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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 20622/2023

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seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 28/03/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha confermato quella emessa dal Tribunale di Bergamo il 5 luglio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di condanna alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidati in via equitativa nella misura di euro 1500,00, oltre accessori di legge.

L'imputata è stata ritenuta responsabile del reato di calunnia per avere, mediante spontanee dichiarazioni rese nel procedimento penale a suo carico per il reato di truffa, incolpato la querelante [OSCURATO:PERSONA] dei reati di calunnia e di falsa testimonianza, pur sapendola innocente.

Giova premettere che Carlessi era in quel pregresso procedimento - esitato in condanna nei suoi confronti - chiamata a rispondere dei reati di truffa, millantato credito e falso documentale ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e del marito di lei, [OSCURATO:PERSONA], dai quali si era fatta consegnare rilevanti importi di danaro, col pretesto di potere internnediare presso pubblici funzionari al fine di far riottenere al loro figlio la patente di guida, che gli era stata revocata in seguito ad un sinistro stradale.

Nel contesto ella aveva dichiarato che la contraffazione dei. documenti sottoposti ai coniugi non era stata preordinata a trarre in inganno Gusmini, bensì realizzata d'intesa con la stessa, con cui condivideva la passione per il gioco d'azzardo, per aiutarla: 1) a rassicurare il marito, adirato per l'entità delle somme che aveva già versato a Carlessi, senza che il figlio avesse riottenuto il titolo abilitativo alla guida; 2) a celare la reale motivazione degli esborsi che Gusmini, simulando di dovere remunerare essa ricorrente, aveva in realtà speso al gioco con le slot machines.

La sentenza impugnata ha dunque ritenuto che, con le dette dichiarazioni, qui incriminate, la ricorrente abbia falsamente accusato Gusmini di essere stata sua concorrente materiale e morale, ai fini della perpetrazione della truffa.

2. Ricorre l'imputata, con atto del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto - con unico motivo di seguito sintetizzato nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza o erronea applicazione di legge penale o di altre norme giuridiche.

Si lamenta la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. con riferimento all'elemento soggettivo del reato.Non sarebbe stata acquisita prova, al di là di ogni dubbio ragionevole, della consapevolezza, da parte della ricorrente, della innocenza di Gusmini, ossia della estraneità di lei alla truffa e ai falsi.

Carlessi è stata ritenuta responsabile in ragione della sola condanna riportata nel procedimento intentato nei suoi confronti per truffa, falso e millantato credito ai danni di Gusmini.

Le due conformi decisioni di merito non hanno tenuto conto dei rapporti di frequentazione tra le due donne, che condividevano l'abitudine al gioco d'azzardo, tali da rendere del tutto plausibili le dichiarazioni incriminate.

3. La parte civile [OSCURATO:PERSONA], assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo la inammissibilità del ricorso, con nota spese.

4. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza con rito cartolare in mancanza di richieste di trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il motivo unico, inerente alla violazione di legge per mancanza del dolo del reato d calunnia, è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. perché non dedotto in appello.

In ogni caso, la sottovalutazione della abitudine al gioco di Gusmini, che invece renderebbe plausibile la alternativa ricostruzione proposta dalla difesa, integra una censura in fatto, attraverso la quale la ricorrente sollecita una diversa ricostruzione della vicenda processuale.

L'operazione, come affermato con orientamento giurisprudenziale univoco, è preclusa in sede di legittimità, poiché esula dai compiti di questa Corte sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta nel merito, attraverso una diversa interpretazione, benché anch'essa logica, dei dati processuali od una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, dovendosi in questa sede piuttosto stabilire se quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 nonché, in precedenza, Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601).

Ne consegue che non sono censurabili in sede di legittimità, se non entro i detti limiti, la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti testimoniali o la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623; in tal senso Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

E' appena il caso di ricordare che, anche al fine di ritenere integrata la illegittimità motivazionale, è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argonnentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237

3. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma, che si ritiene equo determinare in via equitativa nella misura di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

Consegue altresì la condanna della 'l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna, inoltre l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 28/03/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha confermato quella emessa dal Tribunale di Bergamo il 5 luglio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di condanna alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidati in via equitativa nella misura di euro 1500,00, oltre accessori di legge. L'imputata è stata ritenuta responsabile del reato di calunnia per avere, mediante spontanee dichiarazioni rese nel procedimento penale a suo carico per il reato di truffa, incolpato la querelante [OSCURATO:PERSONA] dei reati di calunnia e di falsa testimonianza, pur sapendola innocente. Giova premettere che Carlessi era in quel pregresso procedimento - esitato in condanna nei suoi confronti - chiamata a rispondere dei reati di truffa, millantato credito e falso documentale ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e del marito di lei, [OSCURATO:PERSONA], dai quali si era fatta consegnare rilevanti importi di danaro, col pretesto di potere internnediare presso pubblici funzionari al fine di far riottenere al loro figlio la patente di guida, che gli era stata revocata in seguito ad un sinistro stradale. Nel contesto ella aveva dichiarato che la contraffazione dei. documenti sottoposti ai coniugi non era stata preordinata a trarre in inganno Gusmini, bensì realizzata d'intesa con la stessa, con cui condivideva la passione per il gioco d'azzardo, per aiutarla: 1) a rassicurare il marito, adirato per l'entità delle somme che aveva già versato a Carlessi, senza che il figlio avesse riottenuto il titolo abilitativo alla guida; 2) a celare la reale motivazione degli esborsi che Gusmini, simulando di dovere remunerare essa ricorrente, aveva in realtà speso al gioco con le slot machines. La sentenza impugnata ha dunque ritenuto che, con le dette dichiarazioni, qui incriminate, la ricorrente abbia falsamente accusato Gusmini di essere stata sua concorrente materiale e morale, ai fini della perpetrazione della truffa. 2. Ricorre l'imputata, con atto del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto - con unico motivo di seguito sintetizzato nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza o erronea applicazione di legge penale o di altre norme giuridiche. Si lamenta la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. con riferimento all'elemento soggettivo del reato.Non sarebbe stata acquisita prova, al di là di ogni dubbio ragionevole, della consapevolezza, da parte della ricorrente, della innocenza di Gusmini, ossia della estraneità di lei alla truffa e ai falsi. Carlessi è stata ritenuta responsabile in ragione della sola condanna riportata nel procedimento intentato nei suoi confronti per truffa, falso e millantato credito ai danni di Gusmini. Le due conformi decisioni di merito non hanno tenuto conto dei rapporti di frequentazione tra le due donne, che condividevano l'abitudine al gioco d'azzardo, tali da rendere del tutto plausibili le dichiarazioni incriminate. 3. La parte civile [OSCURATO:PERSONA], assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo la inammissibilità del ricorso, con nota spese. 4. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza con rito cartolare in mancanza di richieste di trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il motivo unico, inerente alla violazione di legge per mancanza del dolo del reato d calunnia, è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. perché non dedotto in appello. In ogni caso, la sottovalutazione della abitudine al gioco di Gusmini, che invece renderebbe plausibile la alternativa ricostruzione proposta dalla difesa, integra una censura in fatto, attraverso la quale la ricorrente sollecita una diversa ricostruzione della vicenda processuale. L'operazione, come affermato con orientamento giurisprudenziale univoco, è preclusa in sede di legittimità, poiché esula dai compiti di questa Corte sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta nel merito, attraverso una diversa interpretazione, benché anch'essa logica, dei dati processuali od una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, dovendosi in questa sede piuttosto stabilire se quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 nonché, in precedenza, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). Ne consegue che non sono censurabili in sede di legittimità, se non entro i detti limiti, la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti testimoniali o la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623; in tal senso Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). E' appena il caso di ricordare che, anche al fine di ritenere integrata la illegittimità motivazionale, è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argonnentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237 3. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma, che si ritiene equo determinare in via equitativa nella misura di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). Consegue altresì la condanna della 'l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile cos
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