CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 febbraio 2024
Cassazione n. 36466/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 ELTON [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale si riporta alla memoria scritta e conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma in sostituzione ex articolo 102 cod. proc. pen., come da nomina che deposita, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Treviso, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'annullamento della sentenza con o senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1 febbraio 2024 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado che — in esito al dibattimento - aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver preso parte ad una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, operante in Bra, e con il ruolo di addetto alla custodia ed alla vendita al dettaglio, nell'immobile di via Montello n. 9 (capo A). Lo riteneva inoltre responsabile di una serie di numerose cessioni di cocaina, da intendersi quali reati — scopo del sodalizio (capo F). Più in particolare, i giudici di merito hanno ritenuto accertata l'esistenza4-di un gruppo criminale avente base operativa in quell'appartamento, e stabilmente dedito alla cessione della cocaina, secondo un ben definito schema organizzativo: ai vertici vi erano Bushati e Brankaj, che si avvalevano di una fitta schiera di "operai" — dei connazionali albanesi - per le cessioni dello stupefacente. Gli "operai" erano organizzati secondo turnazioni, anche notturne, ed effettuavano le cessioni per il tramite di utenze cellulari dedicate su cui ricevevano gli ordini, e si avvalevano di espressioni convenzionali ("bish"). Ciascuno di questi "operai" — come pure il Dodaj - si tratteneva per circa tre mesi, ovvero per il tempo corrispondente alla durata del visto per motivi turistici, salvo poi rientrare in Albania, dopo aver "addestrato" i nuovi "operai". Altri sodali erano addetti al recupero degli incassi e alla assistenza degli occupanti dell'alloggio, rifornendoli di viveri e accompagnandoli in giro per le commissioni, nonché alla partenza ed al ritorno per l'Albania. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con un unico complesso motivo si deduce, ex art. 606, primo comma, lett. b) ed e), cod. proc. pen., vizio della motivazione ed inosservanza od erronea applicazione della legge penale - nella specie, l'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390 - in ordine alla prova del profilo partecipativo. Si assume che a fronte di un sodalizio rimasto attivo per oltre due anni, il ricorrente, secondo la stessa ricostruzione della sentenza appellata, vi avrebbe fatto parte per meno di 2 mesi, ovvero per il tempo in cui rimase nell'appartamento di via Montello n. 9 (dal 17 settembre 2019 al 9 novembre 2019). JLA 4/1 [OSCURATO:PERSONA] fatto che egli in Albania entro il trimestre, in ragione della durata del visto di ingresso turistico, è stato ritenuto di carattere neutro dalla Corte d'appello, ma in realtà, a differenza di altri sodali (ad es., [OSCURATO:PERSONA]), egli non ritornò più in quella abitazione.Né sono sufficienti, al fine di superare la soglia del mero concorso nel reato continuato, la disponibilità di una utenza "dedicata", fittiziamente intestata a terzi, 14j1 ricorso ad un linguaggio convenzionale (ad es., l'espressione "bish"). Piuttosto, si osserva, è mancata la prova del carattere "aperto" dell'accordo criminoso e di una disponibilità indefinita nel tempo verso l'attuazione del programma. Nemmeno sembra possibile attribuire al ricorrente un ruolo specifico nell'organigramma del sodalizio, alla luce della facilità con cui gli "operai" si prestavano ad una sistematica turnazione. Quanto alla attività di "formazione" dei soggetti appena arrivati dall'Albania, questa certamente non si può desumere dalle immagini estrapolate dal sistema di sorveglianza, che documentano semplicemente le cessioni effettuate, con consegna del denaro al ricorrente. Solo dall'esame di alcune conversazioni, intercettate nei due giorni precedenti al rientro in Albania, emergono le informazioni sull'attività date dal Dodaj al nuovo arrivato. Si lamenta, infine, la mancata motivazione anche in ordine all'elemento psicologico del reato, consistente nella coscienza e volontà di partecipare alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delittuoso. 3. Richiesta e disposta la trattazione orale, all'odierna udienza le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Il ricorrente, invece, ha chiesto l'accoglimento dei motivi proposti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Avendo il ricorrente dedotto violazione di legge e vizio motivazionale, anche alla stregua Otre, dei parametri fissati dell'art. 192 cod. proc. pen., si impone il richiamo ad alcuni principi che delimitano l'ambito del giudizio di legittimità. In presenza di una doppia conforme, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 1, n. 8868 del 26/6/2000, Sangiorgi, Rv. 216906 - 01; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145 - 01). Tale confronto, nella sostanza, è mancato, essendosi il ricorrente limitato a riproporre le doglianze già mosse con l'atto di appello. Sicché, il ricorso è non solo del tutto reiterativo, ma anche privo di specificità, poiché non si confronta con quanto correttamente affermato dai giudici di merito in ordine agli indicatori fattuali da cui, inferire la condotta associativa. Il ricorso, quindi, mancando di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata, deve considerarsi aspecifico. I giudici di merito hanno argomentato innanzitutto in ordine alla esistenza della associazione (che il ricorrente non contesta), che aveva ai suoi vertici il Bushati ed il Brankaj, e che aveva allestito e gestiva una vera e propria centrale di spaccio nell'immobile di via Montello n. 9 in Bra. Tratto in arresto poiché trovato in possesso di 65 involucri contenenti cocaina, il Bushati - che dimorava appunto in via Montello - venne posto agli arresti domiciliari nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], che era intestatario sia del veicolo in cui viaggiata il Bushati al momento dell'arresto, sia del contratto di locazione nell'immobile di via Montello n. 9. Dai successivi servizi di osservazione, e dall'avvio dell'attività tecnica (installazione telecamere e monitoraggio dell'utenza dedicata) si delineava l'esistenza di una fiorente attività di spaccio, portata avanti da coloro i quali dimoravano in quell'immobile - tra cui il ricorrente - e concretamente gestita dal Bushati, sebbene ancora sottoposto agli arresti domiciliari. Il ricorrente, che non formula alcun motivo quanto al concorso nelle cessioni descritte al ca,po F, si duole invece del fatto che, con una sorta di automatismo, dalla mera reiterazione di tali condotte è stata desunta la prova del profilo partecipativo. Così facendo però non affronta, se non apparentemente, la ratio decidendi della sentenza impugnata: il profilo associativo del ricorrente viene infatti tratteggiato attraverso l'analisi di una serie di conversazionkda cui si trae la prova di ripetute cessioni di stupefacente (anche più volte nella stessa giornata), secondo una tecnica condivisa in uso ai sodali, gestendo promiscuamente utenze intestate a terzi compiacenti (ed in uso, anche queste, agli appartenenti all'associazione), ed avvalendosi della comune base operativa, individuata proprio per la realizzazione del programma delittuoso. L'esistenza di una pur rudimentale struttura, ed il contestuale inserimento al suo interno del Dodaj, sono state argomentate anche dal coordinamento delle azioni degli "operai", le cui frenetiche attività erano organizzate secondo turni di lavoro, anche notturni; costoro, inoltre, al pari del ricorrente, erano destinatari di una retribuzione per l'attività svolta. I sodali impiegati nella diuturna attività di spaccio condividevano quindi un radicato modus operandi. Si trattava, inoltre, di cittadini albanesi con visto turistico, scaduto il quale, dopo 3 mesi, rientravano in Albania e venivano sostituiti con altri "operai". Non diversamente, anche il Dodaj fece rientro in Albania, ma non prima di aver addestrato il nuovo "operaio", fornendogli indicazioni sull'attività che avrebbe dovuto svolgere al suo posto, come emerso dalle attività di intercettazione, e sulla necessità di rendicontare l'attività al Bushati (progg. 97, 98, 152 e 153). D'altra parte (p. 21 sentenza del Tribunale) il Dodaj era risultato in contatto non solo con il vertice, rappresentato appunto dal Bushati, ma anche con altri qualificati partecipanti, quali Bergui (che ritirava periodicamente gli incassi presso l'abitazione di via Montello) e Larosa (che si occupava delle esigenze degli "operai"), a riprova dell'organico inserimento nell'associazione per delinquere. Infine, il ricorrente conosceva ed utilizzava le espressioni convenzionali usate per indicare il narcotico ("bish"): argomento, questo, che i giudici di merito hanno ritenuto coerente con il resto delle evidenze disponibili, poiché significativo di una radicata comunanza delittuosa. Correttamente, quindi, i giudici di merito hanno tratto da tali indicatori la prova del carattere non occasionale del rapporto, e della consapevolezza di contribuire al perseguimento di un programma delittuoso aperto (solo genericamente contestata in ricorso), poiché destinato ad essere proseguito dai nuovi "operai"; di tale ultima circostanza il Dodaj, come emerso dalle conversazioni intercettate, era pienamente consapevole. Né il ricorrente si confronta con il pacifico indirizzo di legittimità secondo il quale ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122 - 01; conf., Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440 - 02). D'altra parte, come correttamente argomentato dai giudici di merito, a rilevare in concreto non è tanto il segmento temporale di osservazione (nella specie, circa 2 mesi), quanto piuttosto la valutazione degli elementi emersi in quel periodo, da cui era possibile trarre ripetuta conferma della stabilità dell'accordo.Anche il rientro in Albania, alla scadenza del visto, testimonia l'inserimento del Dodaj in un{26 consolidato schema operativo, in cui le attività dei singoli venivano gestite con assoluta professionalità. Pertanto, la periodica sostituzione degli "operai" non può essere certo valorizzata, come pretenderebbe il ricorrente, per negare l'esistenza dell'accordo partecipativo, rispondendo piuttosto proprio al protocollo operativo in uso al sodalizio. Né tale periodica sostituzione induce a ritenere il concorso di persone nel reato continuato, in cui l'accordo criminoso è circoscritto alla realizzazione di uno o più reati e si esaurisce nella loro consumazione. Il contrario assunto del ricorrente finisce innanzitutto per sovrapporre diversi profili, ovvero l'esistenza del sodalizio (che richiede il carattere aperto del patto) e la prova del ruolo del partecipe (che richiede una attività stabilmente rivolta all'attuazione del programma condiviso). Ma, a ben vedere, la sostituzione è stata concepita dai correi come funzionale alla prosecuzione nel tempo delle attività del sodalizio, e quindi all'attuazione di un programma delittuoso aperto, teso a realizzare ig una serie non preventivamente determinata di delitti. Va pertanto escluso qualsiasi vizio di motivazione, il cui scrutinio è validamente demandato in sede di legittimità nella misura in cui è dedotta la carenza di motivazione o la sua manifesta illogicità (ovvero di macroscopica evidenza), entrambe assolutamente non ipotizzabili nel caso in esame, per quanto detto finora. 2. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente