CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42710/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREdato avv/do alle parti; udita la relazione svoltà-lcial Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 22405/22 Langella [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione a plurimi reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, gli ha applicato su richiesta la pena di anni 4 e mesi 7 di reclusione ed euro 33.800,00 di multa; che il ricorrente denuncia violazione di legge e inosservanza di norme processuali in ordine alla qualificazione giuridica dei reati e ai criteri che hanno sorretto la dosimetria della pena; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che, in particolare, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso -nel caso di specie totalmente generici a fronte di 108 capi di imputazione- (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252); che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso