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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07162/2025

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ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4524/2016 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con do- micilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e di- fesi, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Pec: matteo.fausta@cert.ordineavvo- catipotenza.it), elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]:revocazione – giudicato esterno -defini- zione agevolata [OSCURATO:PERSONA] in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 8 c/o GCP [OSCURATO:PERSONA] e Tributario; –controricorrenti – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n.7321/28/2015 depositata il 21 luglio 2015, non notifi- cata; nonché sul ricorso iscritto al n. 12615/2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e di- fesi, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Pec: achille.benigni@avvocatiavellino- pec.it), elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 18; –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n.9945/50/2016 depositata l’11 novembre 2016, non no- tificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania n.7321/28/2015, veniva accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] schitti Riccardo e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali ex soci della società [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la sentenza della Com- missione Tributaria Provinciale di Napoli n.21448/21/2014 in rela- zione a tre avvisi di accertamento per II.DD. e IVA 2007.

2. In particolare, conun primo avviso di accertamento l'Agenzia delle entrate recuperava a tassazione in capo alla società maggiori ricavi, determinati con metodo analitico-induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Per effetto dell’accertamento, venivano liquidate a carico della società maggiori imposte a titolo di Iva e di Irap per l'anno di imposta 2007.Conse- guentemente, per effetto di due ulteriori avvisi di accertamento il maggior reddito societario veniva imputato ai fini Irpef in ragione delle quote di partecipazione ai due soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 40, comma 2, del medesimo d.P.R. 600/73.

3. Venivano proposti tre ricorsi introduttivi da parte dei contribuenti, uno per ciascun avviso impugnato, ma nelle more della fissazione dell'udienza la società di persone veniva posta in liquidazione e, quindi,veniva cancellata dal Registro delle imprese estinguendosi.

I soci Moschitti e Mercadante davano atto avanti al giudice di prime cure di tale fatto, costituendosi in luogo della società estinta.

4. Agli atti si legge che il giudice di prime cure emetteva tre separate sentenze di rigetto dei ricorsi introduttivi recanti iln. 21448/21/2014 in corrispondenza delricorso del Moschitti alla base del presente giu- dizio, il n. 21447/21/2014 in riferimentoal ricorso della Mercadante, ed il n. 21637 21/2014 quanto al ricorso della società.

Le tre sen- tenze erano sorrette dalla medesima motivazione di tenore sfavore- vole ai contribuenti.

5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali ex soci con partecipazione, rispettivamente, per il 70 e per il 30 per cento, e successori della [OSCURATO:SOCIETA], estinta impugnavano la sentenza n. 21448/21/2014 chiedendo l'annullamento di tutti e tre gli avvisidi accertamento, sia quello a carico di [OSCURATO:PERSONA] (n.

TF3010403233/2012) che quelli a carico della società estinta (n.

TF3020406627/2011) e di [OSCURATO:PERSONA] (n.

TF3010403254/2012).

5.1. L’Agenzia delle entrate eccepiva la parziale inammissibilità dell’appello, ritenendolo utilmente proposto unicamente da parte di [OSCURATO:PERSONA] ed esclusivamente avverso l'avviso di accerta- mento emesso nei suoi confronti relativo ai redditi prodotti informa associata da cui erascaturita la sentenza n. 21448/21/2014.

5.2. Secondo l’Amministrazione era da ritenersi inammissibile l’ap- pello proposto dal Moschitti avverso l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società per il quale era stata emessa una distinta sentenza di primo grado, nonché quello propostoda parte di [OSCURATO:PERSONA], in quanto non legittimata a impugnare un provvedi- mento emesso nei confronti di altro soggetto - [OSCURATO:PERSONA] - , non essendo stata parte processuale nel primo giudizio deciso con la sentenza n. 21448/21/2014.

6. La CTR con la sentenza n. 7321/28/15 riteneva il litisconsorzio integroaffermando: «Preliminarmente va rilevato che, pur se il giu- dizio di primo grado è stato proposto dal solo [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla dichiarazione da questi prodotta per l'anno 2007, quale titolare del reddito da partecipazione, nel corso dello stesso si costituiva la Mercadante, nonché quest'ultima e il Moschittiquali suc- cessori universali della società caduta nelle more in liquidazione».

