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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20276/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

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CAPORALE" - IZS, in persona del legale2026 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso2243 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 100/2022 della CORTE D'APPELLO diL'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 295/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del06/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24709/2022Numero sezionale 2243/20261.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di ApNpuemlelroo ddi rai ccolta generale 20276/2026Data pubblicazione 17/06/2026L’Aquila, in accoglimento parziale del gravame propostodall’[OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo e delMolise “G.

Caporale” (IZSAM) avverso sentenza del Tribunale diTeramo del 22/12/2020, lo condannava al pagamento, in favoredi [OSCURATO:PERSONA], della somma lorda di €. 6.333,10, oltreaccessori.2.

Ruberto, dirigente medico veterinario, aveva agìto ingiudizio, con altri che avevano poi transatto, per l’accertamentodel proprio diritto:a) «a percepire quanto non corrisposto dall’IZSAM per ilperiodo dal 2003 al 2012, a causa del mancato finanziamentodei fondi, per la dovuta quota parte pro capite degli importicomplessivamente attestati da ISSOS da corrispondere a titolodi risarcimento del danno... inteso come equivalente di tuttoquanto non retribuito ai dirigenti a causa dell'inadempimento daparte dell'IZSAM»;b) a percepire le ulteriori somme dovute da IZSAM a titolo di«risarcimento del danno per le inadempienze protrattesi nei loroconfronti in materia di posizione e di disagio per il triennio 20132015, da computarsi nella quota media annuale risultante daiconteggi per il pagamento del danno di cui al puntoprecedente»;per le conseguenti condanne;in subordine, per la condanna dell’Istituto al pagamento diquanto dovuto a titolo risarcitorio per retribuzioni non percepiteper posizione, risultati conseguiti e disagio, per il periodo2004/2015.3.

Il Tribunale aveva accolto la domanda, condannandol’Istituto al pagamento della somma di €. 57.449,21, oltreaccessori.Numero registro generale 24709/2022Numero sezionale 2243/20264.

L’Istituto aveva proposto appello, per quanto Naumnecroo dri ara ccolta generale 20276/2026Data pubblicazione 17/06/2026rileva, lamentando omessa pronuncia sull’eccezione diprescrizione quinquennale, sollevata sull’assunto che sitrattasse di adempimento di obbligazioni retributive.5.

La Corte di Appello osservava preliminarmente che ladomanda aveva contenuto risarcitorio, basandosi non giàsull’assunto che fossero maturate retribuzioni inevase, ma chel’Istituto avesse causato ai lavoratori un danno omettendo difinanziare, o comunque di alimentare in misura sufficiente, i trefondi destinati al pagamento del loro trattamento accessorio, edin particolare: a) il Fondo per la retribuzione di posizione,equiparazione, specifico trattamento e indennità di strutturacomplessa (cd.

Fondo di Posizione); b) il Fondo per iltrattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (cd.per la qualità ella prestazione individuale (cd.

Fondo diRisultato), sicché il termine prescrizionale era decennale.6.

In punto di fatto, rilevava che era pacifico che l’Ente, persvariati anni, aveva omesso di curare l’approvvigionamento deifondi in questione; che ad esito delle doglianze dei dirigentiinteressati, sollevate anche tramite le proprie rappresentanzesindacali, l’ente, nel gennaio 2013, aveva deciso di istituire uncollegio bilaterale per individuare una soluzione conciliativadella vertenza; che tale Collegio aveva però constatato che, acausa dal notevole tempo trascorso, non era più possibilericostruire correttamente i fondi in questione.

L’ente era quindiricorso, nell’ottobre 2013, ad una società esterna (ISSOS), cheaveva rimesso una relazione tecnica che aveva accertato ilmancato finanziamento dei fondi dal 1995 al 2012, e ne avevacalcolato analiticamente l’ammontare per ogni anno.

Tali datierano stati approvati in accordo sindacale del 20/4/2015, sicchéNumero registro generale 24709/2022Numero sezionale 2243/2026correttamente erano stati posti a base della CTU espeNurmitearo dii nra ccolta generale 20276/2026Data pubblicazione 17/06/2026primo grado.7.

Tanto premesso in fatto, la Corte di merito accoglievaparzialmente il motivo di gravame, per quanto ancora rileva,perché, anche se il termine prescrizionale era decennale, tenutoconto che il periodo in causa andava dal 2003 al 2012, la notificadel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era avvenutail 26/5/2016, e non c’era stato alcun utile atto interruttivointermedio, non potendosi attribuire efficacia interruttiva alleriunioni intercorse tra il 2005 ed il 2012 tra l’Ente e le OO.SS.,né alla deliberazione del direttore generale dell’ente del[OSCURATO:DATA_NASCITA], né al mandato a ISSOS del 2/1/2013, né allarelazione conclusiva del collegio bilaterale del 28/3/2014, néalla deliberazione del 29/5/2014 con la quale l’Ente avevadichiarato acquisiti i contenuti della relazione ISSOS, perché perinterrompere il termine occorreva o una intimazione delcreditore (e l’attore non ne aveva mai fatta alcuna e nemmenoaveva partecipato alle riunioni), o un riconoscimento del debito,che non era mai intervenuto, dovendo constare di una chiara edinequivoca partecipazione della volontà di adempiere.

Gli attiricognitivi della correttezza dei dati non avevano taleconsistenza, visto che le procedure in questione erano stateesperite ai fini conciliativi.

Di conseguenza, i crediti maturatiprima del giugno 2006 erano prescritti, e la Corte procedevadirettamente al ricalcolo del dovuto.8.

Per la cassazione della sentenza ricorre AddoloratoRuberto con atto affidato a due motivi.9.

Resiste l’Istituto con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primocomma dell’art.360 c.p.c., violazione /falsa applicazione degliNumero registro generale 24709/2022Numero sezionale 2243/2026artt. 1219, 2943 e 2944 c.c., nonché, in relazione al n.5, oNummeeros dsi ora ccolta generale 20276/2026Data pubblicazione 17/06/2026esame di fatto decisivo.Sotto il primo profilo, la statuizione impugnata in punto diprescrizione è censurata perché contraddittoria in relazione almancato riconoscimento del debito, visto che la Corte di meritoaveva dato atto che IZSAM era «nella evidente consapevolezzadella fondatezza delle avverse pretese».2.

Il submotivo è inammissibile perché il vizio di motivazionecontraddittoria si ascrive al n.4 del primo comma dell’art. 360c.p.c. in relazione all’art. 132 c.p.c. (tra le tante, Cass. nn.20112/2009, 23940/2017), e come tale richiede la deduzioneespressa della nullità della sentenza (Cass.

SU n.17932/2013;Cass. nn.21165/2013).La denunciata contraddittorietà, peraltro, non sussiste, perchéil vizio in questione ricorre solo se vi sia un contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili, sì da rendere la ratio decidendiincomprensibile (tra le tante, Cass. n. 7090/2022), e talecondizione non ricorre, avendo la Corte di merito affermato chealcun riconoscimento del debito era mai avvenuto; affermazioneche non è affatto inconciliabile col fatto che la stessa Corte,nell’esporre i fatti, ed in particolare commentando le iniziativeintraprese per ricostruire l’ammontare dei fondi, abbia reso ilcommento sul quale la censura si fonda, implicando il giudizioche il riconoscimento di un debito richiede un atto o fattoincompatibile col disconoscimento dello stesso, non rilevando unmero stato psicologico.

D’altronde, la Corte ha pure affermatoche le iniziative in questione erano finalizzate ad unaconciliazione, circostanza con la quale il ricorrente non siconfronta.3.

Sotto il secondo profilo, si addita a fatti decisivi nonesaminati:Numero registro generale 24709/2022Numero sezionale 2243/2026a) quello, dato per pacifico, che l’attore era iscritto ad unNuam eOro. dSi r.a ccolta generale 20276/2026Data pubblicazione 17/06/2026(FVM) che aveva partecipato alle riunioni delle quali si parla insentenza;b) che detta O.S., nella riunione sindacale del 17/12/2010,avrebbe intimato il pagamento (doc.9);c) che nel doc. 7 prodotto dallo stesso Istituto (deliberazione del23/1/2013) ci sarebbe un evidente riconoscimento del debito.4.

Anche tale submotivo è inammissibile.Il fatto sub a) non risulta dalla sentenza impugnata, e avendoconsistenza fattuale, il ricorrente aveva l’onere, non assolto, diindicare e mostrare dove, come e quando l’avesse dedotto(Cass. nn. 32804/2019, 3473/2025), senza di che sarebbe statocomunque impossibile additarlo al pacifico.Il fatto sub b) ne risulta irrilevante.Quanto al fatto sub c), in disparte il profilo di inammissibilitàdiscendente dal fatto che il documento non è prodotto nelfascicolo telematico in violazione dell’art 369, comma 2, n.4c.p.c., dalla sentenza risulta che il documento è stato esaminatodalla Corte territoriale che ne ha negato la valenza interruttiva;e tanto esclude la configurabilità del vizio, risolvendosi lacensura sul punto in un vizio motivazionale sull’ apprezzamentodi tale valenza, non coperto dal n.5 del primo comma dell’art.360 c.p.c..Uguali argomentazioni rendono inammissibile la censura perviolazione dei princìpi sulla costituzione in mora, svolta in modoaffatto generico e senza supporto di argomentazioni in iure,come tale volta a sollecitare un sindacato di merito estraneo allafunzione di questa Corte.5.

Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.4 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., nullità del procedimento, data dalfatto che nelle note di trattazione scritta del 1/4/2022 ilNumero registro generale 24709/2022Numero sezionale 2243/2026difensore del Ruberto avrebbe segnalato che il precNeumdeeron dti era ccolta generale 20276/2026Data pubblicazione 17/06/2026difensore aveva depositato fascicolo di parte cartaceo, che egliera andato a ritirarlo ma non aveva potuto per mancanza dipersonale, per poi riservarsi di depositarlo previa autorizzazionedel Collegio, dopo di che la cancelleria il 5/4/22 aveva attestatoche il fascicolo in questione non c’era.

Il procuratore afferma diaver prodotto tale attestazione lo stesso 5/4, dopo di che laCorte di appello aveva deciso il 7/4/2022, quindi senzaesaminare il fascicolo.6.

Il motivo è inammissibile quantomeno per difetto didecisività, perché la sentenza di merito, richiamando idocumenti prodotti dal Ruberto per dimostrare gli attiinterruttivi o ricognitivi di debito, mostra di averli esaminati, néil ricorrente indica alcun atto che non sia stato esaminato inragione dell’asserito smarrimento del proprio fascicolo di parte.Peraltro dalla riportata attestazione di cancelleria risulta che ilfascicolo di parte di cui si tratta era il fascicolo di primo gradodel precedente difensore del Ruberto, che il nuovo difensoreandò a cercare nella cancelleria del Tribunale di Teramo, dovenon venne rinvenuto; il che è del tutto compatibile col fatto chefosse stato già riversato o trasmesso in appello.7.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.8.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrenteal pagamento, in favore del controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in €. 3.000,00 per compensi,€. 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15% ed agli accessori di legge.Numero registro generale 24709/2022Numero sezionale 2243/2026Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/20N0um2e,ro ddi àra ccolta generale 20276/2026Data pubblicazione 17/06/2026parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 6 maggio2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. CAPORALE" - IZS, in persona del legale2026 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso2243 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 100/2022 della CORTE D'APPELLO diL'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 295/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del06/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24709/2022Numero sezionale 2243/20261. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di ApNpuemlelroo ddi rai ccolta generale 20276/2026Data pubblicazione 17/06/2026L’Aquila, in accoglimento parziale del gravame propostodall’[OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo e delMolise “G. Caporale” (IZSAM) avverso sentenza del Tribunale diTeramo del 22/12/2020, lo condannava al pagamento, in favoredi [OSCURATO:PERSONA], della somma lorda di €. 6.333,10, oltreaccessori.2. Ruberto, dirigente medico veterinario, aveva agìto ingiudizio, con altri che avevano poi transatto, per l’accertamentodel proprio diritto:a) «a percepire quanto non corrisposto dall’IZSAM per ilperiodo dal 2003 al 2012, a causa del mancato finanziamentodei fondi, per la dovuta quota parte pro capite degli importicomplessivamente attestati da ISSOS da corrispondere a titolodi risarcimento del danno... inteso come equivalente di tuttoquanto non retribuito ai dirigenti a causa dell'inadempimento daparte dell'IZSAM»;b) a percepire le ulteriori somme dovute da IZSAM a titolo di«risarcimento del danno per le inadempienze protrattesi nei loroconfronti in materia di posizione e di disagio per il triennio 20132015, da computarsi nella quota media annuale risultante daiconteggi per il pagamento del danno di cui al puntoprecedente»;per le conseguenti condanne;in subordine, per la condanna dell’Istituto al pagamento diquanto dovuto a titolo risarcitorio per retribuzioni non percepiteper posizione, risultati conseguiti e disagio, per il periodo2004/2015.3. Il Tribunale aveva accolto la domanda, condannandol’Istituto al pagamento della somma di €. 57.449,21, oltreaccessori.Numero registro generale 24709/2022Numero sezionale 2243/20264. L’Istituto aveva proposto appello, per quanto Naumnecroo dri ara ccolta generale 20276/2026Data pubblicazione 17/06/2026rileva, lamentando omessa pronuncia sull’eccezione diprescrizione quinquennale, sollevata sull’assunto che sitrattasse di adempimento di obbligazioni retributive.5. La Corte di Appello osservava preliminarmente che ladomanda aveva contenuto risarcitorio, basandosi non giàsull’assunto che fossero maturate retribuzioni inevase, ma chel’Istituto avesse causato ai lavoratori un danno omettendo difinanziare, o comunque di alimentare in misura sufficiente, i trefondi destinati al pagamento del loro trattamento accessorio, edin particolare: a) il Fondo per la retribuzione di posizione,equiparazione, specifico trattamento e indennità di strutturacomplessa (cd. Fondo di Posizione); b) il Fondo per iltrattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (cd.per la qualità ella prestazione individuale (cd. Fondo diRisultato), sicché il termine prescrizionale era decennale.6. In punto di fatto, rilevava che era pacifico che l’Ente, persvariati anni, aveva omesso di curare l’approvvigionamento deifondi in questione; che ad esito delle doglianze dei dirigentiinteressati, sollevate anche tramite le proprie rappresentanzesindacali, l’ente, nel gennaio 2013, aveva deciso di istituire uncollegio bilaterale per individuare una soluzione conciliativadella vertenza; che tale Collegio aveva però constatato che, acausa dal notevole tempo trascorso, non era più possibilericostruire correttamente i fondi in questione. L’ente era quindiricorso, nell’ottobre 2013, ad una società esterna (ISSOS), cheaveva rimesso una relazione tecnica che aveva accertato ilmancato finanziamento dei fondi dal 1995 al 2012, e ne avevacalcolato analiticamente l’ammontare per ogni anno. Tali datierano stati approvati in accordo sindacale del 20/4/2015, sicchéNumero registro generale 24709/2022Numero sezionale 2243/2026correttamente erano stati posti a base della CTU espeNurmitearo dii nra ccolta generale 20276/2026Data pubblicazione 17/06/2026primo grado.7. Tanto premesso in fatto, la Corte di merito accoglievaparzialmente il motivo di gravame, per quanto ancora rileva,perché, anche se il termine prescrizionale era decennale, tenutoconto che il periodo in causa andava dal 2003 al 2012, la notificadel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era avvenutail 26/5/2016, e non c’era stato alcun utile atto interruttivointermedio, non potendosi attribuire efficacia interruttiva alleriunioni intercorse tra il 2005 ed il 2012 tra l’Ente e le OO.SS.,né alla deliberazione del direttore generale dell’ente del[OSCURATO:DATA_NASCITA], né al mandato a ISSOS del 2/1/2013, né allarelazione conclusiva del collegio bilaterale del 28/3/2014, néalla deliberazione del 29/5/2014 con la quale l’Ente avevadichiarato acquisiti i contenuti della relazione ISSOS, perché perinterrompere il termine occorreva o una intimazione delcreditore (e l’attore non ne aveva mai fatta alcuna e nemmenoaveva partecipato alle riunioni), o un riconoscimento del debito,che non era mai intervenuto, dovendo constare di una chiara edinequivoca partecipazione della volontà di adempiere. Gli attiricognitivi della correttezza dei dati non avevano taleconsistenza, visto che le procedure in questione erano stateesperite ai fini conciliativi. Di conseguenza, i crediti maturatiprima del giugno 2006 erano prescritti, e la Corte procedevadirettamente al ricalcolo del dovuto.8. Per la cassazione della sentenza ricorre AddoloratoRuberto con atto affidato a due motivi.9. Resiste l’Istituto con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primocomma dell’art.360 c.p.c., violazione /falsa applicazione degliNumero registro generale 24709/2022Numero sezionale 2243/2026artt. 1219, 2943 e 2944 c.c., nonché, in relazione al n.5, oNummeeros dsi ora ccolta generale 20276/2026Data pubblicazione 17/06/2026esame di fatto decisivo.Sotto il primo profilo, la statuizione impugnata in punto diprescrizione è censurata perché contraddittoria in relazione almancato riconoscimento del debito, visto che la Corte di meritoaveva dato atto che IZSAM era «nella evidente consapevolezzadella fondatezza delle avverse pretese».2. Il submotivo è inammissibile perché il vizio di motivazionecontraddittoria si ascrive al n.4 del primo comma dell’art. 360c.p.c. in relazione all’art. 132 c.p.c. (tra le tante, Cass. nn.20112/2009, 23940/2017), e come tale richiede la deduzioneespressa della nullità della sentenza (Cass. SU n.17932/2013;Cass. nn.21165/2013).La denunciata contraddittorietà, peraltro, non sussiste, perchéil vizio in questione ricorre solo se vi sia un contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili, sì da rendere la ratio decidendiincomprensibile (tra le tante, Cass. n. 7090/2022), e talecondizione non ricorre, avendo la Corte di merito affermato chealcun riconoscimento del debito era mai avvenuto; affermazioneche non è affatto inconciliabile col fatto che la stessa Corte,nell’esporre i fatti, ed in particolare commentando le iniziativeintraprese per ricostruire l’ammontare dei fondi, abbia reso ilcommento sul quale la censura si fonda, implicando il giudizioche il riconoscimento di un debito richiede un atto o fattoincompatibile col disconoscimento dello stesso, non rilevando unmero stato psicologico. D’altronde, la Corte ha pure affermatoche le iniziative in questione erano finalizzate ad unaconciliazione, circostanza con la quale il ricorrente non siconfronta.3. Sotto il secondo profilo, si addita a fatti decisivi nonesaminati:Numero registro generale 24709/2022Numero sezionale 2243/2026a) quello, dato per pacifico, che l’attore era iscritto ad unNuam eOro. dSi r.a ccolta generale 20276/2026Data pubblicazione 17/06/2026(FVM) che aveva partecipato alle riunioni delle quali si parla insentenza;b) che detta O.S., nella riunione sindacale del 17/12/2010,avrebbe intimato il pagamento (doc.9);c) che nel doc. 7 prodotto dallo stesso Istituto (deliberazione del23/1/2013) ci sarebbe un evidente riconoscimento del debito.4. Anche tale submotivo è inammissibile.Il fatto sub a) non risulta dalla sentenza impugnata, e avendoconsistenza fattuale, il ricorrente aveva l’onere, non assolto, diindicare e mostrare dove, come e quando l’avesse dedotto(Cass. nn. 32804/2019, 3473/2025), senza di che sarebbe statocomunque impossibile additarlo al pacifico.Il fatto sub b) ne risulta irrilevante.Quanto al fatto sub c), in disparte il profilo di inammissibilitàdiscendente dal fatto che il documento non è prodotto nelfascicolo telematico in violazione dell’art 369, comma 2, n.4c.p.c., dalla sentenza risulta che il documento è stato esaminatodalla Corte territoriale che ne ha negato la valenza interruttiva;e tanto esclude la configurabilità del vizio, risolvendosi lacensura sul punto in un vizio motivazionale sull’ apprezzamentodi tale valenza, non coperto dal n.5 del primo comma dell’art.360 c.p.c..Uguali argomentazioni rendono inammissibile la censura perviolazione dei princìpi sulla costituzione in mora, svolta in modoaffatto generico e senza supporto di argomentazioni in iure,come tale volta a sollecitare un sindacato di merito estraneo allafunzione di questa Corte.5. Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.4 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., nullità del procedimento, data dalfatto che nelle note di trattazione scritta del 1/4/2022 ilNumero registro generale 24709/2022Numero sezionale 2243/2026difensore del Ruberto avrebbe segnalato che il precNeumdeeron dti era ccolta generale 20276/2026Data pubblicazione 17/06/2026difensore aveva depositato fascicolo di parte cartaceo, che egliera andato a ritirarlo ma non aveva potuto per mancanza dipersonale, per poi riservarsi di depositarlo previa autorizzazionedel Collegio, dopo di che la cancelleria il 5/4/22 aveva attestatoche il fascicolo in questione non c’era. Il procuratore afferma diaver prodotto tale attestazione lo stesso 5/4, dopo di che laCorte di appello aveva deciso il 7/4/2022, quindi senzaesaminare il fascicolo.6. Il motivo è inammissibile quantomeno per difetto didecisività, perché la sentenza di merito, richiamando idocumenti prodotti dal Ruberto per dimostrare gli attiinterruttivi o ricognitivi di debito, mostra di averli esaminati, néil ricorrente indica alcun atto che non sia stato esaminato inragione dell’asserito smarrimento del proprio fascicolo di parte.Peraltro dalla riportata attestazione di cancelleria risulta che ilfascicolo di parte di cui si tratta era il fascicolo di primo gradodel precedente difensore del Ruberto, che il nuovo difensoreandò a cercare nella cancelleria del Tribunale di Teramo, dovenon venne rinvenuto; il che è del tutto compatibile col fatto chefosse stato già riversato o trasmesso in appello.7. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.8. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrenteal pagamento, in favore del controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in €. 3.000,00 per compensi,€. 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15% ed agli accessori di legge.Numero registro generale 24709/2022Numero sezionale 2243/2026Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/20N0um2e,ro ddi àra ccolta generale 20276/2026Data pubblicazione 17/06/2026parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 6 maggio2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20276/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris