURATO:PERSONA] ed escludendo di avere alcun debito nei suoi confronti.

Manca, dunque, nella specie una pretesa creditoria suscettibile di tutela in sede giudiziaria per la cui soddisfazione gli imputati avrebbero agito nomine alieno, con conseguente impossibilità di ricondurre il fatto nell'alveo dell'art. 393 cod.pen. 2.1 Quanto alla tesi dell'errore scriminante ex art. 47 cod.pen. propugnata dalla difesa della [OSCURATO:PERSONA] trattasi di profilo introdotto per la prima volta in sede di legittimità e, quindi precluso, oltre che manifestamente infondato, correlandosi l'ingiustizia del profitto all'assenza di una pretesa giuridicamente tutelabile e rientrando nel focus del dolo il perseguimento di qualsiasi utilità suscettibile di causare un pregiudizio economico alla vittima.

E' d'uopo ribadire che l'errore dell'agente sulla azionabilità della pretesa non costituisce errore su norma extrapenale ma su norma che integra la fattispecie astratta, e quindi non vale ad escludere la responsabilità, risolvendosi in un errore di diritto penalmente irrilevante (in tema di errore inescusabile, tra molte, Sez. 6, n. 25941 del 31/03/2015, Rv. 263808; n. 27941 del 31/05/2016, Rv. 267390; in fattispecie analoga a quella a giudizio, Sez. 2, n. 3651 del 14/01/1986, Rv. 172647).3.

Destituiti di giuridico fondamento s'appalesano i motivi terzo e quarto del ricorso proposto nell'interesse dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] che possono essere congiuntamente esaminati in quanto concernono entrambi l'addebito ascritto al capo b).

In particolare il terzo motivo, che revoca in dubbio l'idoneità ed univocità della condotta intesa ad impedire alla p.o. l'uso del telefono per allertare le forze dell'ordine, è del tutto generico, non avendo la difesa chiarito quali elementi di dubbio di valenza antagonista siano stati pretermessi dalla Corte, spiegandone l'attitudine a smentire la ricostruzione fattuale accreditata dai giudici di merito.

Invero, la stessa difesa non contesta che l'imputata con una mossa violenta e repentina abbia colpito la p.o. alle mani, provocando la caduta e il conseguente danneggiamento del telefono cellulare con il quale si apprestava a segnalare l'accaduto alle forze di polizia.

Questa Corte ha in più occasioni precisato che ai fini della configurabilità del tentativo di violenza privata, non è necessario che la minaccia abbia effettivamente intimorito il soggetto passivo determinando una costrizione, ancorché improduttiva del risultato perseguito, ma è sufficiente che essa sia idonea ad incutere timore e sia diretta a costringere il destinatario a tenere, contro la propria volontà, la condotta pretesa dall'agente (Sez. 5, n. 34124 del 06/05/2019, Rv. 276903 - 01; n. 40782 del 11/07/2013, Rv. 257201). 3.1 Meramente reiterativo di censura motivatamente disattesa dalla Corte di merito s'appalesa il quarto motivo in punto di asserita desistenza dal reato.

Al riguardo deve ulteriormente evidenziarsi la giuridica impossibilità di configurare l'istituto alla luce della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito giacché, costituendo il delitto di violenza privata un reato a forma libera, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è ravvisabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può invece operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo (Sez. 5, n. 17241 del 20/01/2020, Rv. 279170).

4. Manifestamente infondati s'appalesano le censure del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'apparato circostanziale e al trattamento sanzionatorio (motivi 2,3,4).

La Corte di merito ha congruamente argomentato la sussistenza della recidiva, richiamando l'ingravescente percorso criminale del prevenuto, attinto da plurimi precedenti e già assoggettato alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, reiteratamente violata.

Si tratta di elementi che disegnano una biografia segnata da una persistente proclività a delinquere in cui la ricaduta nel reato è indice univoco di accresciuta pericolosità.

Parimenti destituiti di fondamento risultano i rilievi in punto di diniego delle attenuanti generiche, avendo la Corte di merito espressamente confutato tutti gli elementi addotti a corredo dell'invocata mitigazione sanzionatoria, evidenziando l'assenza di allegazioni a sostegno dello stato di disagio sociale del prevenuto, rimpossibilità di valorizzare a tal fine l'opzione per il rito abbreviato e rimarcando la spiccata intensità del dolo, desumibile dalla natura delle minacce formulate.

Quanto all'omessa motivazione circa il censurato discostamento dal minimo edittale v'è da rilevare che il primo giudice, partendo dal minimo edittale della fattispecie consumata semplice in esito al giudizio di comparazione, ha operato la riduzione per il tentativo in misura assai prossima al massimo dei due terzi e siffatta quantificazione è stata ritenuta congrua dal giudice d'appello con valutazione non censurabile in questa sede alla luce del costante avviso della giurisprudenza di legittimità.

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. in Albania il 16/4/1992 2) [OSCURATO:PERSONA] n. in Ucraina 1'11/1/1998 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Trieste in data 21/5/2020 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], reiterate in data 14 marzo 2022 6A, [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Trieste riformava parzialmente la decisione del Gup del Tribunale di Udine che, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto gli imputati colpevoli del delitto di tentata estorsione aggravata ascritto al capo a) e la sola [OSCURATO:PERSONA] anche del delitto di violenza privata sub b), condannandoli alla pena ritenuta di giustizia. La Corte territoriale, qualificato il fatto sub b) quale tentativo di violenza privata, riduceva la pena inflitta alla Nanugulova e confermava nel resto. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo estorsivo. Il ricorrente sostiene che la Corte di merito non ha tenuto conto dei principi affermati dalle Sezioni Unite Filardo con riguardo alla differenziazione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, valorizzando in via esclusiva la materialità del fatto senza considerare la direzione dell'elemento psicologico. In particolare, la sentenza impugnata ha ritenuto di desumere il dolo della fattispecie ex art. 629 cod.pen. dalle modalità dell'azione senza alcuna analisi dell'atteggiamento psicologico sotteso alla condotta che, alla stregua delle risultanze dibattimentali, era diretta a sollecitare la restituzione della somma di euro 100,00 di cui la vittima era debitrice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, secondo il ricorrente difetta la prova in capo ai soggetti agenti della consapevolezza dell'ingiustizia del profitto; 2.2 la violazione di legge e il correlato vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della recidiva ex art. 99, comma 4, cod.pen. Il difensore lamenta la mancata esclusione della recidiva qualificata sulla base del mero richiamo dei precedenti giudiziari, senza alcuna valutazione in concreto in ordine alla maggiore pericolosità denotata dai fatti contestati. Aggiunge che i giudici d'appello hanno trascurato gli indici oggettivi e soggettivi che avrebbe dovuto condurre ad escludere una relazione qualificata fra i precedenti dell'imputato e il nuovo fatto delittuoso contestato nell'odierno processo; 2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, avendo la Corte territoriale confermato il trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado senza considerare gli elementi a favore di una sua rivisitazione sviluppati nei motivi di gravame, con particolare riguardo al disturbo della personalità da cui l'imputato è affetto;2.4 l'omessa motivazione con riguardo alla doglianza difensiva concernente la determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 3. La violazione dell'art. 629 cod.pen. e la mancanza di motivazione in ordine all'uso di violenza o minaccia da parte della ricorrente. La difesa sostiene che la riconosciuta incertezza sulla causale alla base della dazione di 100 euro al compagno della p.o. da parte di [OSCURATO:PERSONA] incide sulla complessiva attendibilità della denunziante e sullo specifico versante dell'uso della violenza e della minaccia per ottenere la restituzione dell'importo. In particolare, secondo la difesa, la Corte di merito non ha considerato che l'imputata si è limitata alla richiesta di restituzione del denaro senza attuare personalmente alcun comportamento minaccioso né usare violenza suscettibile di integrare il concorso nel reato; 3.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico della fattispecie ex art. 629 cod.pen. Osserva la difesa che, poiché il dolo deve investire anche l'ingiustizia del profitto, elemento della fattispecie, l'errore su tale carattere vale ad escludere l'elemento soggettivo, profilo scrutinato con esiti contraddittori dalla Corte di merito; 3.2 la mancanza di motivazione in ordine agli elementi costitutivi del reato di violenza privata sub b), non avendo la Corte di merito valutato se, alla luce delle circostanze dell'azione, sia ravvisabile nella condotta ascritta alla prevenuta l'univocità direzionale e la idoneità a coartare la libera determinazione della vittima; 3.3 l'omessa motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della desistenza volontaria. Secondo la difesa la Corte territoriale, pur riconoscendo in luogo del delitto consumato la fattispecie tentata, non ha considerato la volontaria interruzione della condotta da parte della ricorrente, cui ha fatto seguito la tempestiva segnalazione dell'accaduto alle forze di polizia da parte della vittima. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo del ricorso proposto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] che revoca in dubbio il concorso nel delitto di estorsione per difetto della condotta strumentale è manifestamente infondato. Invero, secondo la puntuale ricostruzione operata dal primo giudice a pag. 3, consta che l'imputata, dopo la perentoria richiesta di avere i cento euro di Imtiaz, alle obiezioni della p.o. Gjlani rispondeva che, se non avesse ricevuto i soldi, avrebbe mandato qualcuno a prenderseli, espressione di chiaro contenuto minatorio in quanto evocativa di una espropriazione forzata, ulteriormente rafforzata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], il quale ribadiva la richiesta asserendo che in caso di mancata restituzione" ti mando della gente che ti fanno fuori". Contrariamente a quanto assume la difesa dell'imputata, l'azione nei confronti della vittima fu sinergica e temporalmente concentrata, chiaramente dotata di attitudine intimidatrice e idonea alla coercizione nonché alla realizzazione del profitto ingiusto perseguito. 1.1 Meramente reiterativi di doglianze già adeguatamente scrutinate nelle fasi di merito risultano, inoltre, i rilievi in punto di attendibilità della p.o., avendo i giudici territoriali ampiamente chiarito che la ricostruzione dell'episodio delittuoso trova conferma nelle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], nipote della vittima che si trovava in sua compagnia al momento dei fatti. 2. Ad esiti di manifesta infondatezza deve pervenirsi anche con riguardo all'alternativa qualificazione giuridica del fatto sub a) alla stregua del reato di ragion fattasi, oggetto del primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e del secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]. Questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica ha chiarito che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie e che il concorso del terzo nel reato ex art. 393 cod.pen. è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità. Tuttavia si tratta di principi destinati ad operare esclusivamente in presenza di una pretesa giudiziariamente tutelabile. Nella specie il preteso creditore Imtiaz, sentito a sommarie informazione (sent. Gup pag. 3), riferiva di una spontanea dazione di euro 100,00 all'amico [OSCURATO:PERSONA], compagno della Gilaj, chiarendo di conoscere solo di vista il [OSCURATO:PERSONA] ed escludendo di avere alcun debito nei suoi confronti. Manca, dunque, nella specie una pretesa creditoria suscettibile di tutela in sede giudiziaria per la cui soddisfazione gli imputati avrebbero agito nomine alieno, con conseguente impossibilità di ricondurre il fatto nell'alveo dell'art. 393 cod.pen. 2.1 Quanto alla tesi dell'errore scriminante ex art. 47 cod.pen. propugnata dalla difesa della [OSCURATO:PERSONA] trattasi di profilo introdotto per la prima volta in sede di legittimità e, quindi precluso, oltre che manifestamente infondato, correlandosi l'ingiustizia del profitto all'assenza di una pretesa giuridicamente tutelabile e rientrando nel focus del dolo il perseguimento di qualsiasi utilità suscettibile di causare un pregiudizio economico alla vittima. E' d'uopo ribadire che l'errore dell'agente sulla azionabilità della pretesa non costituisce errore su norma extrapenale ma su norma che integra la fattispecie astratta, e quindi non vale ad escludere la responsabilità, risolvendosi in un errore di diritto penalmente irrilevante (in tema di errore inescusabile, tra molte, Sez. 6, n. 25941 del 31/03/2015, Rv. 263808; n. 27941 del 31/05/2016, Rv. 267390; in fattispecie analoga a quella a giudizio, Sez. 2, n. 3651 del 14/01/1986, Rv. 172647).3. Destituiti di giuridico fondamento s'appalesano i motivi terzo e quarto del ricorso proposto nell'interesse dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] che possono essere congiuntamente esaminati in quanto concernono entrambi l'addebito ascritto al capo b). In particolare il terzo motivo, che revoca in dubbio l'idoneità ed univocità della condotta intesa ad impedire alla p.o. l'uso del telefono per allertare le forze dell'ordine, è del tutto generico, non avendo la difesa chiarito quali elementi di dubbio di valenza antagonista siano stati pretermessi dalla Corte, spiegandone l'attitudine a smentire la ricostruzione fattuale accreditata dai giudici di merito. Invero, la stessa difesa non contesta che l'imputata con una mossa violenta e repentina abbia colpito la p.o. alle mani, provocando la caduta e il conseguente danneggiamento del telefono cellulare con il quale si apprestava a segnalare l'accaduto alle forze di polizia. Questa Corte ha in più occasioni precisato che ai fini della configurabilità del tentativo di violenza privata, non è necessario che la minaccia abbia effettivamente intimorito il soggetto passivo determinando una costrizione, ancorché improduttiva del risultato perseguito, ma è sufficiente che essa sia idonea ad incutere timore e sia diretta a costringere il destinatario a tenere, contro la propria volontà, la condotta pretesa dall'agente (Sez. 5, n. 34124 del 06/05/2019, Rv. 276903 - 01; n. 40782 del 11/07/2013, Rv. 257201). 3.1 Meramente reiterativo di censura motivatamente disattesa dalla Corte di merito s'appalesa il quarto motivo in punto di asserita desistenza dal reato. Al riguardo deve ulteriormente evidenziarsi la giuridica impossibilità di configurare l'istituto alla luce della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito giacché, costituendo il delitto di violenza privata un reato a forma libera, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è ravvisabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può invece operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo (Sez. 5, n. 17241 del 20/01/2020, Rv. 279170). 4. Manifestamente infondati s'appalesano le censure del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'apparato circostanziale e al trattamento sanzionatorio (motivi 2,3,4). La Corte di merito ha congruamente argomentato la sussistenza della recidiva, richiamando l'ingravescente percorso criminale del prevenuto, attinto da plurimi precedenti e già assoggettato alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, reiteratamente violata. Si tratta di elementi che disegnano una biografia segnata da una persistente proclività a delinquere in cui la ricaduta nel reato è indice univoco di accresciuta pericolosità. Parimenti destituiti di fondamento risultano i rilievi in punto di diniego delle attenuanti generiche, avendo la Corte di merito espressamente confutato tutti gli elementi addotti a corredo dell'invocata mitigazione sanzionatoria, evidenziando l'assenza di allegazioni a sostegno dello stato di disagio sociale del prevenuto, rimpossibilità di valorizzare a tal fine l'opzione per il rito abbreviato e rimarcando la spiccata intensità del dolo, desumibile dalla natura delle minacce formulate. Quanto all'omessa motivazione circa il censurato discostamento dal minimo edittale v'è da rilevare che il primo giudice, partendo dal minimo edittale della fattispecie consumata semplice in esito al giudizio di comparazione, ha operato la riduzione per il tentativo in misura assai prossima al massimo dei due terzi e siffatta quantificazione è stata ritenuta congrua dal giudice d'appello con valutazione non censurabile in questa sede alla luce del costante avviso della giurisprudenza di legittimità. 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese process
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