Inoltre, la sentenza qui impugnata dava atto che il giudice di primo grado aveva statuito come «l'avvenuta estinzione della società [OSCURATO:SOCIETA] e la costituzione dei soci nel giudizio del Moschitti de- termina la successione nel processo», e concludeva nel senso del rispetto del contraddittorio, stante l’intervenuta costituzione di en- trambe le persone fisiche, anche quali ex soci della estinta società e successori della stessa.

6.1. Nel merito, la CTR riteneva fondata la questione sollevata dagli appellanti di violazione dell’art.10, comma 4 bis , della l. n.146/98, non essendo applicabile alla fattispecie la novella di cui all’art.2 del d.l. n.138/2011, con la conseguenza che era sufficiente la congruità della dichiarazione fiscale alle risultanze degli studi di settore al fine di evitare l’accertamento analitico induttivo il quale, per siffatta ra- gione, veniva considerato illegittimo.7.

Avverso tale sentenza l’Agenzia propone ricorso, iscritto all’RGN 4524/2016, affidato a tre motivi, cui replicano i controricorrenti con controricorso.

In data 15 gennaio 2024 l’Agenzia ha depositato istanza di differimento della trattazione della controversia per con- sentire le necessarie verifiche sul procedimento di definizione age- volata intrapresa dai contribuenti.

8. Contro la medesima sentenza della CTR, n.7321/28/2015 deposi- tata il 21 luglio 2015, l’Agenzia proponeva avanti alla CTR anche ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 5) cod. proc. civ. che il giudice d’appello accoglieva con sentenza n.9945/50/2016, depositata l'11 novembre 2016.

Con la decisione da ultimo menzionata la CTR condivideva la pro- spettazione dell’Agenzia e riteneva decisiva l'esistenza di un prece- dente giudicato nei confronti della società, maturato in data 17.3.2015.

Il riferimento era alla sentenza della CTP n. 21637/21/14 depositata in data 16.9.2014 relativa ai maggiori ricavi accertati in capo alla società, premessa logica della successiva distribuzione pro quotain capo ai soci del maggiore reddito ai fini IRPEF.

9. Avverso la sentenza n.9945/50/2016 del giudice d’appello i con- tribuenti propongono ricorso, iscritto all’RGN 12615/2017, affidato a tre motivi.

L’Agenzia non ha svolto difese.

In data 5.1.2024 i contri- buenti hanno depositato memoria rendendo nota la costituzione di nuovo difensore, allegando la definizione agevolata della lite ex lege n.197/2022 e chiedendo l’estinzione del processo.

È stato disposto un rinvio su richiesta dell’Agenzia delle Entrate per consentire le ne- cessarie verifiche sul procedimento di definizione agevolata intra- presa dai contribuenti.Da ultimo, in data 30.12.2024 i contribuenti hanno depositato memoria illustrativa ex art.380-bis.1 cod. proc. civ.

Ritenuto che:

10. Preliminarmente, dev’essere dispostaex art.274 cod. proc. civ. la riunione del ricorso RGN 12615/2017, più giovane, al ricorso RGN 4524/2016, più risalente, per connessione logica tra i due processi nel quale l’uno verte sulla cassazione della decisione di appello e l’altrosulla cassazione della sentenza che ha revocato la sentenza di appello.

Ciòpremesso, il Collegio osserva che, s uccessivamente alla sentenza diappello, i contribuenti si sono avvals i dell a definizione agevolata delleliti pendenti prevista dall’art. 194 e ss. della legge 197/2022 e successivemodifiche.

Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, di- spone che la definizione della controversia si perfeziona con la pre- sentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato.

Icontribuenti ha nno anche depositato copia delle domande di defi- nizione agevolata delle liti e delle quietanze di pagamento e non ri- sulta, allo stato, notificato alcun diniego della definizione.

Alla luce di quanto precede, dev’essere senz’altro dichiarata l’estin- zione del processo rg n . 4524/2016 , relativo al tributo, per defini- zione agevolata e dichiarato inammissibile il ricorso rg n . 12615/2017, avente ad oggetto la decisione sulla revocazione, per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese di lite sono complessivamente compensatein ragione della decisione processuale basata sul descritto fatto sopravvenuto, per il quale parte contribuente ha sostenuto costi stragiudizialmente.

