CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 19138/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 18 aprile 2025 che, in parziale riforma delta decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Agrigento il 16 ottobre 2023, ha riconosciuto il beneficio della non menzione, confermando per il resto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 81 cod. pen. e 7, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019; fatti commessi in Agrigento 1'11 marzo 2019 e il 16 ottobre 2020. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte della esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente valorizzato gli accertamenti della Guardia di Finanza di Canicattì, da cui è emerso che l'imputato, nelle domande finalizzate al conseguimento del reddito di cittadinanza, ha consapevolmente omesso di dichiarare i beni immobiliari acquistati per la successione della madre il 27 gennaio 2019 (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata). Osservato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta l'eccessività della pena, è manifestamente infondato perché generico, dovendosi considerare che la pena base è stata fissata in misura prossima al minimo edittale, con applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione e con concessione all'imputato di entrambi i benefici di legge. Evidenziato che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P. P.Q.M