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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 novembre 2022

Cassazione n. 49693/2023

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seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 2/11/2022 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8,D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le note d'udienza a firma del difensore eeiL [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma confermava la decisione del Tribunale di Velletri che, in data 28/5/21, aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti di rapina impropria e lesioni personali, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione di legge in relazione all'ordinanza resa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la Corte territoriale rigettava la richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, ristretto presso il reparto di medicina penitenziaria dell'[OSCURATO:PERSONA], in Roma, sebbene il ricorrente avesse presentato espressa richiesta di trattazione orale, manifestando la volontà di essere presente in udienza; 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata reso una motivazione solo apparente in ordine alle doglianze difensive svolte nel primo e secondo motivo di gravame in punto di sussistenza dell'illecito contestato.

Il difensore sostiene che i giudici d'appello non hanno fornito risposta circa l'assenza di attendibilità della p.o. e la mancanza di riscontri alle sue dichiarazioni e non hanno adeguatamente considerato che alcuno dei testi ha riferito di aver visto il ricorrente alla guida del veicolo sul quale si allontanò l'autore materiale della rapina; 2.3 la violazione di legge e l'omessa motivazione in ordine alle censure in punto di responsabilità concorsuale del prevenuto svolte nel terzo motivo di appello; 2.4 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto alla stregua del delitto di rapina piuttosto che di appropriazione indebita o truffa nonostante l'autore materiale della condotta, mai identificato, avesse lecitamente ricevuto in prestito il telefono poi sottratto e nella specie non siano ravvisabili gli elementi costitutivi della fattispecie ex art. 628 cod.pen.; 2.5 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla dosimetria della pena e alla ritenuta insussistenza dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.L'eccezione processuale di cui al primo motivo è manifestamente infondata.

Con ordinanza in data 2/11/2022 la Corte territoriale ha dichiarato l'assenza del ricorrente, dando atto della nota della polizia penitenzia incaricata della traduzione dalla quale risulta che il [OSCURATO:PERSONA], nonostante l'idoneità a presenziare all'udienza mediante trasporto in ambulanza attestata dal personale sanitario, aveva rifiutato simile modalità di trasferimento.

Appare, dunque, del tutto legittima la valutazione della Corte di merito che, sulla scorta di certificazione medica rilasciata la stessa mattina dell'udienza, ha ritenuto ingiustificato il rifiuto del prevenuto di essere tradotto, correttamente declinando la richiesta di rinvio del difensore. 2.11 secondo e terzo motivo che revocano in dubbio la responsabilità concorsuale del prevenuto per il delitto ascrittogli sono manifestamente infondati.

I giudici territoriali a pag. 4 hanno disatteso con congrua motivazione le censure difensive, segnalando che la complessiva ricostruzione dell'episodio effettuata sulla scorta delle fonti dichiarative escusse attesta che la sottrazione del cellulare fu concordata tra l'ignoto autore materiale e il gruppo di amici di cui faceva parte il [OSCURATO:PERSONA] il quale, pochi minuti prima, aveva avvicinato il Volpicelli chiedendogli una sigaretta, e subito dopo l'appropriazione del cellullare agevolava la fuga del complice prendendolo a bordo dell'autovettura a lui intestata, con la quale effettuava una manovra pericolosa, urtando e facendo cadere a terra la vittima dell'azione delittuosa.

Le doglianze difensive circa l'inattendibilità della ricostruzione fattuale fatta propria dai giudici di merito sollecitano una rilettura del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità, e non si rapportano criticamente con le acquisizioni dibattimentali.

Invero, il primo giudice, adesivamente richiamato dalla Corte di merito, ha delineato l'accaduto in aderenza alle risultanze dibattimentali, evidenziando la piena attitudine probatoria delle dichiarazioni rese dalla p.o. e dal teste Ricciardi, presente ai fatti, i quali hanno effettuato un positivo riconoscimento fotografico del ricorrente nella fase investigativa, poi ribadito in dibattimento, evidenziando la piena attendibilità dei dichiaranti per il dettaglio e la coerenza narrativa delle deposizioni acquisite.

3. Destituito di pregio risulta il quarto motivo che lamenta l'omessa motivazione in punto di qualificazione giuridica della condotta.

Invero, la Corte territoriale -nel confermare la sussistenza dei requisiti costitutivi della rapina impropria- ha inequivocamente disatteso la richiesta difensiva di ricondurre i fatti nell'alveo dell'appropriazione indebita o della truffa.

Questa Corte ha chiarito che presupposto del reato di rapina impropria non è necessariamente un reato di furto seguito da violenza e minaccia, potendo essere costituito da qualsiasi reato che abbia comportato una sottrazione della cosa da parte dell'autore del reato, intesa tale sottrazione come qualsiasi atto in base al quale la cosa sia passata dalla vittima all'autore del reato (Sez. 2, n. 23779 del 28/04/2021, Rv. 281460- 01: n. 25915 del 02/03/2018, Rv. 272944 - 01).

4. Le conclusive censure in punto di diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. e dosimetria della pena sono anch'esse manifestamente infondate, avendo la Corte territoriale correttamente evidenziato la necessità che il giudizio di particolare tenuità del danno sia ancorato ad una complessiva valutazione delle conseguenze pregiudizievoli della condotta, trattandosi di fattispecie plurioffensiva, e richiamato gli esiti lesivi riportati dalla p.o. mentre con riguardo alla pena ha rimarcato che la stessa risulta determinata al minimo edittale con applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della pena pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 2/11/2022 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8,D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le note d'udienza a firma del difensore eeiL [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma confermava la decisione del Tribunale di Velletri che, in data 28/5/21, aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti di rapina impropria e lesioni personali, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione di legge in relazione all'ordinanza resa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la Corte territoriale rigettava la richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, ristretto presso il reparto di medicina penitenziaria dell'[OSCURATO:PERSONA], in Roma, sebbene il ricorrente avesse presentato espressa richiesta di trattazione orale, manifestando la volontà di essere presente in udienza; 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata reso una motivazione solo apparente in ordine alle doglianze difensive svolte nel primo e secondo motivo di gravame in punto di sussistenza dell'illecito contestato. Il difensore sostiene che i giudici d'appello non hanno fornito risposta circa l'assenza di attendibilità della p.o. e la mancanza di riscontri alle sue dichiarazioni e non hanno adeguatamente considerato che alcuno dei testi ha riferito di aver visto il ricorrente alla guida del veicolo sul quale si allontanò l'autore materiale della rapina; 2.3 la violazione di legge e l'omessa motivazione in ordine alle censure in punto di responsabilità concorsuale del prevenuto svolte nel terzo motivo di appello; 2.4 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto alla stregua del delitto di rapina piuttosto che di appropriazione indebita o truffa nonostante l'autore materiale della condotta, mai identificato, avesse lecitamente ricevuto in prestito il telefono poi sottratto e nella specie non siano ravvisabili gli elementi costitutivi della fattispecie ex art. 628 cod.pen.; 2.5 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla dosimetria della pena e alla ritenuta insussistenza dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.L'eccezione processuale di cui al primo motivo è manifestamente infondata. Con ordinanza in data 2/11/2022 la Corte territoriale ha dichiarato l'assenza del ricorrente, dando atto della nota della polizia penitenzia incaricata della traduzione dalla quale risulta che il [OSCURATO:PERSONA], nonostante l'idoneità a presenziare all'udienza mediante trasporto in ambulanza attestata dal personale sanitario, aveva rifiutato simile modalità di trasferimento. Appare, dunque, del tutto legittima la valutazione della Corte di merito che, sulla scorta di certificazione medica rilasciata la stessa mattina dell'udienza, ha ritenuto ingiustificato il rifiuto del prevenuto di essere tradotto, correttamente declinando la richiesta di rinvio del difensore. 2.11 secondo e terzo motivo che revocano in dubbio la responsabilità concorsuale del prevenuto per il delitto ascrittogli sono manifestamente infondati. I giudici territoriali a pag. 4 hanno disatteso con congrua motivazione le censure difensive, segnalando che la complessiva ricostruzione dell'episodio effettuata sulla scorta delle fonti dichiarative escusse attesta che la sottrazione del cellulare fu concordata tra l'ignoto autore materiale e il gruppo di amici di cui faceva parte il [OSCURATO:PERSONA] il quale, pochi minuti prima, aveva avvicinato il Volpicelli chiedendogli una sigaretta, e subito dopo l'appropriazione del cellullare agevolava la fuga del complice prendendolo a bordo dell'autovettura a lui intestata, con la quale effettuava una manovra pericolosa, urtando e facendo cadere a terra la vittima dell'azione delittuosa. Le doglianze difensive circa l'inattendibilità della ricostruzione fattuale fatta propria dai giudici di merito sollecitano una rilettura del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità, e non si rapportano criticamente con le acquisizioni dibattimentali. Invero, il primo giudice, adesivamente richiamato dalla Corte di merito, ha delineato l'accaduto in aderenza alle risultanze dibattimentali, evidenziando la piena attitudine probatoria delle dichiarazioni rese dalla p.o. e dal teste Ricciardi, presente ai fatti, i quali hanno effettuato un positivo riconoscimento fotografico del ricorrente nella fase investigativa, poi ribadito in dibattimento, evidenziando la piena attendibilità dei dichiaranti per il dettaglio e la coerenza narrativa delle deposizioni acquisite. 3. Destituito di pregio risulta il quarto motivo che lamenta l'omessa motivazione in punto di qualificazione giuridica della condotta. Invero, la Corte territoriale -nel confermare la sussistenza dei requisiti costitutivi della rapina impropria- ha inequivocamente disatteso la richiesta difensiva di ricondurre i fatti nell'alveo dell'appropriazione indebita o della truffa. Questa Corte ha chiarito che presupposto del reato di rapina impropria non è necessariamente un reato di furto seguito da violenza e minaccia, potendo essere costituito da qualsiasi reato che abbia comportato una sottrazione della cosa da parte dell'autore del reato, intesa tale sottrazione come qualsiasi atto in base al quale la cosa sia passata dalla vittima all'autore del reato (Sez. 2, n. 23779 del 28/04/2021, Rv. 281460- 01: n. 25915 del 02/03/2018, Rv. 272944 - 01). 4. Le conclusive censure in punto di diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. e dosimetria della pena sono anch'esse manifestamente infondate, avendo la Corte territoriale correttamente evidenziato la necessità che il giudizio di particolare tenuità del danno sia ancorato ad una complessiva valutazione delle conseguenze pregiudizievoli della condotta, trattandosi di fattispecie plurioffensiva, e richiamato gli esiti lesivi riportati dalla p.o. mentre con riguardo alla pena ha rimarcato che la stessa risulta determinata al minimo edittale con applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della pena pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma
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