Stante l’estinzione e inammissibilità deiprocesso a seguito dell'ade- sione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento del cd. doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4524/2016 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con do- micilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e di- fesi, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Pec: matteo.fausta@cert.ordineavvo- catipotenza.it), elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]:revocazione – giudicato esterno -defini- zione agevolata [OSCURATO:PERSONA] in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 8 c/o GCP [OSCURATO:PERSONA] e Tributario; –controricorrenti – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n.7321/28/2015 depositata il 21 luglio 2015, non notifi- cata; nonché sul ricorso iscritto al n. 12615/2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e di- fesi, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Pec: achille.benigni@avvocatiavellino- pec.it), elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 18; –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n.9945/50/2016 depositata l’11 novembre 2016, non no- tificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania n.7321/28/2015, veniva accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] schitti Riccardo e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali ex soci della società [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la sentenza della Com- missione Tributaria Provinciale di Napoli n.21448/21/2014 in rela- zione a tre avvisi di accertamento per II.DD. e IVA 2007. 2. In particolare, conun primo avviso di accertamento l'Agenzia delle entrate recuperava a tassazione in capo alla società maggiori ricavi, determinati con metodo analitico-induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Per effetto dell’accertamento, venivano liquidate a carico della società maggiori imposte a titolo di Iva e di Irap per l'anno di imposta 2007.Conse- guentemente, per effetto di due ulteriori avvisi di accertamento il maggior reddito societario veniva imputato ai fini Irpef in ragione delle quote di partecipazione ai due soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 40, comma 2, del medesimo d.P.R. 600/73. 3. Venivano proposti tre ricorsi introduttivi da parte dei contribuenti, uno per ciascun avviso impugnato, ma nelle more della fissazione dell'udienza la società di persone veniva posta in liquidazione e, quindi,veniva cancellata dal Registro delle imprese estinguendosi. I soci Moschitti e Mercadante davano atto avanti al giudice di prime cure di tale fatto, costituendosi in luogo della società estinta. 4. Agli atti si legge che il giudice di prime cure emetteva tre separate sentenze di rigetto dei ricorsi introduttivi recanti iln. 21448/21/2014 in corrispondenza delricorso del Moschitti alla base del presente giu- dizio, il n. 21447/21/2014 in riferimentoal ricorso della Mercadante, ed il n. 21637 21/2014 quanto al ricorso della società. Le tre sen- tenze erano sorrette dalla medesima motivazione di tenore sfavore- vole ai contribuenti. 5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali ex soci con partecipazione, rispettivamente, per il 70 e per il 30 per cento, e successori della [OSCURATO:SOCIETA], estinta impugnavano la sentenza n. 21448/21/2014 chiedendo l'annullamento di tutti e tre gli avvisidi accertamento, sia quello a carico di [OSCURATO:PERSONA] (n. TF3010403233/2012) che quelli a carico della società estinta (n. TF3020406627/2011) e di [OSCURATO:PERSONA] (n. TF3010403254/2012). 5.1. L’Agenzia delle entrate eccepiva la parziale inammissibilità dell’appello, ritenendolo utilmente proposto unicamente da parte di [OSCURATO:PERSONA] ed esclusivamente avverso l'avviso di accerta- mento emesso nei suoi confronti relativo ai redditi prodotti informa associata da cui erascaturita la sentenza n. 21448/21/2014. 5.2. Secondo l’Amministrazione era da ritenersi inammissibile l’ap- pello proposto dal Moschitti avverso l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società per il quale era stata emessa una distinta sentenza di primo grado, nonché quello propostoda parte di [OSCURATO:PERSONA], in quanto non legittimata a impugnare un provvedi- mento emesso nei confronti di altro soggetto - [OSCURATO:PERSONA] - , non essendo stata parte processuale nel primo giudizio deciso con la sentenza n. 21448/21/2014. 6. La CTR con la sentenza n. 7321/28/15 riteneva il litisconsorzio integroaffermando: «Preliminarmente va rilevato che, pur se il giu- dizio di primo grado è stato proposto dal solo [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla dichiarazione da questi prodotta per l'anno 2007, quale titolare del reddito da partecipazione, nel corso dello stesso si costituiva la Mercadante, nonché quest'ultima e il Moschittiquali suc- cessori universali della società caduta nelle more in liquidazione». Inoltre, la sentenza qui impugnata dava atto che il giudice di primo grado aveva statuito come «l'avvenuta estinzione della società [OSCURATO:SOCIETA] e la costituzione dei soci nel giudizio del Moschitti de- termina la successione nel processo», e concludeva nel senso del rispetto del contraddittorio, stante l’intervenuta costituzione di en- trambe le persone fisiche, anche quali ex soci della estinta società e successori della stessa. 6.1. Nel merito, la CTR riteneva fondata la questione sollevata dagli appellanti di violazione dell’art.10, comma 4 bis , della l. n.146/98, non essendo applicabile alla fattispecie la novella di cui all’art.2 del d.l. n.138/2011, con la conseguenza che era sufficiente la congruità della dichiarazione fiscale alle risultanze degli studi di settore al fine di evitare l’accertamento analitico induttivo il quale, per siffatta ra- gione, veniva considerato illegittimo.7. Avverso tale sentenza l’Agenzia propone ricorso, iscritto all’RGN 4524/2016, affidato a tre motivi, cui replicano i controricorrenti con controricorso. In data 15 gennaio 2024 l’Agenzia ha depositato istanza di differimento della trattazione della controversia per con- sentire le necessarie verifiche sul procedimento di definizione age- volata intrapresa dai contribuenti. 8. Contro la medesima sentenza della CTR, n.7321/28/2015 deposi- tata il 21 luglio 2015, l’Agenzia proponeva avanti alla CTR anche ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 5) cod. proc. civ. che il giudice d’appello accoglieva con sentenza n.9945/50/2016, depositata l'11 novembre 2016. Con la decisione da ultimo menzionata la CTR condivideva la pro- spettazione dell’Agenzia e riteneva decisiva l'esistenza di un prece- dente giudicato nei confronti della società, maturato in data 17.3.2015. Il riferimento era alla sentenza della CTP n. 21637/21/14 depositata in data 16.9.2014 relativa ai maggiori ricavi accertati in capo alla società, premessa logica della successiva distribuzione pro quotain capo ai soci del maggiore reddito ai fini IRPEF. 9. Avverso la sentenza n.9945/50/2016 del giudice d’appello i con- tribuenti propongono ricorso, iscritto all’RGN 12615/2017, affidato a tre motivi. L’Agenzia non ha svolto difese. In data 5.1.2024 i contri- buenti hanno depositato memoria rendendo nota la costituzione di nuovo difensore, allegando la definizione agevolata della lite ex lege n.197/2022 e chiedendo l’estinzione del processo. È stato disposto un rinvio su richiesta dell’Agenzia delle Entrate per consentire le ne- cessarie verifiche sul procedimento di definizione agevolata intra- presa dai contribuenti.Da ultimo, in data 30.12.2024 i contribuenti hanno depositato memoria illustrativa ex art.380-bis.1 cod. proc. civ. Ritenuto che: 10. Preliminarmente, dev’essere dispostaex art.274 cod. proc. civ. la riunione del ricorso RGN 12615/2017, più giovane, al ricorso RGN 4524/2016, più risalente, per connessione logica tra i due processi nel quale l’uno verte sulla cassazione della decisione di appello e l’altrosulla cassazione della sentenza che ha revocato la sentenza di appello. Ciòpremesso, il Collegio osserva che, s uccessivamente alla sentenza diappello, i contribuenti si sono avvals i dell a definizione agevolata delleliti pendenti prevista dall’art. 194 e ss. della legge 197/2022 e successivemodifiche. Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, di- spone che la definizione della controversia si perfeziona con la pre- sentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato. Icontribuenti ha nno anche depositato copia delle domande di defi- nizione agevolata delle liti e delle quietanze di pagamento e non ri- sulta, allo stato, notificato alcun diniego della definizione. Alla luce di quanto precede, dev’essere senz’altro dichiarata l’estin- zione del processo rg n . 4524/2016 , relativo al tributo, per defini- zione agevolata e dichiarato inammissibile il ricorso rg n . 12615/2017, avente ad oggetto la decisione sulla revocazione, per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono complessivamente compensatein ragione della decisione processuale basata sul descritto fatto sopravvenuto, per il quale parte contribuente ha sostenuto costi stragiudizialmente. Stante l’estinzione e inammissibilità deiprocesso a seguito dell'ade- sione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento del cd. doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244). P.Q.M.
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