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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17343/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Tornambè del Foro di Sciacca,che ha indicato recapito Pec;- ricorrente -controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- controricorrente -avversola sentenza n. 1324, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Sicilia il 21.2.2018, e pubblicata il 21.3.2018;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:1. [OSCURATO:PERSONA] di finanza svolgeva verifiche fiscali relative a più annid’imposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], istituendo il contraddittorio eNumero registro generale 31931/2018Numero sezionale 3903/2026Numero di raccolta generale 17343/2026Data pubblicazione 01/06/2026recependo anche alcuni suoi rilievi (ric., p. 2), e provvedeva pure adindagini sui suoi conti correnti bancari, giungendo alla conclusione cheaveva svolto attività d’impresa conseguendo redditi non dichiarati.

All’esitonotificava al contribuente [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione.

L’Agenziadelle Entrate, recepiti gli esiti delle verifiche effettuate dai Militari,notificava al contribuente l’avviso di accertamento n.RJ001VS00333/2009, avente ad oggetto maggiori tributi per Irpef, Iva edIrap, con riferimento all’anno 2006, contestando l’omessa registrazione edichiarazione di componenti positivi di reddito nonché l’omessaautofatturazione di acquisti, richiedendo tributi per un valore dichiarato diEuro 42.194,00.

Il contribuente promuoveva procedimento diaccertamento con adesione che non sortiva esito positivo.2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto impositivo innanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Agrigento che lo accoglieva, ritenendo nonprovato che il contribuente avesse svolto attività d’impresa, ed annullaval’avviso di accertamento.3.

L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisionesfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, innanzi allaCommissione Tributaria Regionale della Sicilia che, ritenuto correttol’accertamento eseguito dall’Amministrazione finanziaria, la quale avevafondato i suoi rilievi su movimentazioni bancarie in ordine alle quali ilcontribuente non aveva fornito giustificazioni, riformava la decisione dellaCTP e riaffermava la piena validità ed efficacia dell’atto impositivo.4.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tremotivi di ricorso.

Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso, indicato come proposto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il contribuente contesta laviolazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 Disp. att.c.p.c., per avere il giudice dell’appello “omesso la concisa esposizioneNumero registro generale 31931/2018Numero sezionale 3903/2026Numero di raccolta generale 17343/2026Data pubblicazione 01/06/2026dello svolgimento del processo, le richieste delle parti, nonché la succintaesposizione dei motivi in fatto e diritto” (ric., p. 7) lamentando, inparticolare, che la CTR non ha esaminato le ragioni poste a fondamentodella sentenza di primo grado e le critiche proposte per censurare lamancanza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 32 del Dpr n. 600 del1973, peraltro solo parzialmente riportato.1.1.

Il contribuente propone in sostanza una contestazione di nullitàdella sentenza del giudice dell’appello, che però non appare fondata.La CTR innanzitutto ricostruisce, in sintesi ma con chiarezza, losviluppo degli accertamenti svolti nei confronti del contribuente e lecontestazioni che gli sono state mosse.

Poi illustra le difese proposte daLupo Giovanni fin dal ricorso introduttivo, e le replichedell’Amministrazione finanziaria.

Quindi riporta che la CTP ha accolto ilricorso della parte privata compensando le spese di lite.Afferma quindi di ritenere infondate tutte le argomentazioni propostedal ricorrente ed illustra con sufficiente ampiezza le ragioni della suapronuncia.

In sostanza, l’Amministrazione ha fondato il suo accertamentosulle risultanze degli accertamenti bancari, mentre il contribuente, pervincere la presunzione legale (relativa) dipendente dalle indagini bancarie,non ha offerto alcuna giustificazione, non illustrando la natura dellesingole movimentazioni, ma si è limitato ad affermare che lui non hasvolto attività imprenditoriale.Non è compito del giudice del merito esaminare ciascuna delleargomentazioni proposte dalle parti, ma illustrare con chiarezza le ragionidella sua decisione.

A tanto ha provveduto il giudice di secondo grado.Il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve perciòessere respinto.2.

Mediante il secondo strumento d’impugnazione, indicato comeintrodotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il ricorrentecensura la violazione dell’art. 112 c.p.c., “sia sotto il profilo dell’omessaNumero registro generale 31931/2018Numero sezionale 3903/2026Numero di raccolta generale 17343/2026Data pubblicazione 01/06/2026pronuncia che dell’ultrapetizione” (ric., p. 7), per non avere il giudicedell’appello tenuto conto delle ragioni della decisione di primo grado e nonaver rilevato che l’accertamento come effettuato poteva svolgersi solo neiconfronti di un imprenditore, mentre il contribuente ha provato di averestipulato contratti di associazione in partecipazione quale associato, e nonaveva pertanto assunto la qualità di imprenditore.3.

Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, c.p.c., il contribuente critica l’omesso esame, da partedel giudice del gravame, del fatto che non erano sufficienti le indaginibancarie ad attribuire la qualità di imprenditore, in assenza di ogni altroelemento di riscontro che doveva essere fornito dall’Amministrazionefinanziaria, che comunque aveva proceduto in maniera irregolare, neancheistituendo il contraddittorio preventivo, sebbene tra i tributi contestati visia l’IVA, e l’Ente impositore neppure ha operato alcun riferimento ai costi,che comunque il contribuente, in quanto ritenuto imprenditore, nonpoteva non aver sostenuto.4.

Mediante il secondo ed il terzo motivo di impugnazione ilcontribuente contesta, a quanto è dato comprendere, la nullità dellasentenza impugnata per omessa pronuncia e comunque l’omesso esamedi fatti decisivi per il giudizio, peraltro commistionando con una censura diviolazione di legge (terzo motivo).

I motivi di ricorso presentano elementidi connessione e possono essere trattati congiuntamente per ragioni disintesi e chiarezza espositiva.4.1.

Un primo argomento che il contribuente ritiene decisivo è chel’accertamento, per come compiuto basandosi esclusivamente, nella suaprospettazione, su accertamenti bancari, poteva essere effettuato solo neiconfronti di un imprenditore, ma lui non lo era, e l’Amministrazionefinanziaria non ha provato che lo fosse.

Inoltre, il contribuente allega diavere prodotto contratti di associazione, evidentemente in partecipazioneNumero registro generale 31931/2018Numero sezionale 3903/2026Numero di raccolta generale 17343/2026Data pubblicazione 01/06/2026e, a quanto è dato comprendere, in veste di associato, i qualidimostrerebbero che lui non era un imprenditore.Partendo da quest’ultimo argomento, pare sufficiente osservare comenulla impedisca che un associato in partecipazione svolga attivitàimprenditoriale.

Peraltro il contribuente non illustra neppure in sintesiquesti contratti che cosa prevedessero, ed in tal modo non consente distimare la loro rilevanza.

Ancor più, non indica come abbia provatociascuna delle operazioni finanziarie contestategli a quale contratto diassociazione avessero pertinenza e per quale importo.Ritiene quindi il contribuente che l’Amministrazione finanziaria avrebbedovuto provare la sua qualità di imprenditore.

La CTR indica alcuni indicipresuntivi che depongono nel senso che abbia svolto attività d’impresa,come la disponibilità e l’utilizzo di una pluralità di conti corrente bancari.L’Amministrazione finanziaria aggiunge in controricorso che ulterioriplurimi elementi in tal senso erano stati illustrati già nel PVC e nell’avvisodi accertamento, come la delega ad operare sui conti correnti di piùsocietà aventi ad oggetto l’attività edile, nonché la continuità e rilevanzaeconomica delle movimentazioni dei suoi conti correnti. [OSCURATO:PERSONA] diun appezzamento di terreno in cui il contribuente si era qualificato comeimprenditore.

Ma non è questo il punto.4.1.1.

La CTR ha ritenuto che fosse già l’analisi delle movimentazionibancarie, tante, su più conti, per importi rilevanti, a fornire una provapresuntiva dello svolgimento di attività d’impresa, presunzione a frontedella quale il contribuente non ha mai fornito giustificazione alcuna.La tesi sostenuta dal giudice dell’appello, in considerazione dellapresunzione legale (relativa) che assiste gli accertamenti tributari fondatisulle movimentazioni bancarie, i quali importano l’inversione dell’oneredella prova, risulta condivisibile.

Questa Corte di legittimità ha avutooccasione di chiarire che in materia di accertamento delle imposte suiNumero registro generale 31931/2018Numero sezionale 3903/2026Numero di raccolta generale 17343/2026Data pubblicazione 01/06/2026redditi e dell'IVA, tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, siain accredito che in addebito, si presumono, ai sensi dell'art. 32, comma 1,n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell'art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R.n. 633 del 1972, riferiti alla sua attività economica, i primi quali ricavi e isecondi quali corrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizireimpiegati nella produzione, spettando all'interessato fornire la provacontraria che gli stessi non si riferiscono ad operazioni imponibili, Cass.sez.

V, 18.9.2024, n. 25043; e non si è mancato di specificare che in temadi accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamentoeffettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correntibancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondol'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementirisultanti dai conti predetti, mentre si determina un'inversione dell'oneredella prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che glielementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili adoperazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, maanalitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamentobancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuatesia estranea a fatti imponibili, Cass. sez.

V, 31.1.2024, n. 2928.Ancor più specificamente, già in precedenza si era chiarito, semprecondivisibilmente, che l'utilizzazione dei dati acquisiti presso le aziende dicredito quali prove presuntive di maggiori ricavi o operazioni imponibili, aisensi degli artt. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 600 del1973 e 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, non è subordinataalla prova che il contribuente eserciti attività d'impresa o di lavoroautonomo, atteso che, ove non sia contestata la legittimitàdell'acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i medesimipossono essere utilizzati sia per dimostrare l'esistenza di un'eventualeda essa ricavato, incombendo al contribuente l'onere di provare che iNumero registro generale 31931/2018Numero sezionale 3903/2026Numero di raccolta generale 17343/2026Data pubblicazione 01/06/2026movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle suedichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti, Cass. sez.

V, 28.2.2017, n.5135 (conf.

Cass. sez.

V, 13.10.2011, n. 21132, Cass. sez.

V, 23.4.2007,n. 9573, ed altre).Come correttamente ritenuto dalla CTR, pertanto, non competevaall’Amministrazione finanziaria dimostrare la qualità di imprenditorecommerciale del contribuente per poter azionare nei suoi confronti unapretesa fondata sulle movimentazioni riscontrate sui suoi conti correnti edin relazione alle quali il contribuente non ha fornito alcuna giustificazioneanalitica.4.2.

Sebbene il contribuente non sembri proporre motivi di ricorso inproposito, limitandosi ad introdurre gli argomenti per criticare la ritenutasuperficialità dell’accertamento tributario, appare opportuno aggiungere,innanzitutto, che il contribuente il quale intenda contestare la mancataha comunque l’onere di superare la c.d. prova di resistenza, e deve quindiindicare quali siano gli argomenti che avrebbe potuto proporre in sede dicontraddittorio, dimostrandone la rilevanza, ma in questo giudizio ilcontribuente non vi ha provveduto.In ordine alla omessa considerazione dei costi da parte dell’Enteimpositore, il contribuente neppure indica di aver proposto una similecensura nei gradi di merito del giudizio.Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso risultano pertantoinfondati e devono perciò essere respinti.In definitiva il ricorso deve essere rigettato.5.

Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza esono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioniesaminate e del valore della controversia.5.1.

Deve anche darsi atto che ricorrono le condizioni per la condannadel ricorrente al versamento del c.d. doppio contributo.Numero registro generale 31931/2018Numero sezionale 3903/2026Numero di raccolta generale 17343/2026Data pubblicazione 01/06/2026La Corte di Cassazione, P.Q.Mrigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che condanna alpagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, ele liquida in complessivi Euro 4.100,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13,comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tornambè del Foro di Sciacca,che ha indicato recapito Pec;- ricorrente -controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- controricorrente -avversola sentenza n. 1324, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Sicilia il 21.2.2018, e pubblicata il 21.3.2018;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:1. [OSCURATO:PERSONA] di finanza svolgeva verifiche fiscali relative a più annid’imposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], istituendo il contraddittorio eNumero registro generale 31931/2018Numero sezionale 3903/2026Numero di raccolta generale 17343/2026Data pubblicazione 01/06/2026recependo anche alcuni suoi rilievi (ric., p. 2), e provvedeva pure adindagini sui suoi conti correnti bancari, giungendo alla conclusione cheaveva svolto attività d’impresa conseguendo redditi non dichiarati. All’esitonotificava al contribuente [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione. L’Agenziadelle Entrate, recepiti gli esiti delle verifiche effettuate dai Militari,notificava al contribuente l’avviso di accertamento n.RJ001VS00333/2009, avente ad oggetto maggiori tributi per Irpef, Iva edIrap, con riferimento all’anno 2006, contestando l’omessa registrazione edichiarazione di componenti positivi di reddito nonché l’omessaautofatturazione di acquisti, richiedendo tributi per un valore dichiarato diEuro 42.194,00. Il contribuente promuoveva procedimento diaccertamento con adesione che non sortiva esito positivo.2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto impositivo innanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Agrigento che lo accoglieva, ritenendo nonprovato che il contribuente avesse svolto attività d’impresa, ed annullaval’avviso di accertamento.3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisionesfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, innanzi allaCommissione Tributaria Regionale della Sicilia che, ritenuto correttol’accertamento eseguito dall’Amministrazione finanziaria, la quale avevafondato i suoi rilievi su movimentazioni bancarie in ordine alle quali ilcontribuente non aveva fornito giustificazioni, riformava la decisione dellaCTP e riaffermava la piena validità ed efficacia dell’atto impositivo.4. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tremotivi di ricorso. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso, indicato come proposto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il contribuente contesta laviolazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 Disp. att.c.p.c., per avere il giudice dell’appello “omesso la concisa esposizioneNumero registro generale 31931/2018Numero sezionale 3903/2026Numero di raccolta generale 17343/2026Data pubblicazione 01/06/2026dello svolgimento del processo, le richieste delle parti, nonché la succintaesposizione dei motivi in fatto e diritto” (ric., p. 7) lamentando, inparticolare, che la CTR non ha esaminato le ragioni poste a fondamentodella sentenza di primo grado e le critiche proposte per censurare lamancanza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 32 del Dpr n. 600 del1973, peraltro solo parzialmente riportato.1.1. Il contribuente propone in sostanza una contestazione di nullitàdella sentenza del giudice dell’appello, che però non appare fondata.La CTR innanzitutto ricostruisce, in sintesi ma con chiarezza, losviluppo degli accertamenti svolti nei confronti del contribuente e lecontestazioni che gli sono state mosse. Poi illustra le difese proposte daLupo Giovanni fin dal ricorso introduttivo, e le replichedell’Amministrazione finanziaria. Quindi riporta che la CTP ha accolto ilricorso della parte privata compensando le spese di lite.Afferma quindi di ritenere infondate tutte le argomentazioni propostedal ricorrente ed illustra con sufficiente ampiezza le ragioni della suapronuncia. In sostanza, l’Amministrazione ha fondato il suo accertamentosulle risultanze degli accertamenti bancari, mentre il contribuente, pervincere la presunzione legale (relativa) dipendente dalle indagini bancarie,non ha offerto alcuna giustificazione, non illustrando la natura dellesingole movimentazioni, ma si è limitato ad affermare che lui non hasvolto attività imprenditoriale.Non è compito del giudice del merito esaminare ciascuna delleargomentazioni proposte dalle parti, ma illustrare con chiarezza le ragionidella sua decisione. A tanto ha provveduto il giudice di secondo grado.Il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve perciòessere respinto.2. Mediante il secondo strumento d’impugnazione, indicato comeintrodotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il ricorrentecensura la violazione dell’art. 112 c.p.c., “sia sotto il profilo dell’omessaNumero registro generale 31931/2018Numero sezionale 3903/2026Numero di raccolta generale 17343/2026Data pubblicazione 01/06/2026pronuncia che dell’ultrapetizione” (ric., p. 7), per non avere il giudicedell’appello tenuto conto delle ragioni della decisione di primo grado e nonaver rilevato che l’accertamento come effettuato poteva svolgersi solo neiconfronti di un imprenditore, mentre il contribuente ha provato di averestipulato contratti di associazione in partecipazione quale associato, e nonaveva pertanto assunto la qualità di imprenditore.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, c.p.c., il contribuente critica l’omesso esame, da partedel giudice del gravame, del fatto che non erano sufficienti le indaginibancarie ad attribuire la qualità di imprenditore, in assenza di ogni altroelemento di riscontro che doveva essere fornito dall’Amministrazionefinanziaria, che comunque aveva proceduto in maniera irregolare, neancheistituendo il contraddittorio preventivo, sebbene tra i tributi contestati visia l’IVA, e l’Ente impositore neppure ha operato alcun riferimento ai costi,che comunque il contribuente, in quanto ritenuto imprenditore, nonpoteva non aver sostenuto.4. Mediante il secondo ed il terzo motivo di impugnazione ilcontribuente contesta, a quanto è dato comprendere, la nullità dellasentenza impugnata per omessa pronuncia e comunque l’omesso esamedi fatti decisivi per il giudizio, peraltro commistionando con una censura diviolazione di legge (terzo motivo). I motivi di ricorso presentano elementidi connessione e possono essere trattati congiuntamente per ragioni disintesi e chiarezza espositiva.4.1. Un primo argomento che il contribuente ritiene decisivo è chel’accertamento, per come compiuto basandosi esclusivamente, nella suaprospettazione, su accertamenti bancari, poteva essere effettuato solo neiconfronti di un imprenditore, ma lui non lo era, e l’Amministrazionefinanziaria non ha provato che lo fosse. Inoltre, il contribuente allega diavere prodotto contratti di associazione, evidentemente in partecipazioneNumero registro generale 31931/2018Numero sezionale 3903/2026Numero di raccolta generale 17343/2026Data pubblicazione 01/06/2026e, a quanto è dato comprendere, in veste di associato, i qualidimostrerebbero che lui non era un imprenditore.Partendo da quest’ultimo argomento, pare sufficiente osservare comenulla impedisca che un associato in partecipazione svolga attivitàimprenditoriale. Peraltro il contribuente non illustra neppure in sintesiquesti contratti che cosa prevedessero, ed in tal modo non consente distimare la loro rilevanza. Ancor più, non indica come abbia provatociascuna delle operazioni finanziarie contestategli a quale contratto diassociazione avessero pertinenza e per quale importo.Ritiene quindi il contribuente che l’Amministrazione finanziaria avrebbedovuto provare la sua qualità di imprenditore. La CTR indica alcuni indicipresuntivi che depongono nel senso che abbia svolto attività d’impresa,come la disponibilità e l’utilizzo di una pluralità di conti corrente bancari.L’Amministrazione finanziaria aggiunge in controricorso che ulterioriplurimi elementi in tal senso erano stati illustrati già nel PVC e nell’avvisodi accertamento, come la delega ad operare sui conti correnti di piùsocietà aventi ad oggetto l’attività edile, nonché la continuità e rilevanzaeconomica delle movimentazioni dei suoi conti correnti. [OSCURATO:PERSONA] diun appezzamento di terreno in cui il contribuente si era qualificato comeimprenditore. Ma non è questo il punto.4.1.1. La CTR ha ritenuto che fosse già l’analisi delle movimentazionibancarie, tante, su più conti, per importi rilevanti, a fornire una provapresuntiva dello svolgimento di attività d’impresa, presunzione a frontedella quale il contribuente non ha mai fornito giustificazione alcuna.La tesi sostenuta dal giudice dell’appello, in considerazione dellapresunzione legale (relativa) che assiste gli accertamenti tributari fondatisulle movimentazioni bancarie, i quali importano l’inversione dell’oneredella prova, risulta condivisibile. Questa Corte di legittimità ha avutooccasione di chiarire che in materia di accertamento delle imposte suiNumero registro generale 31931/2018Numero sezionale 3903/2026Numero di raccolta generale 17343/2026Data pubblicazione 01/06/2026redditi e dell'IVA, tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, siain accredito che in addebito, si presumono, ai sensi dell'art. 32, comma 1,n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell'art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R.n. 633 del 1972, riferiti alla sua attività economica, i primi quali ricavi e isecondi quali corrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizireimpiegati nella produzione, spettando all'interessato fornire la provacontraria che gli stessi non si riferiscono ad operazioni imponibili, Cass.sez. V, 18.9.2024, n. 25043; e non si è mancato di specificare che in temadi accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamentoeffettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correntibancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondol'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementirisultanti dai conti predetti, mentre si determina un'inversione dell'oneredella prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che glielementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili adoperazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, maanalitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamentobancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuatesia estranea a fatti imponibili, Cass. sez. V, 31.1.2024, n. 2928.Ancor più specificamente, già in precedenza si era chiarito, semprecondivisibilmente, che l'utilizzazione dei dati acquisiti presso le aziende dicredito quali prove presuntive di maggiori ricavi o operazioni imponibili, aisensi degli artt. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 600 del1973 e 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, non è subordinataalla prova che il contribuente eserciti attività d'impresa o di lavoroautonomo, atteso che, ove non sia contestata la legittimitàdell'acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i medesimipossono essere utilizzati sia per dimostrare l'esistenza di un'eventualeda essa ricavato, incombendo al contribuente l'onere di provare che iNumero registro generale 31931/2018Numero sezionale 3903/2026Numero di raccolta generale 17343/2026Data pubblicazione 01/06/2026movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle suedichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti, Cass. sez. V, 28.2.2017, n.5135 (conf. Cass. sez. V, 13.10.2011, n. 21132, Cass. sez. V, 23.4.2007,n. 9573, ed altre).Come correttamente ritenuto dalla CTR, pertanto, non competevaall’Amministrazione finanziaria dimostrare la qualità di imprenditorecommerciale del contribuente per poter azionare nei suoi confronti unapretesa fondata sulle movimentazioni riscontrate sui suoi conti correnti edin relazione alle quali il contribuente non ha fornito alcuna giustificazioneanalitica.4.2. Sebbene il contribuente non sembri proporre motivi di ricorso inproposito, limitandosi ad introdurre gli argomenti per criticare la ritenutasuperficialità dell’accertamento tributario, appare opportuno aggiungere,innanzitutto, che il contribuente il quale intenda contestare la mancataha comunque l’onere di superare la c.d. prova di resistenza, e deve quindiindicare quali siano gli argomenti che avrebbe potuto proporre in sede dicontraddittorio, dimostrandone la rilevanza, ma in questo giudizio ilcontribuente non vi ha provveduto.In ordine alla omessa considerazione dei costi da parte dell’Enteimpositore, il contribuente neppure indica di aver proposto una similecensura nei gradi di merito del giudizio.Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso risultano pertantoinfondati e devono perciò essere respinti.In definitiva il ricorso deve essere rigettato.5. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza esono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioniesaminate e del valore della controversia.5.1. Deve anche darsi atto che ricorrono le condizioni per la condannadel ricorrente al versamento del c.d. doppio contributo.Numero registro generale 31931/2018Numero sezionale 3903/2026Numero di raccolta generale 17343/2026Data pubblicazione 01/06/2026La Corte di Cassazione, P.Q.Mrigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che condanna alpagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, ele liquida in complessivi Euro 4.100,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13,comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]
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